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Pagina 1 Strumenti e suggerimenti per ottimizzare i regolamenti internazionali ed operare con tranquillità Pagina 1 Strumenti e suggerimenti per ottimizzare i regolamenti internazionali ed operare con tranquillità sui mercati esteri Padova 2 aprile 2009 Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 2 LE FASI DI UNA TRATTATIVA Ø PRE CONTRATTUALE Ø DI REGOLAMENTO Ø Pagina 2 LE FASI DI UNA TRATTATIVA Ø PRE CONTRATTUALE Ø DI REGOLAMENTO Ø DELLA COPERTURA FINANZIARIA Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 3 Ø Il contratto: “questo sconosciuto” Ø Le possibili “alternative ! ” (lettere Pagina 3 Ø Il contratto: “questo sconosciuto” Ø Le possibili “alternative ! ” (lettere commerciali di offerta, conferme di ordine, fattura pro-forma, fattura definitiva ecc. ) Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 4 Ø ORDINE Ø CONFERMA D’ORDINE Ø FATTURA PRO-FORMA E FATTURA DEFINITIVA Ø Pagina 4 Ø ORDINE Ø CONFERMA D’ORDINE Ø FATTURA PRO-FORMA E FATTURA DEFINITIVA Ø ALTRE COMUNICAZIONI DI CARATTERE COMMERCIALE Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 5 In questi documenti si potrebbe in qualche modo sopperire alla mancanza delle Pagina 5 In questi documenti si potrebbe in qualche modo sopperire alla mancanza delle pattuizioni proprie di un contratto; basti pensare all’inserimento, in modo sistematico, già nella conferma d’ordine di elementi quali: ØIL FORO COMPETENTE ØI TERMINI DI REGOLAMENTO ØLA RESA MERCE Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 6 Resa Merce Venditore e compratore devono stabilire i rispettivi obblighi in relazione Pagina 6 Resa Merce Venditore e compratore devono stabilire i rispettivi obblighi in relazione a : • Licenze, autorizzazioni ed altre formalità richieste per esportare/importare la merce • Stipulazione del contratto di trasporto • Stipulazione del contratto di assicurazione • Consegna e presa in consegna della merce • Il trasferimento dei rischi • Avvisi al compratore e venditore Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 7 Resa Merce Gli Incoterms (International Commercial Terms – pubblicati dalla Camera di Pagina 7 Resa Merce Gli Incoterms (International Commercial Terms – pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ultima revisione INCOTERMS 2000) sono raggruppati in 4 categorie fondamentali contraddistinte dalla lettera iniziale • Gruppo E (EXW) – Partenza • Gruppo F (FCA, FAS, FOB) – trasporto principale non pagato • Gruppo C (CFR, CIF, CPT, CIP) – trasporto principale pagato • Gruppo D (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP) - Arrivo Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 8 Resa Merce Modi di trasporto ed INCOTERMS 2000 adeguati • Qualsiasi modo Pagina 8 Resa Merce Modi di trasporto ed INCOTERMS 2000 adeguati • Qualsiasi modo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DES, DEQ) • Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne (FAS, FOB, CFR, CIF, DES, DEQ) • il luogo di consegna deve essere completato con l’indicazione • del luogo convenuto (EXW, FCA, DAF) • del porto di imbarco convenuto (FAS, FOB) • del porto di sbarco convenuto (CFR, CIF, DES, DEQ) • del luogo di destinazione convenuto (CPT, CIP, DDU, DDP) Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 9 Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza Pagina 9 Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

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Pagina 12 I RISCHI NEL COMMERCIO CON L’ESTERO Ø Rischio Paese Ø Rischio debitore Pagina 12 I RISCHI NEL COMMERCIO CON L’ESTERO Ø Rischio Paese Ø Rischio debitore ( o del pagamento ) Ø Rischio cambio Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 13 ØRischio Paese E’ la valutazione globale da effettuare circa la situazione politica Pagina 13 ØRischio Paese E’ la valutazione globale da effettuare circa la situazione politica ed economica del Paese di residenza della controparte contrattuale, in particolare per quanto potrebbe riguardare situazione di insolvenza, moratoria dei pagamenti e chiusura delle frontiere valutarie per atto di imperio. Indica la probabilità di