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INDAGINI EUROPEE: QUALI PROSPETTIVE? L’OLAF: basi legali e utilizzabilita’ degli atti di indagine nel processo penale e contabile Il Mandato d’arresto europeo: le best practices per la procedura attiva di consegna Università di Pavia , 20 Marzo 2009 Mario VAUDANO Andrea VENEGONI Pavia, 20 marzo 2009 P 1
Basi legali creazione OLAF Ø Artt. 274 e 280 del Trattato delle Comunita’ Europee Ø Decisione 1999/352 costitutiva dell’OLAF – inizia ad operare il 1 giugno 1999 - successione all’UCLAF Pavia, 20 marzo 2009 P 2
Organigramma dell’OLAF Pavia, 20 marzo 2009 P 3
Gli obiettivi dell’OLAF Obiettivi dell’OLAF: Ø Protezione degli interessi finanziari dell’Unione europea e per ciò stesso dei suoi contribuenti Ø Lotta alle frodi e a tutte le altre attività illecite recanti danno agli interessi finanziari della Comunità Ø Lavorare in maniera imparziale e trasparente, nel rispetto della legalità e dei diritti e delle libertà individuali (Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo adottata dal Consiglio d’Europa nel 1950 ed entrata in vigore nel 1953) Pavia, 20 marzo 2009 P 4
Entrate 2005 del bilancio comunitario Entrate totali: 106. 300 M€ Pavia, 20 marzo 2009 P 5
Spese 2005 del bilancio comunitario Spese totali: 119. 419 M€ Pavia, 20 marzo 2009 P 6
Basi legali attivita’ OLAF Ø Regolamento 1073/99 Ø Art. 1 lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attivita’ illegale che colpisce gli interessi finanziari della Comunita’ Europea Ø Definizione di frode: Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari della UE del 27. 11. 1995 – frodi nelle entrate e frodi nelle uscite Ø Definizione di corruzione: Primo Protocollo alla Convenzione PIF e Convenzione sulla lotta contro la corruzione dei funzionari delle UE o degli Stati membri Ø Definizione di irregolarita’: art. 1 regolamento 2988/95 Ø Art. 1 e 10 rapporti con le autorita’ giudiziarie nazionali (casi di coordinamento, casi di assistenza penale – su richiesta della AG) Ø Art. 2 indagini amministrative Ø Art. 3 indagini esterne Ø Art. 4 indagini interne Pavia, 20 marzo 2009 P 7
Alcuni esempi di inchieste e controlli OLAF Costituisce IRREGOLARITÀ (Regolamento n° 2988/95) qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario che sia: Ø la risultante di un atto o di un’omissione di un operatore economico Ø che reca o potrebbe recare danno al budget generale delle Comunità o ai budget da esse gestiti Ø cagionata da una spesa ingiustificata, oppure dalla diminuzione o soppressione delle entrate Pavia, 20 marzo 2009 P 8
Alcuni esempi di controlli Frode ai danni della UE - (uscite) (Convenzione P. I. F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 ) Ogni atto o omissione intenzionale avente come effetto l’indebito percepimento di fondi provenienti da uno dei budget gestiti dalle Comunità europee: Ø Tramite l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti aventi per effetto il percepimento o il trattenimento indebito di fondi comunitari Ø In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico avente il medesimo effetto Ø In seguito alla deviazione di fondi per fini diversi da quelli per i quali essi erano stati inizialmente accordati Pavia, 20 marzo 2009 P 9
Alcuni esempi di controlli Frode ai danni della UE - (entrate) (Convenzione P. I. F. 27/11/1995, ratificata dalla Repubblica italiana con legge 29/09/2000 n. 300 ) Qualsiasi atto o omissione intenzionale avente per effetto una diminuzione ingiustificata delle entrate: Ø In seguito all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti Ø In seguito alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico Ø In seguito alla deviazione di un vantaggio legalmente ottenuto Pavia, 20 marzo 2009 P 10
