2181ceb4d29c4cc42d5d327bf6e7130a.ppt
- Количество слайдов: 27
I contratti d’impresa Thailandia: cambia il quadro politico ma gli affari continuano Avv. Eugenio Bettella / Avv. Paolo Peroni Vicenza, 24 ottobre 2006 1
Profilo Istituzionale § Monarchia costituzionale dal 1932. § Il Re è capo dello Stato e delle forze armate ma è politicamente neutrale ed ha un’autorità di carattere soprattutto morale. § Il potere esecutivo è affidato ad un Consiglio dei Ministri, composto dal Primo Ministro e da 36 dicasteri. § Il Parlamento, detto Assemblea Nazionale, è bicamerale ed è formato da Camera dei Rappresentanti (500 rappresentanti) e Senato (200 rappresentanti). § Parlamento e Governo sono eletti dai cittadini. 2
Sistema Giuridico § Di stampo codicistico. § Il sistema legislativo moderno risente dell’influenza europea, giapponese, indiana e musulmana. § La magistratura è potere costituzionalmente autonomo e indipendente. § Il sistema giudiziario si articola in 177 tribunali di primo grado, 4 Corti d’Appello ed una Corte Suprema (Dika). § Le corti di prima istanza comprendono i tribunali provinciali di primo grado e gli 8 tribunali specializzati (per i minori e il diritto di famiglia, del lavoro, fiscali, per la gestione di controversie commerciali internazionali e tutela della proprietà intellettuale, fallimentari, amministrativi e militari). § Le Corti d’Appello hanno competenza territoriale. § La Dika, sita a Bangkok, è competente in questioni di diritto nonché in materia elettorale. § La Corte Costituzionale è composta dai Presidenti della Camera e del Senato, dall’avvocato generale dello Stato e dal Presidente della Dika e da 6 magistrati di nomina elettiva, scelti da Camera e Senato tra esperti di materie giuridiche. 3
Sistema Giuridico § Il funzionamento della giustizia in Thailandia è estremamente efficiente anche in forza della policy di udienze successive e ravvicinate istituite con ordinanza 1 ottobre 2002 dal Presidente della Corte Suprema. § La durata media di un procedimento in sede civile è di 18 -20 mesi in primo grado e di 12 -24 mesi in Appello. 4
Arbitrato § Arbitration Act (1987), prevede la possibilità di ricorrere ad una giurisdizione arbitrale in sostituzione della giurisdizione ordinaria in controversie di natura civilistica, con la creazione di una Camera Arbitrale (Thai Arbitration Center) che ha modellato le sue procedure per quanto concerne gli arbitrati internazionali su quelli dell’Uncitral e quella della Aaa. I lodi sono immediatamente esecutivi. 5
Convenzioni Internazionali § Convenzione di Ginevra (1927): sull’esecuzione dei lodi arbitrali resi all’estero. § Convenzione di New York (1958): su riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali resi all’estero. § Convenzione di Washington (1965): istitutiva del Centro Internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra stati e cittadini di altri stati. 6
Organizzazioni Internazionali § § § ONU WTO ASEAN (Association of Southeast Asian) APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) AFTA (Asean Free Trade Area) BIMSTEC (Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand Economic Cooperation) 7
Sistema Economico § Il Bath è la moneta nazionale. 1 euro vale 49, 34 Bath; 1 $ vale 40, 99 Bath. § Il 50% della forza lavoro è impiegata nel settore agricolo, il 35% della popolazione opera nel comparto pubblico, il 15% in quello industriale. § Dal 2002 la situazione economica è in ripresa trainata dal forte export verso Giappone e Usa; nel 2004 l’Unione Europea si è guadagnata il quarto posto come partner commerciale. § Il tasso di disoccupazione non supera il 4%. 8
Interscambio Italia-Thailandia (Valori in milioni di US$) 2002 2003 2004 2005 (gen-dic) Export dell'Italia 720, 90 812, 50 1. 004, 70 1. 132, 70 Import dell'Italia 701, 80 951, 80 1. 340, 10 1. 256, 70 1. 422, 70 1. 764, 30 2. 344, 80 2. 389, 40 19, 10 139, 30 335, 40 124, 00 Totale Saldo bilancia commerciale Italiana 9
