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Il ruolo degli Enti locali nella realizzazione dell’amministrazione elettronica Milano, 19 ottobre 2001 Alessandro Il ruolo degli Enti locali nella realizzazione dell’amministrazione elettronica Milano, 19 ottobre 2001 Alessandro Osnaghi Centro Tecnico per la Rete della PA

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il ruolo degli Enti locali Il piano per Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il ruolo degli Enti locali Il piano per realizzare l’amministrazione elettronica, assegna agli Enti locali, in particolare ai Comuni, il ruolo di sportello e di front office di tutta la amministrazione. Il piano considera obiettivo prioritario di ogni amministrazione l’erogazione on-line dei servizi ai cittadini ed alle imprese rispetto ad interventi sul back office che non siano direttamente correlati all’erogazione di servizi on-line. Gli Enti locali non avranno solo il compito di erogare i propri servizi istituzionali, ma anche i servizi integrati di tutta la pubblica amministrazione. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 2

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il ruolo degli Enti locali È naturale che Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il ruolo degli Enti locali È naturale che gli Enti locali diano priorità alla erogazione di servizi di cui sono direttamente ed istituzionalmente responsabili e quindi allo sviluppo delle proprie applicazioni di servizio. Nel fare ciò è necessario che adottino tecniche progettuali capaci di salvaguardare i propri investimenti nel lungo periodo. Tuttavia l’erogazione on-line dei propri servizi è solo la prima fase del piano, la fase successiva comporta la connessione alla Rete nazionale per lo scambio di flussi documentali e per la integrazione applicativa tra le amministrazioni. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 3

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La prima fase del piano Già in questa Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La prima fase del piano Già in questa fase è necessario rispettare alcuni vincoli architetturali per rendere agevole il passaggio alle fasi successive. In particolare è necessario: • Mantenere una netta separazione tra i sistemi informatici di front office e quelli di back office. • Adottare opportune modalità di autenticazione degli utenti. • Rendere indipendenti le applicazioni di back office dalle modalità di autenticazione utilizzate. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 4

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La prima fase del piano Il front-office degli Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La prima fase del piano Il front-office degli Enti locali può essere realizzato secondo un percorso di integrazione lasco che garantisca la immediata possibilità di accesso telematico di cittadini ed imprese senza implicare interventi significativi sul back-office. Si tratta in effetti di dare attuazione alla normativa vigente, rendendo possibile l’invio anche agli Enti locali, come ad ogni altra amministrazione, di istanze (in forma di documenti informatici) tramite servizi di posta elettronica registrata conformi al dettato del DPR 28 dicembre 2000 n. 445. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 5

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Il DPR 28 dicembre 2000 n. Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Il DPR 28 dicembre 2000 n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, recita: Art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico). • Il documento informatico sottoscritto con firma digitale … soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria. Art. 14 (Trasmissione del documento informatico) • Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato. • La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino la avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 6

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 23 (Firma digitale) • la Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 23 (Firma digitale) • la firma digitale sul documento informatico equivale alla firma apposta sul documento cartaceo. Art. 24 (Firma digitale autenticata) • La presentazione di un documento informatico con firma digitale e marca temporale è valida a tutti gli effetti di legge. Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) • Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione … possono essere inviate anche per fax e via telematica. • Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 7

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali C 2 G Per lo Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali C 2 G Per lo scambio di flussi documentali tra cittadini ed Enti locali non è sufficiente l’utilizzazione di normali servizi di posta elettronica internet. Operatori ASP specializzati, ad esempio le Poste italiane, forniranno a breve termine servizi di posta elettronica registrata rispondenti alla normativa e che, ove necessario, consentono anche l’utilizzo della firma digitale. Agli Enti locali si chiede di predisporre a breve termine almeno le funzionalità di back-office necessarie ad assicurare il trattamento delle istanze ricevute per via telematica. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 8

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali C 2 G Gli Enti Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali C 2 G Gli Enti locali non hanno necessità di investire per sviluppare in proprio la presentazione dei servizi C 2 G, cioè per realizzare siti o portali. La presentazione dei servizi interattivi, di inquiry o transazionali può essere integrata con i servizi di scambio di flussi certificati e gestita direttamente da operatori ASP commerciali. Gli Enti locali sono chiamati piuttosto a facilitare, con opportuni interventi, l’adozione da parte dei propri utenti di servizi commercialmente disponibili, creando così per gli operatori di mercato le condizioni per il ritorno dei loro investimenti. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 9

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi DPR 28 dicembre 2000 n. 445: Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi DPR 28 dicembre 2000 n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Art. 9 (Documenti informatici nelle pubbliche amministrazioni). • Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 10

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino Un Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino Un portale per i servizi può essere considerato uno strumento di produttività offerto ai cittadini per la compilazione di moduli, istanze o richieste di servizio in forma di documenti informatici. Un portale, quando necessario, deve consentire anche la sottoscrizione con firma digitale delle istanze generate e offrire ai cittadini servizi di posta registrata per l’inoltro delle richieste alle caselle postali certificate delle amministrazioni. Un portale così realizzato non svolge direttamente funzioni proprie delle amministrazioni e potrebbe essere quindi gestito anche da un soggetto privato. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 11