Le inchieste interne Quadro normativo Ø Il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 25 maggio 1999 (n° 1073/1999) fissa le condizioni e le modalità delle inchieste interne in materia di lotta alle frodi, alla corrruzione e a qualsiasi altra attività illegale pregiudizievole per gli interesssi finanziari della CE. Ø L’OLAF ha accesso immediato, e senza preavviso, alle informazioni di cui sono in possesso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi comunitari, nonchè ai locali (Art. 4 § 2) Ø L’OLAF ha facoltà di acquisire copie di documenti e/o del contenuto di supporti informatici a disposizione di Istituzioni, Organi o Organismi comunitari assicurandone la messa in sicurezza Pavia, 20 marzo 2009 P 11
Le inchiesterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 I Ø Quando? in caso di gravi irregolarità transfrontaliere se la situazione esige un controllo rafforzato su domanda di uno Stato membro Ø Chi? gli investigatori OLAF (conformemente al loro mandato), soli oppure con le competenti autorità dello Stato membro Ø Come? l’OLAF ha accesso agli stessi documenti, anche su supporto informatico, dell’autorità nazionale lo Stato membro presta l’assistenza necessaria (in particolare per le misure coercitive) Pavia, 20 marzo 2009 P 12
Le inchiesterne - Controlli sul posto – Regolamento 2185/96 II - le informazioni raccolte sono protette dalla legislazione nazionale e/o comunitaria - i rapporti costituiscono elemento ammissibile di prova e rispettano le regole nazionali. L’Unità C. 1 (già Unità Magistrati) fornisce l’assistenza giuridica necessaria all’OLAF e garantisce il rispetto delle regole partecipando alle inchieste in taluni casi fin dall’inizio Pavia, 20 marzo 2009 P 13
Poteri investigativi nelle indagini amministrative Ø Controlli sul posto – regolamenti 2185/96, 2988/95 e regolamenti di settore Ø Accessi in locali della Comunita’ Ø Apprensione documenti e computer Ø Interrogatori Ø Richieste scritte di informazioni Pavia, 20 marzo 2009 P 14
I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF - Al termine dell’inchiesta gli investigatori redigono un RAPPORTO FINALE comprendente una sintesi dei fatti, nel caso in cui sia applicabile il danno economico, le conclusioni dell’inchiesta e le raccomandazioni sul seguito più opportuno - I rapporti costituiscono elmento di prova ammissibile e rispettano le regole nazionali - I rapporti riguardanti inchieste interne possono essere trasmessi alla competente autorità dello Stato membro interessato - In materia di inchiesterne il rapporto finale viene trasmesso all’Istituzione, all’Organo o all’Organismo competente che garantisce il seguito disciplinare appropriato Pavia, 20 marzo 2009 P 15
I risultati che ci aspettiamo dalle inchieste OLAF - Durante un’inchiesta esterna, l’OLAF può trasmettere alle competenti autorità degli Stati membri informazioni ottenute in questo ambito (Art. 10 Reg. 1073/99) e riguardanti fatti suscettibili di rilievo penale - Durante un’inchiesta interna, l’OLAF trasmette all’A. G. dello Stato membro interessato informazioni ottenute in questo ambito e riguardanti fatti sucettibili di rilievo penale Pavia, 20 marzo 2009 P 16
La funzione dell’OLAF nella relazione con l’Autorità Giudizaria nazionale L’assistenza dell’OLAF alla A. G. : Ø Comunicare informazioni aggiuntive per l’inchiesta nazionale e offrire supporto nel coordinamento delle inchieste transnazionali Ø Facilitare gli scambi mettendo a disposizione informazioni e/o documenti di cui sono in possesso altre DG della Commissione o altre istituzioni comunitarie Ø Fornire assistenza specifica per la levata d’immunità e del dovere di riserva Pavia, 20 marzo 2009 P 17