Investimenti Esteri Ø Il Boi (Board of Investment Thailandese) ha come scopo istituzionale di promuovere lo sviluppo e l’industrializzazione del paese, garantendo una serie di incentivi e garanzie agli investimenti nazionali ed esteri in conformità al Foreign Business Act 1999. Ø Il Foreign Business Act entra in vigore il 3 Marzo 2000 in sostituzione dell’Alien Business Law. Ø Stabilisce il capitale minimo di investimento straniero in 3 milioni di Bath (€ 60. 800 ca. ) per le attività espressamente citate dal testo di legge, e in 2 milioni di Bath (€ 40. 530 ca. ) per le attività non citate; tale limite non si applica in caso di reinvestimento. Ø Prevede 3 diverse liste di attività economiche con limitazioni agli operatori stranieri. 10
Investimenti Esteri § La lista 1 comprende attività completamente precluse agli investitori stranieri per motivi straordinari. § Le attività della lista 2 richiedono una risoluzione ministeriale e prevedono che cittadini thailandesi rappresentino non meno del 40% del capitale sociale e non meno di 2/5 del Consiglio di Amministrazione. Si tratta di attività connesse alla sicurezza nazionale o concernente arte e cultura, usanze, artigianato o risorse naturali ed ambiente. § Le attività della lista 3 richiedono l’approvazione della Direzione Generale del Dipartimento allo Sviluppo del Ministero del Commercio che ha ottenuto una approvazione dal comitato FBA. Sono attività che per le quali cittadini thailandesi non sono ancora in grado di competere con gli stranieri. 11
Investimenti Esteri Attenzione: La lista 3 comprende: Attività di intermediari o agenti, eccetto: a) intermediari o agenti per la sottoscrizione di titoli mobiliari o servizi connessi al trading in futures di commodities, di strumenti finanziari o di titoli. b) intermediari o agenti per commerciare o procurare beni o servizi necessari alla produzione o per prestare servizi fra imprese affiliate. c) intermediari o agenti per commerciare, acquistare, distribuire o per cercare mercati locali o esteri per vendere prodotti locali o importare beni nel corso di operazioni commerciali internazionali con un minimo capitale straniero di almeno 100 milioni di Bath (€ 2. 026. 753 ca. ) d) intermediari o agenti di altre categorie stabilite da regolamenti ministeriali. 12
Investimenti Esteri Attenzione: La lista 3 comprende: § Vendita al dettaglio di categorie di beni da parte di operatori con capitale minimo totale inferiore ai 100 milioni di Bath (€ 2. 026. 753 ca. ) o in negozi aventi ciascuno un capitale minimo inferiore ai 20 milioni di Bath (€ 405. 350 ca. ). § Vendita all'ingrosso di tutte le categorie di beni se ogni negozio ha un capitale minimo inferiore ai 100 milioni di Bath (€ 2. 026. 753 ca. ). 13
Investimenti Esteri La definizione di straniero per il FBA è la seguente: a) Persona fisica di nazionalità non Thai; b) Persona giuridica non registrata in Thailandia; c) Persona giuridica registrata in Thailandia avente le seguenti caratteristiche: § che abbia metà o più delle azioni del capitale detenute da una persona che ricade nei casi (a) o (b), o persona giuridica con persone che ricadono nei casi (a) o (b) che investono per un valore pari alla metà o più del capitale totale. § società per azioni o società regolarmente registrate che abbiano la persona di cui al punto (a) come partner direttivo o come direttore. 14
Tipologie Societarie L’investimento in un’attività commerciale può essere effettuato da soggetti fisici o giuridici, locali o stranieri, con le seguenti modalità: § come autonomo imprenditore § come partnership non registrata § come partnership registrata § come limited partnership 15
Tipologie societarie L’investitore straniero può poi avvalersi di: § una società di diritto thailandese, in forma di Limited Liability Public Company § una società di diritto thailandese, in forma di Limited Liability private Company § un Ufficio di Rappresentanza § un Regional Office § un Branch Office § una Joint Venture 16
Costituzione di società a partecipazione straniera 1. Individuazione e deposito inazione sociale 2. Presentazione dell’Atto Costitutivo 3. Convocazione dell’Assemblea Generale prevista dallo Statuto 4. Registrazione 5. Immatricolazione fiscale 17
Forme alternative di presenza commerciale Agenzia e Distribuzione: A) Agente o Distributore esclusivo in grado anche di prestare assistenza tecnica B) Agente o Distributore esclusivo per la commercializzazione ma assistenza tecnica fornita da altra organizzazione, nel Paese o nell’area C) Agente o Distributore esclusivo ma l’assistenza tecnica fornita direttamente dalla casa madre 18