una perdita derivante dall’operatività con soggetti residenti in un altro Stato a causa di eventi che siano posti direttamente o indirettamente sotto il controllo dello Stato verso cui si è esposti, ma che sono comunque al di fuori del controllo dei singoli operatori commerciali. Ø moratoria generale dei pagamenti disposta dal paese del debitore; Ø mancato trasferimento valutario causato da problemi politico-finanziari; Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 14 ØRischio debitore ( o del pagamento ) Il rischio commerciale attiene alla Pagina 14 ØRischio debitore ( o del pagamento ) Il rischio commerciale attiene alla sfera del debitore e può essere rappresentato: ü dall’insolvenza, di fatto o di diritto, del debitore, conseguente perdita totale o parziale del credito; ü dall’inadempimento puro e semplice del debitore. ØRischio cambio Riguarda le oscillazioni del cambio tra il momento della stipulazione del contratto (o della consegna ) e quello del pagamento Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 15 L’ottimizzazione dei regolamenti Ø Pagamenti anticipati Ø Pagamenti posticipati Ø Pagamenti contestuali Pagina 15 L’ottimizzazione dei regolamenti Ø Pagamenti anticipati Ø Pagamenti posticipati Ø Pagamenti contestuali Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 16 Pagamento anticipato Ø Il Compratore paga il prezzo della compravendita prima di Pagina 16 Pagamento anticipato Ø Il Compratore paga il prezzo della compravendita prima di ottenere la disponibilità della relativa merce. Questo fatto comporta una posizione di “inferiorità” sotto il profilo di : Ø Rischio Ø Impegno finanziario Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 17 Pagamento posticipato Ø Il Venditore riceve il corrispettivo della compravendita dopo aver Pagina 17 Pagamento posticipato Ø Il Venditore riceve il corrispettivo della compravendita dopo aver messo a disposizione dell’Acquirente la merce oggetto del contratto. Da qui scaturisce una posizione “indebolita” sotto il profilo di: Ø Rischio Ø Impegno finanziario Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 18 Il pagamento contestuale Il venditore ed il compratore sono sullo stesso piano Pagina 18 Il pagamento contestuale Il venditore ed il compratore sono sullo stesso piano Ø C. O. D. (Cash On Delivery) Ø D/P – C. A. D. (Documents Against Payment – Cash Against Documents) Ø Documents Against Undertaking Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 19 IL CREDITO DOCUMENTARIO Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, Pagina 19 IL CREDITO DOCUMENTARIO Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 20 Mandato a titolo oneroso tramite il quale la Banca Emittente assume, per Pagina 20 Mandato a titolo oneroso tramite il quale la Banca Emittente assume, per ordine e conto dell’ordinante, un’obbligazione irrevocabile ed autonoma di effettuare una determinata prestazione a fronte della presentazione di documenti conformi ai termini del credito. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 21 Contratto Venditore/Beneficiary Compratore / Ordinante /Applicant Banca Avvisante /Advising Bank Banca Designata/ Pagina 21 Contratto Venditore/Beneficiary Compratore / Ordinante /Applicant Banca Avvisante /Advising Bank Banca Designata/ Nominated Bank Banca Emittente/Issuing Bank Banca Confermante/Confirming Bank Credito documentario Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 22 Cos’è Ø La definizione di credito documentario riportata dal Codice Civile Italiano Pagina 22 Cos’è Ø La definizione di credito documentario riportata dal Codice Civile Italiano (articolo 1530) purtroppo non è molto felice infatti recita Ø “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito. ” Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 23 Natura giuridica Ø Per fare un primo raffronto si riporta anche la Pagina 23 Natura giuridica Ø Per fare un primo raffronto si riporta anche la definizione di Credito Documentario riportato all’articolo 1 delle N. U. U. (Pubblicazione 600/2007): “Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 2007, Pubblicazione CCI n. 600 (“NUU”) sono norme che si applicano a qualunque