Normativa penale italiana per la protezione degli interessi finanziari UE Ø Ø Ø Ø CODICE PENALE: 9, 10 e 32 quater 314 peculato 316 bis (introdotto dalla legge 86/90) malversazione a danno dello Stato 316 ter (legge 300/2000) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 317 concussione 318 – 322 corruzione e istgazione alla corruzione 322 bis peculato, concussione, corruzione e istigazione di membri degli organi delle CE, di funzionari delle CE e Stati esteri (egge 300/2000) 322 ter confisca (legge 300/2000) 323 abuso d’ufficio 335 bis confisca (legge 97/2001) 640 bis truffa per ottenere fondi pubblici (legge 55/90) 640 quater confisca alle stesse condizioni dell’art. 322 ter (legge 300/2000) 648 bis riciclaggio (legge 55/90 e 328/93) 648 ter impiego di denaro, beni o utilita’ di proveneinza illecita (legge 55/90 e 328/93) Ø 2 comma 1 legge 898/86 truffa contro il FEOGA Ø D. lgs. 231/2001: responsabilita’ delle persone giuridiche Ø Articoli 3, 9 e 10 della legge 146/2006: reato transnazionale, confisca Ø Ø Ø Ø Pavia, 20 marzo 2009 P 18
Rapporto tra attivita’ OLAF e responsabilita’ delle persone giuridiche Ø Dpr 231/01 emanato in attuazione della delega della legge 300/2000 Ø Art. 24 e 25: responsabilita’ amministrativa delle persone giuridiche anche in relazione, tra l’altro, ai reati di cui agli artt. 316 bis, 316 ter, 640 comma 2, 640 bis e ai casi di concussione e corruzione anche coinvolgenti personale UE (art. 322 bis) Ø Legge 146/06: anche per 416 e 291 -bis dpr 43/73 Ø Art. 19: confisca anche per equivalente Ø Art. 53: sequestro preventivo Pavia, 20 marzo 2009 P 19
Utilizzabilita’ atti OLAF in indagini preliminari : rapporto Ø Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali Ø Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio Ø Utilizzabili per disporre perquisizioni, chiedere sequestri e misure cautelari personali Pavia, 20 marzo 2009 P 20
Utilizzabilita’ atti OLAF in dibattimento: rapporto e testimonianze Ø Art 9 regolamento 1073/99: costituisce prova ammissibile nei procedimenti amministrativi o giudiziari degli Stati membri alle stesse condizioni dei rapporti amministrativi redatti dalle autorita’ amministrative nazionali Ø Art. 14 del preambolo regolamento 2185/96 e art. 8 comma 3: stesso principio Ø citazione dell’ufficiale OLAF come testimone Pavia, 20 marzo 2009 P 21
Utilizzabilita’ degli atti OLAF in dibattimento: rapporto e documenti Ø Rapporto, documenti allegati o perizie: stessa valenza processuale Ø producibili dal Pm in dibattimento ex art. 234 c. p. p. Ø Sentenza 20. 1. 2000 Tribunale Marsala e 11. 6. 2001 Corte d’Appello Palermo Pavia, 20 marzo 2009 P 22
Utilizzabilita’ atti OLAF: questioni giuridiche Ø Conseguenza: l’attivita’ OLAF puo’ tenere luogo dell’espletamento di rogatorie Ø Obiezioni se l’attivita’ OLAF nasce a seguito di instaurazione di procedimento penale nello Stato Membro: garanzie del procedimento penale Ø Replica: l’attivita’ OLAF e’ prevista da regolamenti comunitari di efficacia immediata nello Stato e prevalenti Ø Limite art. 729 comma 1 -bis c. p. p. : vale per violazione ordine pubblico, buon costume e principi fondamentali ordinamento Ø Principio del contraddittorio: deroga art. 111 comma 4 Cost. per accertata impossibilita’ di natura oggettiva valevole comunque anche in caso di rogatoria Pavia, 20 marzo 2009 P 23
Casi pratici con possibile responsabilita’ di persone giuridiche: frodi nelle entrate Ø Importazioni di prodotti con documenti contraffatti per nascondere la reale provenienza ed evadere dazi Ø Contrabbando di sigarette Ø Frodi IVA (frodi carosello) Ø ILLECITI doganali (tra cui Classificazione doganale di merce comportante diverse tariffe, antidumping, etc. ) Ø Quote latte Pavia, 20 marzo 2009 P 24
Frodi nelle spese Ø Agricoltura: restituzioni alle esportazioni, contributi agricoli, frodi alimentari connesse Ø Fondi strutturali Ø Cooperazione allo sviluppo: progetti di cooperazione umanitaria Ø Agenzie UE: rimborsi spese, progetti in paesi terzi, consulenza Pavia, 20 marzo 2009 P 25
Il Mandato di cattura europeo: quadro normativo Ø Decisione quadro 2002/584/GAI del 13. 6. 2002 Ø Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una consegna con procedura semplificata Ø Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Ø Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione Ø Legge 12 aprile 2005 n. 69 Pavia, 20 marzo 2009 P 26