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino In Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino In un primo tempo le amministrazioni potrebbero realizzare, come funzione di back-office, il solo servizio di una casella postale certificata. In questo modo tutti i servizi di tipo interattivo potrebbero essere erogati on-line in tempi brevi perché non è necessario intervenire pesantemente sui sistemi informatici di back-office. In un secondo tempo verrebbero resi disponibili anche servizi di inquiry e transazionali, che richiedono un intervento sul sistema di back-office dell’amministrazione. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 12

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino L’autenticazione Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il portale per i servizi al cittadino L’autenticazione è la procedura con cui un sistema informatico riconosce il soggetto che richiede un servizio allo scopo di verificarne l’autorizzazione all’accesso. L’ autenticazione deve essere completamente gestita dal portale cosicché le applicazioni di servizio delle amministrazioni non debbano dipendere dalla modalità adottata. Ciò è importante per preservare gli investimenti in software applicativo delle amministrazioni. Il portale dovrà utilizzare un servizio di rete per convalidare l’autenticazione e associare al soggetto il suo codice fiscale. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 13

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica L’autenticazione per i servizi C 2 G Opportunamente Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica L’autenticazione per i servizi C 2 G Opportunamente la normativa non specifica gli strumenti di autenticazione. • Oggi l’autenticazione si basa sull’uso di smart card e di certificati basati su tecnologie PKI. • In un futuro prossimo potranno essere usati anche sistemi di autenticazione di tipo biometrico. È necessario tuttavia introdurre modalità di autenticazione valide a livello nazionale ed interoperabili. Tecnicamente è possibile utilizzare sia la carta di identità elettronica che una qualsiasi delle carte di firma digitale. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 14

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica L’autenticazione per i servizi C 2 G Attualmente Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica L’autenticazione per i servizi C 2 G Attualmente queste carte non garantiscono la interoperabilità e quindi le applicazioni di servizio risultano dipendenti dalla modalità di autenticazione usata. Il Centro tecnico per la rete della PA rilascerà nelle prossime settimane le specifiche per la realizzazione di applicazioni indipendenti dallo strumento di autenticazione usato, sia che si tratti di carta di firma che di carta d’identità elettronica. In attesa di una diffusa disponibilità della CIE le amministrazioni potranno adottare proprie Carte dei Servizi Pubblici purché rispondano ai requisiti di interoperabilità specificati. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 15

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Carta dei Servizi Pubblici non è una Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Carta dei Servizi Pubblici non è una singola carta, ma un circuito associato ad un logo. Indipendentemente dall’Ente pubblico o privato che la emette, se la carta appartiene al circuito, essa consentirà l’autenticazione del possessore per l’accesso ai servizi di ogni altra pubblica amministrazione. Per garantire una completa interoperabilità e l’integrazione dei servizi la Carta dei Servizi Pubblici dovrà essere dotata di un certificato di firma digitale. Infatti nel caso in cui l’ente autenticante (gestore del portale o altra amministrazione) non coincida con l’amministrazione servente, una richiesta di servizio, che coinvolge accesso o variazione di dati personali, potrà essere autorizzata dalla amministrazione servente solo utilizzando la chiave di firma digitale del soggetto richiedente. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 16

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La seconda fase del piano comporta l’erogazione da Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La seconda fase del piano comporta l’erogazione da parte degli Enti locali anche di servizi di altre amministrazioni e l’interazione telematica con le altre amministrazioni locali e centrali. La seconda fase comporta: • La connessione dell’Ente locale nella Rete nazionale; • L’attivazione dei flussi documentali G 2 G; • L’accesso alle informazioni certificatorie presso altre amministrazioni. • L’attivazione di transazioni e la notifica asincrona di eventi ad altre amministrazioni. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 17

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Rete nazionale L’architettura tecnica ed organizzativa per Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Rete nazionale L’architettura tecnica ed organizzativa per la connessione in una rete sicura di tutte le amministrazioni centrali e locali è stata definita con la collaborazione delle autonomie locali e degli operatori del settore. La Conferenza unificata ha approvato nella seduta del 18 gennaio 2001 le linee guida della Rete nazionale. In attuazione di questo accordo il Ministro delegato pro tempore ha emanato, il 21 maggio 2001, una direttiva a tutte gli Enti locali sulle modalità di interconnessione alla Rete nazionale. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 18

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Rete nazionale è tecnicamente costituita da una Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La Rete nazionale è tecnicamente costituita da una extranet sicura multiprovider che collegherà tutte le amministrazioni locali tra loro e con quelle centrali, secondo un modello architetturale peer to peer ed any to any. La Rete nazionale si configura come una “federazione” di tutte le reti regionali o sub-regionali esistenti, di tutte le reti di settore e della Rete unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA). Le amministrazioni locali possono connettersi alla Rete nazionale tramite i servizi forniti da un qualsiasi ISP (Internet Service Provider), purché conformi ai suoi requisiti tecnici. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 19