credito documentario (“credito”) (ivi comprese, nella misura in cui siano applicabili, le lettere di credito standby) quando il testo del credito indica espressamente che esso è soggetto alle presenti norme. Le NUU, salvo espresse modifiche o esclusioni previste dal credito, vincolano tutte le parti interessate. ” Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 24 LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE § L’I. Pagina 24 LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE § L’I. C. C. è l’organizzazione mondiale delle imprese, che ha la finalità di promuove la creazione di un sistema di libero scambio e di investimenti a livello globale, con associati in 140 Paesi tra: Imprese ― direttamente associate più di 10. 000 imprese di tutte le dimensioni e settori § Associazioni imprenditoriali (incluse Camere di Commercio e Banche) ― in rappresentanza di centinaia di migliaia di aziende § Esperti di imprese e associazioni imprenditoriali contribuiscono allo sviluppo delle politiche della ICC e creano le regole volontarie sulle quali si basa il commercio internazionale Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI Pagina 25 Ø Nel 1926 la Camera di L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI Pagina 25 Ø Nel 1926 la Camera di Commercio Internazionale iniziò un lavoro ponderoso per addivenire ad un unico corpo normativo e nel 1929 venne approvato ad Amsterdam il “Regolamento uniforme relativo ai Crediti documentari” Ø PUBBLICATION NR. 74 1930 Ø PUBBLICATION NR. 82 1933 Ø PUBBLICATION NR. 151 1951 Ø PUBBLICATION NR. 222 1963 Ø PUBBLICATION NR. 290 1974 Ø PUBBLICATION NR. 400 1983 Ø PUBBLICATION NR. 500 1993 Attualmente è in vigore la: Ø ICC PUBBLICATION NR. 600 Revisione 2007 Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 26 LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE Ø In Pagina 26 LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE Ø In ambito nazionale le NUU sono state riconosciute come costituenti “clausole d’uso integrative della volontà negoziale dei contraenti (corte di Cassazione 22. 09. 1979 nr. 1130)” Ø Data la loro natura pattizia (derogabili) sono comunque subordinate agli ordinamenti nazionali nei quali operano le banche. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 27 Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace Ø Pagina 27 Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace Ø Definizione Sconto pro-soluto di Promissory notes internazionali, a sola firma dell’importatore estero o di Bill of Exchange accettate dall’importatore garantite da Polizza Credito Fornitore di Sace S. p. a. Ø Beneficiari Aziende produttrici di beni semi-strumentali, strumentali ed impiantistica che intendono proporre al Cliente estero una dilazione di pagamento per facilitare la conclusione della trattativa commerciale. Ø Vantaggi ü L’esportatore italiano elimina dal proprio bilancio il rischio controparte estera e migliora i propri indici di liquidità; ü L'esportatore può quindi concedere all’acquirente estero maggiori dilazioni di pagamento perchè assistito da garanzia del credito; ü Costi vantaggiosi rispetto al normale mercato del forfaiting. Ø Struttura del prodotto Scontare pro-soluto un credito export garantito da SACE S. p. A. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 28 Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace Procedura Pagina 28 Sconto Pro-Soluto di effetti internazionali assistito da voltura di polizza Sace Procedura standard Questa procedura ha rilevanza per le esportazioni di beni strumentali, semi-strumentali, impiantistica che abbiano una dilazione di pagamento mediamente compresa tra i due ed i cinque anni; Ø Ø Ø In presenza di dilazioni oltre i 24 mesi, il contratto commerciale sottostante deve rispettare le regole fissate dall'Unione de Berne, mentre per dilazioni dai 24 mesi, quelle del Consensus; Contenuti minimi del contratto commerciale: termini di resa delle merci, modalità di liberazione degli effetti cambiari, clausola compromissoria (con definizione di legge /regolamento applicabili all'arbitrato, numero di arbitri costituenti il Collegio, sede dell'arbitrato, lingua