Quadro normativo Ø Decisione quadro 2002/584/GAI del 13. 6. 2002 Ø Sostituisce il sistema della estradizione con quello di una consegna con procedura semplificata Ø Principio del mutuo riconoscimento delle decisioni nella UE Ø Non e’ immediatamente applicabile (si veda pero’ decisione Corte di Giustizia in “caso Pupino”) ma necessita di legge di attuazione Ø Legge 12 aprile 2005 n. 69 Pavia, 20 marzo 2009 P 27
Procedura attiva di consegna Organo di emissione Artt. 28 comma 1) legge 12 aprile 2005 n. 69 Ø Il Giudice che ha emesso il provvedimento di 1) custodia cautelare in carcere 2) arresti domiciliari Ø Il Pm dell’esecuzione (cioe’ quello presso il giudice indicato nell’art. 665 c. p. p. ) che ha emesso l’ordine di esecuzione della pena detentiva ex art. 656 c. p. p. sempre che si tratti di pena non inferiore ad un anno e che non operi la sospensione dell’esecuzione Ø Il Pm presso il magistrato di sorveglianza competente ex art. 677 e ss c. p. p. per l’applicazione di misure di sicurezza detentive Pavia, 20 marzo 2009 P 28
Procedura attiva di consegna Modalita’ di trasmissione Ø art. 28 comma 2 legge 69/2005 Ø Una volta emesso, e’ trasmesso al Ministro della Giustizia che provvede alla traduzione nella lingua dello Stato membro di esecuzione e alla sua trasmissione alla autorita’ competente Ø Differenza con l’art. 720 c. p. p. in materia di estradizione: non e’ prevista in questa fase alcuna competenza del procuratore generale (si veda pero’ art. 31 per la comunicazione della cessazione del provvedimento e la domanda di sequestro dei beni) Pavia, 20 marzo 2009 P 29
Procedura attiva di consegna Emissione Ø Art. 29 legge 69/2005 e art. 9 e 10 decisione quadro Ø Se e’ noto il luogo in cui si trova la persona ricercata: trasmissione all’autorita’ del Paese in cui deve essere eseguito il MAE Ø Se non e’ noto o si vogliono prevenire eventuali spostamenti del ricercato: inserimento di una segnalazione nel SIS per i Paesi Schengen Ø Trasmissione al Ministero per diffusione ricerche via Interpol ex art. 720 comma 5 c. p. p. per gli Stati membri non Schengen (Irlanda, Regno Unito, Cipro, Romania, Bulgaria) Pavia, 20 marzo 2009 P 30
Procedura attiva di consegna Emissione e SIS Ø Inserimento di una segnalazione nel SIS ad opera della AG competente, tramite i formulari A e M della divisone SIRENE, equivalente a emissione del MAE in attesa che lo Stato di esecuzione riceva l’originale Ø I 9 nuovi Stati entrati nel Maggio 2004 utilizzano il SIS nella versione SISone 4 all (su proposta portoghese) in attesa del SIS II nel 2009 Pavia, 20 marzo 2009 P 31
Procedura attiva di consegna Contenuto del MAE Ø Art. 8 decisione quadro e 30 legge 69/2005 Ø Bozza di manuale sulla redazione di un MAE redatta nel secondo semestre 2007 dal gruppo di lavoro sulla cooperazione in materia penale del Consiglio dell’Unione Europea Ø allegato III al documento del 18 giugno 2008 della Presidenza del Consiglio che presenta l’iniziativa Pavia, 20 marzo 2009 P 32
Bozza 10. 4. 2008 Istruzioni generali Ø Utilizzare il modello di MAE dal sito della Rete Giudiziaria Europea Ø Compilare il modulo elettronicamente Ø Se un riquadro del modulo non e’ rilevante nel caso specifico scrivere “non applicabile” Ø In caso di piu’ reati coperti dal mandato: numerarli e mantenere la numerazione in tutto il modulo, in particolare nel riquadro b) Pavia, 20 marzo 2009 P 33
Il modello Ø ALLEGATO Ø MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (1) Ø Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso Ø sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza Ø privative della libertà. Ø (1) Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi Ø altra lingua accettata da tale Stato. Ø 18. 7. 2002 IT Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190/13 Pavia, 20 marzo 2009 P 34