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi della Rete nazionale sono diretti a Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi della Rete nazionale sono diretti a supportare le interazione G 2 G tra le amministrazioni. Si tratta di: Servizi di rete: • Servizio di trasporto any; • Servizio di sicurezza (PKI). • Servizio di network management. Servizi applicativi G 2 G: • Servizio di directory • Servizio di autenticazione. • Servizio di interoperabilità per lo scambio di documenti informatici: firma digitale, protocollo e posta registrata. • Servizi di integrazione applicativa: messaggistica, notifica eventi A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 20

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali G 2 G I servizi Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I flussi documentali G 2 G I servizi di interoperabilità G 2 G consentono lo scambio di documenti informatici tra amministrazioni via posta elettronica registrata, con modalità rispondenti al DPR 28 dicembre 2000 n. 445. È completato lo studio di fattibilità di un sistema prototipale per realizzare: • L’indirizzario delle PA in base al regolamento sul protocollo informatico • Le caselle postali certificate da assegnare alle amministrazioni. • Il sistema di notifica ricevute di spedizione/ricezione. Il servizio sperimentale sarà attivato dal gestore dei servizi di interoperabilità della RUPA e potrà essere esteso, in termini di sussidiarietà, a tutte le amministrazioni locali che non siano in grado di dotarsi altrimenti di un servizio equivalente. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 21

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi di integrazione applicativa L’interoperabilità tra i Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi di integrazione applicativa L’interoperabilità tra i sistemi informativi delle amministrazioni, cioè l’integrazione o cooperazione applicativa, avverrà sulla base di standard definiti dal Centro tecnico che: • Identifichino i servizi ed i dati che ogni amministrazione dovrà rendere disponibili sulla rete. • Specifichino per ogni servizio esposto i livelli di sicurezza, le modalità tecniche di accesso ed i relativi protocolli. Le amministrazioni dovranno realizzare sistemi informatici capaci di esporre i propri dati e servizi sulla Rete nazionale secondo piani coordinati dal Centro tecnico. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 22

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Abolizione delle autocertificazioni Il primo livello di integrazione Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Abolizione delle autocertificazioni Il primo livello di integrazione applicativa è finalizzato ad ottenere la abolizione dei certificati e delle autocertificazioni. Un progetto pilota è in corso di realizzazione con finanziamenti della Funzione Pubblica. Al progetto partecipano numerosi comuni, ed alcune amministrazioni centrali, che in veste di amministrazioni certificanti realizzano sistemi informatici capaci di esporre sulla Rete nazionale, secondo uno standard comune basato su XML, le informazioni che possiedono sui cittadini. Le amministrazioni procedenti potranno quindi accedere, tramite la Rete nazionale, alle informazioni possedute dalle amministrazioni certificanti che sono necessarie per l’erogazione dei propri servizi, eliminando in questo modo anche la necessità di autocertificazione. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 23

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 43 (Accertamenti d'ufficio) • Le Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 43 (Accertamenti d'ufficio) • Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati sono tenute ad acquisire d’ufficio le relative informazioni. • Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio può procedere anche per fax o per via telematica. • Si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione, degli archivi dell’amministrazione certificante finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 24

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 43 (Accertamenti d'ufficio) • Le Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Fondamenti normativi Art. 43 (Accertamenti d'ufficio) • Le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici. • I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 25

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La notifica degli eventi Il secondo livello di Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica La notifica degli eventi Il secondo livello di integrazione applicativa realizza automaticamente la coerenza tra gli archivi delle amministrazioni, sia locali che centrali, che contengono gli stessi dati relativi a cittadini ed imprese. In questo modo i cittadini potranno comunicare una sola volta le variazioni che li riguardano: • Le amministrazioni di front office dovranno realizzare, utilizzando i servizi di messaggistica della Rete nazionale, sistemi informatici per notificare le variazioni a tutte le amministrazioni interessate; • Le amministrazioni di back office dovranno realizzare sistemi capaci di ricevere le notifiche e di aggiornare i propri archivi. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 26

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi di integrazione applicativa Il Centro tecnico Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica I servizi di integrazione applicativa Il Centro tecnico ha predisposto le linee guida della architettura applicativa G 2 G della Rete nazionale. La stesura del documento è stata resa possibile dalla convergenza in atto degli standard industriali, che consente solo oggi di definire una architettura di servizi realizzabili su diverse piattaforme tecnologiche, senza favorire un particolare fornitore. La proposta sarà discussa con i gestori delle reti delle Regioni, o di altre aggregazioni di Enti locali, che siano interessati a realizzare analoghi servizi di interoperabilità sulle proprie reti. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 27

Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il riuso delle soluzioni Il piano di amministrazione Gli Enti locali per l’amministrazione elettronica Il riuso delle soluzioni Il piano di amministrazione elettronica richiede che gli Enti locali realizzino sistemi informatici relativamente complessi. È necessario che vengano “riusate” le soluzioni progettuali che rappresentano le migliori pratiche. È anche necessario che gli Enti locali si aggreghino, nelle forme ritenute più opportune, per poter realizzare sistemi informatici condivisi e dimensionati in funzione di un bacino di utenza ottimale. A. Osnaghi – Milano, 19 ottobre 2001 28