ufficiale del giudizio arbitrale) sempreché il Paese del debitore abbia aderito alla Convenzione di New York del 10/06/1958, legge applicabile al contratto; Per crediti con dilazioni superiori a 24 mesi, il tasso su pagamento dilazionato non inferiore a CIRR; Paesi volturabili SACE aderenti Convenzione di Ginevra 1930 e convenzione di New York del 1958; Paesi che non hanno recepito una delle due convenzioni, ma sui quali SACE abbia acquisito una Legal Opinion "equivalente“, Paesi che non rientrano nelle suddette casistiche ma che hanno un ordinamento giuridico di "tipo evoluto" con esame caso per caso delle singole operazioni. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 29 Accesso agli strumenti Simest S. p. A. (*) Lo Specialista Estero presente Pagina 29 Accesso agli strumenti Simest S. p. A. (*) Lo Specialista Estero presente sul territorio è in grado di assistere la PMI nelle prime fasi di contatto con SIMEST e seguire assieme l’evolversi della pratica, studiando dall’inizio tutte le necessità, anche finanziarie o di garanzia Banche, per il corretto svolgimento dell’intera operazione. Principali strumenti messi a disposizione da SIMEST § § § Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 - Definizione Consentire alle Imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di Paesi OCSE. Sono agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Penetrazione Commerciale Extra UE Legge n° 394/81 - Definizione Lo scopo è di favorire la presenza stabile e qualificata di Imprese italiane in Paesi non appartenenti all’Unione Europea mediante la costituzione di rappresentanze permanenti all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di assistenza ai clienti, magazzini, depositi e sale espositive. La durata massima è di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento di 2 anni. Partecipazione al capitale di Imprese Estere Legge n° 100/90 - Definizione Partecipazione di SIMEST al capitale di Imprese estere con lo scopo di favorire l’insediamento di Imprese italiane in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. (*) Simest è una società istituita con la Legge 100 del 1991, controllata dal Ministero del Commercio Internazionale e partecipata da primarie banche italiane e da associazioni imprenditoriali. Simest promuove l’internazionalizzazione delle imprese italiane mediante partecipazione azionaria e assistenza tecnicofinanziaria ed è gestore degli interventi finanziari pubblici per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 30 Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 Definizione Consentire alle imprese esportatrici italiane Pagina 30 Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 Definizione Consentire alle imprese esportatrici italiane di offrire agli acquirenti/committenti Esteri dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a condizioni e tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di Paesi OCSE. Sono agevolabili le esportazioni di forniture di macchinari, impianti, studi, progettazioni, lavori e servizi, nonché semilavorati o beni intermedi destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento. Beneficiari Esportatori di prodotti e servizi di origine italiana o, entro determinati limiti, comunitaria, aventi carattere di beni di investimento o collegabili ad un investimento. L’intervento agevolato può essere a fronte sia di un credito fornitore che di un credito acquirente. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 31 Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 Vantaggi Condizioni di vendita con dilazioni Pagina 31 Crediti all’esportazione - Legge n° 143/98 Vantaggi Condizioni di vendita con dilazioni di pagamento favorevoli per l’importatore estero. Tramite il contributo agli interessi le imprese italiane possono offrire agli acquirenti esteri di beni di investimento dilazioni di pagamento a medio/lungo termine a tassi competitivi ed in linea con quelli offerti dai competitors dei paesi OCSE (tassi “CIRR”). Struttura del prodotto • Il finanziamento copre al massimo l’ 85% dell’importo della fornitura; una quota pari ad almeno il 15% deve essere pagata dall’acquirente