Istruzioni bozza di manuale riquadro a) Informazioni sulla identita’ della persona ricercata Ø Tutte le informazioni del settore a) sulla identita’ della persona richiesta sono obbligatorie, se disponibili. Il nome della persona non deve essere tradotto Ø Gli alias dovrebbero includere anche i nomi falsi; eventuali soprannomi dovrebbero essere messi tra parentesi Ø Sotto la voce “segni particolari” si suggerisce di indicare anche se la persona e’ pericolosa e se puo’ portare indosso armi Pavia, 20 marzo 2009 P 35
Istruzioni bozza di manuale riquadro b) decisione su cui si basa il mandato Ø Il termine “decisione” significa un ordine giudiziale, compreso un ordine di un giudice istruttore o di un equivalente ordine giudiziario Ø Se il primo ordine sulla cui base e’ stato emesso il mandato diventa poi col tempo una sentenza al termine di un processo in contumacia, deve essere emesso un nuovo mandato con nuovo titolo Ø Se si riempie il modello b)1), nel b. 2 scrivere “non applicabile”; indicare l’autorita’ che ha emesso l’ordine, il numero dell’ordine, la data, il numero di procedimento, la decisione e la misura ordinate nel provvedimento Ø Per le decisioni definitive emesse in contumacia, si puo’ compilare il settore b), ma anche il settore f); per la altre decisioni definitive, specificare la data di passaggio in giudicato Pavia, 20 marzo 2009 P 36
Istruzioni bozza di manuale Riquadro c) Indicazioni sulla durata della pena Ø Il proposito di questo riquadro e’ di registrare il fatto che il mandato eccede le soglie dell’art. 2 della decisione quadro Ø Per le ordinanze di custodia cautelare, indicare la pena edittale del reato per cui si procede; in caso di aggravanti ad effetto speciale, la legge non dice nulla, mentre per le domande passive dice che non si tiene conto delle aggravanti per il limite di pena; nella pratica si puo’ usare la formula “pena edittale + aggravanti” Ø Per le sentenze definitive indicare anni, mesi e giorni della pena da eseguire; se si tratta di pena residua da scontare e questa e’ inferiore al limite di 4 mesi previsto dalla decisione, il mandato non sarebbe da emettere, anche se la sentenza originaria prevedeva una pena di piu’ di 4 mesi Pavia, 20 marzo 2009 P 37
Istruzioni bozza di manuale Riquadro d) decisioni emesse in contumacia Ø Se l’imputato non e’ apparso personalmente nel processo, indicare quali garanzie gli sono state offerte: o es: la persona e’ stata citata – indicare come – per la data del processo e non e’ comparsa; o ha dato comunque mandato ad un difensore di assisterla; o e’ stata assistita da difensore di ufficio o la sentenza le e’ stata notificata personalmente in data … e’ stata informata che poteva proporre appello e non ha proposto appello nei termini Pavia, 20 marzo 2009 P 38
Istruzioni bozza di manuale Riquadro e) Indicazione dei reati Ø L’idea originaria del riquadro e) era di dare una relativamente breve ma precisa descrizione delle circostanze dei reati compresi tempo, luogo, livello di partecipazione della persona nei reati; l’idea era che se i fatti ricadono in una delle 32 categorie di reati gia’ previsti, la descrizione dovrebbe essere precisa ma breve. Una piena e piu’ dettagliata descrizione andrebbe fatta invece per i reati diversi, per i quali il requisito della doppia incriminazione deve essere esaminato Ø In pratica, anche nei casi dei 32 reati si usa una approfondita descrizione dei fatti; se si procede per uno/piu’ dei 32 reati, si applica la definizione legale del reato/i secondo il codice dello stato emittente il mandato e non e’ necessario allegare il testo del codice. La descrizione dovrebbe poi permettere di valutare altri elementi importanti come ne bis in idem, prescrizione ecc. Pavia, 20 marzo 2009 P 39
Istruzioni bozza di manuale Riquadro e) Ø Ci si raccomanda di usare frasi brevi nella descrizione, dato che poi devono essere tradotte Ø Lunghi testi creano problemi tecnici per la trasmissione da parte degli uffici SIRENE che hanno limiti tecnici Ø Ci si raccomanda di usare solo un modello per un mandato per una sola persona Ø Reati satellite puniti al di sotto delle soglie dell’art. 2; la decisione quadro non prevede nulla di esplicito a tale riguardo; alcuni Stati membri permettono la consegna anche per tali reati, altri no. Prima di emettere il mandato, questo aspetto va considerato perche’ potrebbe rendere il mandato invalido, in particolare in casi di condanna cumulativa per reati in parte eccedenti le soglie e in parte no Ø Piu’ mandati emessi dallo stesso Stato contro la stessa persona: alcune giurisdizioni non accettano piu’ di un mandato persona dallo stesso Stato Membro Pavia, 20 marzo 2009 P 40