La proprietà privata straniera Le persone fisiche e le persone giuridiche straniere, in via generale non possono avere la proprietà di terreni ma solo un diritto di superficie sugli edifici. Eccezioni: Il BOI garantisce allo straniero proprietario di una società di possedere un terreno al fine di esercitare un’attività industriale o manifatturiera. L’area dovrà essere approvata dal BOI, che verificherà i progetti di edificazione al fine di stabilire se il terreno è conforme all’attività in progetto. L’uso del terreno sarà limitato all’attività commerciale o industriale e, qualora la società dovesse rinunciare alla conduzione del business, il terreno dovrà essere posto in vendita entro un anno dalla cessazione dell’attività. 19
Forme alternative di presenza commerciale La scelta A) di un unico distributore a cui affidare vendite e assistenza tecnica è pericolosa: infatti si investe su una società che potrebbe rivelarsi incapace di sviluppare il business (con conseguenti problemi in caso di cambiamento) o addirittura interessata ad avere le mani libere per rappresentare la concorrenza, frenare l’introduzione del fabbricante italiano (cd. Rappresentanza difensiva) e, talora, ad approvvigionarsi contemporaneamente per il proprio consumo interno a prezzi interessanti. La soluzione B) consente maggiore flessibilità, specializzazione e aumento veloce della rete di vendita e distribuzione anche se richiede maggiore coordinamento. Le soluzioni C) e D) sono quelle più efficaci e stabili, assicurano una posizione di insider e sono, non a caso, adottate dai fabbricanti giapponesi. 20
La Thailandia può rappresentare Un’interessante base di subfornitura o addirittura di produzione diretta per articoli di media tecnologia (il mercato ASEAN va verso una maggiore integrazione). Un mercato per i fabbricanti di impianti e macchinari che siano in grado di assicurare una corretta gestione del servizio di assistenza. Un piccolo mercato di nicchia per i produttori di beni di lusso, inclusi vini ed alimentari. Un mercato di approvvigionamento di materie prime e semilavorati vista la sua vicinanza al Myanmar e al Laos. 21
La Thailandia può rappresentare Un mercato in cui vendere licenze di fabbricazione, contro royalties, per beni di consumo durevole o non di lusso (quando non si è competitivi con il prodotto fatto in Italia). Un mercato per operazioni di franchising specie nel settore del catering e della ristorazione. Una piazza finanziaria con alta liquidità presente nel sistema bancario da sfruttare per l’accensione di prestiti a basso interesse. Un’eccellente base a basso costo quale sede di un ufficio di rappresentanza regionale con funzioni di monitoraggio sulla rete di vendita in Asia. 22
Lo studio § Lo Studio professionale “Rödl & Partner“ è stato costituito nel 1977 dal Dr. Bernd Rödl a Norimberga in Germania ed è oggi con circa 2. 300 collaboratori il più grande studio professionale tedesco che riunisce le competenze di dottori commercialisti, revisori contabili ed avvocati. § Attualmente Rödl & Partner è presente con 24 sedi in Germania e 43 sedi in Europa, Asia e Stati Uniti. § In Italia Rödl & Partner è presente con 2 sedi di cui una in Milano ed una in Padova. 23
Le sedi in Germania Berlin Cottbus Düsseldorf Köln Hauptsitz Jena Gera Plauen Eschborn Kulmbach Bad Homburg Bayreuth Fürth Hof Selb Chemnitz Dresden Löbau Stollberg Nürnberg Ansbach Niederlassungen Stuttgart Regensburg Passau München 24
Le sedi in Europa International Offices Lappeenranta Helsinki St. Petersburg Stockholm Partner Offices Moscow Tallinn Riga Vilnius England Gdansk Netherlands Channel. Islands Brussels Poznan Wroclaw Prague Brno Paris Switzerland Gliwice Cracow Charkiv Kiev Bratislava Vienna Budapest Milano Ljubljana Padua Madrid Warsaw Bucharest Zagreb Barcelona Istanbul Palma de Mallorca 25
Le sedi internazionali Canada Nuremberg Charlotte Greenville Birmingham Peking New York Seoul Israel Atlanta Shanghai Mexico Neu Delhi Kanton Hongkong Bangkok Venezuela Kuala Lumpur Singapur Jakarta Peru Brasil Australia Argentina International Offices New Zealand Partner Offices 26
Via Nicolò Tommaseo, 68 35131 Padova Tel. 049 8046911 Fax 049 8046920 E-mail padova@roedl. it Avv. Eugenio Bettella eugenio. bettella@roedl. it Avv. Paolo Peroni Paolo. peroni@roedl. it 27
2181ceb4d29c4cc42d5d327bf6e7130a.ppt