per contanti. Eventuali esborsi all'estero devono essere contenuti nei limiti della quota contanti: in caso di eccedenza, l’importo del finanziamento ammissibile all’agevolazione è limitato al 100% del valore dei beni e servizi di origine italiana; • i tassi di interesse minimi (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione. Essi sono determinati sulla base delle quotazioni di titoli pubblici a medio/lungo termine a cui viene sommato un margine dell’ 1%; • viene erogato un contributo in conto interessi dato dal differenziale tra il tasso CIRR e il tasso di sconto ritenuto congruo da Simest; • la durata del credito può essere uguale o superiore a 24 mesi dal "punto di partenza del credito“ (spedizione/consegna o, nel caso di impianti "chiavi in mano", collaudo preliminare). La durata massima è determinata in base agli accordi internazionali (Consensus), in relazione alla categoria del paese ed alle tipologie di operazioni. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 32 Penetrazione Commerciale Extra UE - Legge n° 394/81 Definizione Lo scopo è Pagina 32 Penetrazione Commerciale Extra UE - Legge n° 394/81 Definizione Lo scopo è di favorire la presenza stabile e qualificata di imprese italiane in paesi non appartenenti all’Unione Europea mediante la costituzione di rappresentanze permanenti all’estero, uffici o filiali di vendita, centri di assistenza ai clienti, magazzini, depositi e sale espositive. La durata massima è di 7 anni, compreso un periodo di preammortamento di 2 anni. Beneficiari Imprese italiane esportatrici di beni e servizi. Vantaggi Favorire la realizzazione di strutture permanenti e attività di supporto promozionale da parte di imprese italiane in paesi non appartenenti all’UE. Struttura del prodotto • Il finanziamento copre al massimo l’ 85% delle spese globali previste dal programma per un importo comunque non superiore a: Euro 2. 065. 000, 00 per PMI e Grandi Imprese Euro 3. 098. 000, 00 nel caso di consorzio, società consortile. • L’anticipo può essere concesso su richiesta dell’impresa fino al 10% del finanziamento • Il tasso d’interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 40% del tasso di riferimento delle operazioni di credito all’esportazione effettuate con raccolta all’interno a tassi variabili, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 33 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (1/3) Definizione Pagina 33 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (1/3) Definizione Partecipazione di SIMEST al capitale di imprese estere con lo scopo di favorire l’insediamento di imprese italiane in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. Beneficiari Vantaggi Società di capitali, società di persone, cooperative, consorzi, associazioni di imprese. Viene accordata priorità alle PMI. L’intervento Simest avviene, di preferenza, in imprese estere attive nello stesso settore di attività dell’impresa italiana richiedente; non vi sono preclusioni settoriali e, sono quindi inclusi, oltre al manifatturiero, i settori dell’agricoltura, del commercio e dei servizi. La presenza di SIMEST costituisce una garanzia per il partner estero ed un ombrello di protezione per l’azienda italiana. Avere SIMEST nel capitale sociale delle imprese estere consente all’azienda italiana di condividere il rischio potenziale della nuova iniziativa con un partner istituzionale che immette capitali propri e mette a disposizione la proprio esperienza. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 34 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (2/3) Struttura Pagina 34 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (2/3) Struttura del prodotto L’intervento avviene attraverso l’impiego di due strumenti complementari applicabili esclusivamente all’investimento effettuato dall’impresa italiana a titolo di capitale nell’impresa estera. Gli strumenti in questione sono: Intervento partecipativo diretto di Simest nel capitale dell’impresa estera: • Contributo massimo 25% del capitale della società estera con eccezioni fino al 49 % del capitale di progetti d’investimento. Di norma la partecipazione è commisurata rispetto a