Istruzioni bozza manuale Riquadro f) Altre circostanze rilevanti per il caso Ø Da compilare in caso di prevedibili difficolta’ nella esecuzione del mandato Ø Si puo’ utilizzare per chiedere: o la temporanea consegna o consenso ex art. 27 (4) della DQ o se il mandato e’ emesso a distanza di tempo dal reato: motivazione o restrizioni a contatti con terzi dopo l’arresto o indicazioni che la persona puo’ essere pericolosa o evidenziare che vi e’ rischio di distruzione della prova o eventualmente indicazioni sulla prescrizione Pavia, 20 marzo 2009 P 41
Istruzioni bozza manuale Riquadro h) Informazioni sulla esecuzione della pena Ø La previsione della pena edittale e’ gia’ riportata nel quadro c) Ø Le informazioni su estinzione della pena o altri possibili benefici nella esecuzione in genere non si riportano se si tratta di mandato emesso durante le indagini preliminari Pavia, 20 marzo 2009 P 42
Istruzioni bozza manuale Riquadro i) Ø Informazioni sulla autorita’ emittente Ø Denominazione ufficiale: nome dell’ufficio giudiziario che emette il mandato Ø Nome del rappresentante: nome della persona fisica del giudice Ø Inserire numero fascicolo, indirizzo e numeri di telefono, fax e indirizzo email dell’ufficio Ø Persona di contatto per gli accordi pratici per la consegna: in genere e’ il pm che ha chiesto il mandato Pavia, 20 marzo 2009 P 43
Esecuzione custodia cautelare all’estero Ø Art. 33 legge 69/2005: si computa ai fini del calcolo complessivo Ø Corte Cost n. 143 del 7. 5. 2008: incostituzionale nella parte in cui non prevede che si computi anche ai fini dei termini di fase Ø Equiparazione con quanto previsto dall’art. 722 c. p. p. per l’estradizione a seguito di Corte Cost. n. 253/2004 Pavia, 20 marzo 2009 P 44
Rapporti con Stati esteri Se si immagina fin dall’inizio di avere problemi con lo Stato di esecuzione: Ø Contattare Rete Giudiziaria Ø Magistrato di collegamento Ø Eurojust Ø OLAF Pavia, 20 marzo 2009 P 45
Stati esteri Linee generali della procedura Spagna: Ø La persona arrestata e’ messa a disposizione della Corte di istruzione centrale della Audiencia Nacional entro 72 ore dall’arresto Ø Le deve essere notificato il mandato Ø Udienza entro 72 ore dalla messa a disposizione Ø Consenso: irrevocabile Ø Mancanza di consenso: procedimento davanti alla Audiencia Nacional; possibilita’ per lo Stato emittente di fornire ulteriori informazioni o precisazioni Ø Decisione entro 60 giorni dall’arresto Ø Motivi obbligatori di rifiuto alla consegna: persona gia’ giudicata per lo stesso fatto da altro Stato; se la persona non e’ imputabile per eta’ secondo la legge spagnola; se la persona e’ stata sotto procedimento in Spagna per gli stessi fatti e vi e’ stata aministia o condono Pavia, 20 marzo 2009 P 46
Stati esteri Linee generali della procedura Francia: Ø La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore dall’arresto al pubblico ministero competente che la informa dei motivi dell’arresto Ø Il Pm decide se mantenerla in detenzione o rilasciarla provvisoriamente Ø Entro i successivi 5 giorni deve comparire davanti alla Corte d’Appello: o Se consente alla consegna: decisione entro 10 giorni; consenso irrevocabile, decisione non appellabile o Se non consente: decisione entro 20 giorni ricorribile in Corte di Cassazione Ø Motivi obbligatori di rifiuto della consegna: ne bis in idem, non imputabilita’ per eta’, se un procedimento poteva essere instaurato in Francia per gli stessi fatti e I reati sono prescriti o amnistiati per la legge francese Pavia, 20 marzo 2009 P 47