quella dei partners e nasce dall’accordo e dalle esigenze di tutte le parti. L’investimento all’estero deve costituire attività aggiuntiva e le imprese devono mantenere in Italia le attività di ricerca e sviluppo, la direzione commerciale e una parte sostanziale delle attività produttive; • La durata massima è di 8 anni dalla data di acquisizione della partecipazione, con impegno dell’operatore italiano al riacquisto; • La richiesta d’intervento va presentata a Simest per il tramite della Banca corredata dal programma d’investimento e dal preventivo economico/finanziario; • Di norma viene chiesta la fidejussione bancaria a presidio dell’impegno dell’operatore italiano al riacquisto della partecipazione; • Le condizioni sono definite tramite appositi patti parasociali che prevedono, in via generale, che la quota di capitale sottoscritta da Simest venga girata in usufrutto all’investitore italiano, il quale deve corrispondere a Simest una commissione annua di usufrutto, ottenendo la rinuncia di Simest alla partecipazione agli utili d’esercizio; Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 35 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (3/3) Contributo Pagina 35 Partecipazione al capitale di Imprese Estere - Legge n° 100/90 (3/3) Contributo agli interessi sul finanziamento concesso dalla Banca all’impresa italiana per una quota del capitale dalla stessa sottoscritto nell’impresa estera: • Contributo massimo 90% della quota di partecipazione dell’operatore italiano (con esclusione della quota di partecipazione della SIMEST) e comunque non superiore al 51% del capitale della società estera. Pertanto, qualora la quota di partecipazione superi complessivamente il 51%, l’importo agevolabile del finanziamento è limitato al 90% del 51% del capitale dell’impresa estera; • Importo massimo per impresa Eur 40 milioni ed Eur 80 milioni per gruppo economico; • Durata massima 8 anni, di cui 3 di preammortamento, con rimborsi in rate semestrali, • La concessione del finanziamento viene deliberata dalla Banca che poi richiede, per conto del Cliente, l’intervento contributivo di Simest; • Garanzie da concordare tra la Banca e il Cliente; • Il tasso di interesse, liberamente concordato tra il cliente e la Banca, fruirà di un contributo fisso che verrà corrisposto direttamente all’impresa italiana, pari al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 20 del D. P. R. 9/11/1976 n. 902 per il credito agevolato al settore industriale in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 36 …. ed inoltre affianchiamo le imprese in tutte le fasi di sviluppo Pagina 36 …. ed inoltre affianchiamo le imprese in tutte le fasi di sviluppo all’estero FASI DI SVILUPPO DELL’AZIENDA INTERVENTI SIMEST Analisi mercati Esteri Finanziamento Studi di fattibilità e assistenza tecnica (Decreto Legislativo 143/1998) Penetrazione commerciale extra UE Finanziamento programmi di penetrazione commerciale (Legge n. 394/1981) Partecipazione gare internazionali extra UE Finanziamento costi partecipazione alla gara (Legge n. 304/1990) Esportazione beni strumentali Stabilizzazione tassi su finanziamenti per export di beni d’investimento (Decreto Legislativo 143/1998) Individuazione opportunità d’investimento Business scouting e match making (Legge n. 100/90) Investimenti in aziende estere Partecipazione Simest al capitale sociale di società estere (Legge n. 100/1990) Riduzione interessi di finanziamento quota dell’azienda italiana Fondo Venture Capital (art 4 L. 100/90) Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 37 Check-up Assicurativo Commerciale Estero Definizione Analisi insieme al Cliente dei Rischi generati Pagina 37 Check-up Assicurativo Commerciale Estero Definizione Analisi insieme al Cliente dei Rischi generati dalla Filiera Commerciale Estera (Rischi di Controparte Commerciale e Rischi di Trasporto). Beneficiari Clienti PMI esportatori che intendano ottimizzare il portafoglio crediti internazionali coprendo l’intero portafoglio, uno o più Paesi, un gruppo di clienti o un singolo credito export con una adeguata copertura assicurativa del rischio commerciale e/o politico. Vantaggi • Copertura Crediti