Stati esteri Linee generali della procedura Regno Unito: Ø La persona arrestata e’ presentata entro 48 ore al giudice competente Ø Prima udienza solo per verificare identita’, consenso alla consegna ed eventualmente rilascio provvisorio su cauzione; l’autorita’ richiedente e’ rappresentata dal Crown Prosecution Service (Inghilterra e Galles) Ø Udienza principale: entro 21 giorni dall’arresto Ø Consenso: decisione entro 10 giorni Ø Mancanza di consenso: la decisione puo’ essere appellata da entrambe le parti Pavia, 20 marzo 2009 P 48
Casi problematici Germania Ø Germania: la Corte Costituzionale nel 2005 ha dichiarato incostituzionale la legge di attuazione tedesca per problemi sulla consegna dei propri cittadini Ø Nuova legge nel 2006 Pavia, 20 marzo 2009 P 49
Casi problematici Regno Unito Ø Regno Unito: problema della “certificazione” menzionata dalla normativa interna (art. 64 par. 2, Extradition Act del 2003, parte I); opinion della House of Lords nel caso Dabas v. High Court of Justice, Madrid del 28. 2. 2007, riferimento al caso Pupino Ø Modalita’ di comunicazione di dati della persona e fatti nuovi: caso Re Hilali, opinion della House of Lords del 30. 1. 2008 Pavia, 20 marzo 2009 P 50
Casi problematici Belgio Ø La Corte Costituzionale ha deferito alla Corte di Giustizia una questione in via di interpretazione preliminare sulla validita’ della decisione quadro in un giudizio vertente sulla asserita incostituzionalita’ di alcuni articoli della legge nazionale 19. 12. 2003 Ø Sentenza Corte di Giustizia C-303/05 (caso voor de Werelde): l’art. 2. 2 della decisione quadro non viola il principio di legalita’ Pavia, 20 marzo 2009 P 51
Casi problematici Cipro Ø A seguito di pronuncia della Corte Costituzionale del 2005 che ha dichiarato incostituzionale in parte la legge nazionale di attuazione della decisione quadro, Cipro non consegna i propri cittadini Ø Per adeguarsi alla normativa europea, e’ stata proposta una modifica alla Costituzione Pavia, 20 marzo 2009 P 52
Casi problematici Austria Ø Consegna dei propri cittadini Pavia, 20 marzo 2009 P 53
Casi problematici all’esame della Corte di Giustizia Questioni sollevate in via pregiudiziale dal Tribunale Superiore di Stoccarda il 18. 2. 2008, giudizio ancora pendente davanti alla Corte: Ø si puo’ considerare che una persona “risieda” o “dimori” in uno Stato membro ai sensi dell’art. 4 punto 6 della decisione quadro se tale persona: - non dimora ininterrottamente nello Stato membro in questione - dimora in tale Stato senza rispettare le norme in materia di soggiorno degli stranieri - e’ ivi dedita alla commissione di reati in forma professionale - si trova nello Stato in detenzione a seguito di condanna penale Ø e’ possibile dare un’interpretazione dell’art. 4 punto 6 nel senso che la estradizione di propri cittadini contro la propria volonta’ sia sempre inammissibile mentre puo’ essere autorizzata quella di cittadini di altri Stati membri anche senza il loro consenso? Pavia, 20 marzo 2009 P 54
Siti utili http: //europa. eu. int/comm/dgs/olaf/index. htm OLAF Ø http: //www. giustizia. it Ø http: //ec. europa. eu Ø http: //www. ejn-crimjust. europa. eu http: //europa. eu. int/index_it. htm DOCUMENTAZIONE UE http: //www. eca. eu. int/index_it. htm CORTE DEI CONTI EUROPEA http: //curia. eu. int/it/index. htm CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE Pavia, 20 marzo 2009 P 55
Grazie dell’attenzione ! Mario VAUDANO vaudama@orange. fr Cellulare +32 -498 -991560 Mario. vaudano@ec. europa. eu UFFICIO Tel +32 2 299 1560 Andrea VENEGONI Andrea. venegoni@ec. europa. eu Ufficio Tel: +32 2 295 9736 Cellulare +32 498 982737 Fax: +32 2 299 8104 Per ogni informazione potete rivolgervi direttamente a noi o anche al sito dell’OLAF – Ufficio europeo per la lotta anti-frode Commissione europea Rue Joseph II 30 - B– 1049 Bruxelles BELGIO http: //europa. eu. int/olaf Pavia, 20 marzo 2009 P 56
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