Commerciali Esteri a BT : miglioramento degli asset di bilancio dell’Azienda creditrice. Miglioramento del profilo creditizio ai fini del giudizio Basilea 2 IRBF. • Copertura Rischi di trasporto (Polizza Astra) : tariffe dei premi competitive rispetto a quelle offerte direttamente dai vettori. • Risposta tempestiva (max 48 ore) e invio della certificazione via e-mail. • Possibilità di richiedere via fono o mail preventivi personalizzati. Struttura del Servizio Lo Specialista Estero sul territorio o la Filiale di riferimento presenteranno il Cliente al referente territoriale di Arena Broker S. r. l. oppure alla Direzione Commerciale di Arena Broker che provvede a elaborare il programma assicurativo, gestire tutti i rapporti connessi ai contratti assicurativi, alla completa gestione dei sinistri e alla revisione annuale del programma assicurativo. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 38 SACE BT Multimarket Definizione Polizza per la copertura del fatturato globale Italia Pagina 38 SACE BT Multimarket Definizione Polizza per la copertura del fatturato globale Italia e/o estero (tipo tradizionale). L’assunzione del rischio e le condizioni di copertura sono comunicate a seguito della presentazione del questionario Arena Broker compilato in tutte le sue parti. Beneficiari Aziende Corporate e Retail con fatturato superiore a 2 mln di Euro. Vantaggi • Consente la copertura abbinata dei rischi politici e commerciali oltre alla copertura isolata del rischio commerciale • Alta percentuale di copertura • Tempi contenuti per il Termine Costitutivo di sinistro. Struttura del Servizio • Sono assicurabili le vendite di merci/servizi con pagamento dilazionato (12 mesi) • Il prodotto copre tutti i Paesi Esteri con esclusione di quelli in sospensiva o chiusi • I Paesi sono raggruppati in tre gruppi in funzione della rischiosità e sulla base delle Categorie Paesi Sace (1 Gruppo: copertura 90%, 2 Gruppo: copertura 85% 3 Gruppo 80%) • La polizza ha carattere globale ossia, non prevede che l’Assicurato selezioni i rischi da sottoporre in copertura • E’ tuttavia ammesso il principio della globalità limitata per classi omogenee di rischio all’interno delle quali non è prevista alcuna selezione. La polizza copre il rischio di mancato rimborso dei crediti causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più EGS (Eventi Generatori di Sinistro) di natura politica e commerciale • La validità è annuale, salvo disdetta da comunicarsi tre mesi prima della scadenza. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

Pagina 39 SACE BT Multiexport Definizione Polizza per la copertura di un singolo debitore Pagina 39 SACE BT Multiexport Definizione Polizza per la copertura di un singolo debitore estero o con più debitori selezionati fino ad un massimo di dieci. E’ uno strumento ideato per soddisfare le esigenze delle PMI che effettuano esportazioni ripetute verso uno o più clienti esteri con dilazioni di pagamento non superiori a 12 mesi. Beneficiari Imprese italiane, senza vincoli di fatturato, che effettuano transazioni ripetute verso uno o un basket limitato di acquirenti esteri (anche extra Ocse). Vantaggi • Rischio singolo • Pricing competitivo • Copertura estesa a tutti i mercati export • Percentuale di indennizzo elevata. Struttura del Servizio • Sono assicurabili le esportazioni di merci / servizi con pagamento dilazionato (max 12 mesi) • Il prodotto copre tutti i Paesi Esteri con esclusione di quelli in sospensiva o chiusi • I Paesi sono raggruppati in tre gruppi in funzione della rischiosità e sulla base delle Categorie Paesi Sace (1 Gruppo: copertura 90% 2 Gruppo: copertura 85% - 3 Gruppo: copertura 80%) • La polizza copre il rischio di mancato rimborso dei crediti causato direttamente ed esclusivamente dal verificarsi di uno o più EGS (Eventi Generatori di Sinistro) di natura politica e commerciale • La validità è annuale e si rinnova automaticamente salvo disdetta di una delle parti tre mesi prima della scadenza. Le opinioni espresse, ancorché frutto di analisi e studio, sono rese senza responsabilità del Relatore e della Società

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