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Decreto 249/2010 Il Regolamento sulla Formazione iniziale dei Docenti Decreto 249/2010 In vigore dal 15/2/2011
formazione iniziale dei docenti Tre diversi percorsi per il conseguimento dell’abilitazione con due diverse modalità Scuola dell’infanzia/ Scuola primaria Scuola secondaria di primo grado Scuola secondaria di secondo grado
articolazione dei percorsi formativi Scuola dell’infanzia e primaria: corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo quinquennale unico con prova d’accesso, comprensivo di d’accesso tirocinio (per complessive 600 ore pari a 24 crediti tirocinio formativi universitari) da avviare nel secondo anno di corso titolo abilitante all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria
articolazione dei percorsi formativi Scuola secondaria di I e II grado: Scuola secondaria di I e II grado distinti corsi di laurea magistrale biennale (distinti per classi di concorso), con prova di accesso e accesso numero programmato successivo anno di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a fini abilitanti TFA
articolazione dei percorsi formativi Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinato disponibili sulla base della programmazione regionale del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell’intero sistema nazionale di istruzione, tenendo conto dell’offerta formativa degli atenei e degli AFAM
articolazione dei percorsi formativi Æ Il tirocinio formativo attivo è attivato dalle università in attivo collaborazione con le istituzioni scolastiche facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione (scuole statali e paritarie) Æ I requisiti per l’accesso alle lauree magistrali e le lauree magistrali l’accesso per accedere al TFA per la secondaria di I grado sono già definiti nel Decreto in oggetto (tabelle allegate al Decreto) Æ Successivi decreti disciplineranno i requisiti per l’accesso alle l’accesso lauree magistrali e le lauree magistrali per accedere al TFA per la secondaria di II grado
tirocinio formativo attivo (tfa) Il TFA è un corso di preparazione all’insegnamento, di durata annuale (60 TFA all’insegnamento CFU), per gli insegnamenti nella scuola secondaria e comprende: scuola secondaria Øinsegnamenti didattici (da svolgere presso le Università) Øun tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 CFU, svolto presso le diretto ore CFU istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor; di cui 75 ore sono dedicate all’acquisizione delle competenze didattiche per l’integrazionedegli alunni con disabilità Ø laboratori pedagogico-didattici Il TFA è istituito presso una facoltà di riferimento e può essere svolto in TFA collaborazione fra più facoltà della stessa università La gestione delle attività è affidata al Consiglio di corso di tirocinio gestione delle attività
tirocinio formativo attivo (tfa) º La frequenza alle attività del TFA è obbligatoria frequenza º Per accedere all’esame di abilitazione il candidato deve essere risultato presente: ad almeno il 70% delle attività di ciascun corso 70% universitario ad almeno l’ 80% delle attività di tirocinio, anche in forma 80% tirocinio laboratoriale
specializzazione per il sostegno Riservata al personale già abilitato Riservata Si consegue presso le Università con percorsi disciplinati dagli atenei. I corsi prevedono il conseguimento di un: Øminimo di 60 CFU, minimo di 60 CFU Ø 300 ore di tirocinio I corsi sono a numero programmato dal MIUR, con prova di a numero programmato accesso Il superamento dell’esame finale dà diritto all’attribuzione del diploma di specializzazione per l’attività di sostegno didattico diploma di specializzazione per l’attività di sostegno agli alunni con disabilità
specializzazione clil insegnamento in lingua straniera di disciplina non linguistica Riservata al personale già abilitato con competenze certificate nella Riservata abilitato lingua straniera di almeno Livello C 1 Si consegue presso le Università con percorsi disciplinati dagli atenei I corsi prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU comprensivi di un CFU tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU tirocinio di almeno 300 Il superamento dell’esame finale dà diritto al certificato attestante le certificato competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera
docenti tutor Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le facoltà di riferimento si avvalgono di personale docente e dirigente cui sono affidati compiti tutoriali in qualità di: compiti tutoriali TUTOR COORDINATORI TUTOR DEI TIROCINANTI TUTOR ORGANIZZATORI Con decreto del MIUR saranno stabiliti i contingenti di personale della scuola da utilizzare come tutor coordinatori e organizzatori e i criteri di selezione. NB: Secondo le norme ad oggi previste e salvo maggiori NB: specifiche introdotte con norme successive al decreto in oggetto, i docenti a TI non di ruolo potranno svolgere la sola funzione di tutor dei tirocinanti
docenti tutor TUTOR COORDINATORI (esonero parziale dall’insegnamento) Æ orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti; Æ provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio; Æ supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto; Æ seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
docenti tutor TUTOR DEI TIROCINANTI Designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole convenzionate tra i docenti in servizio contratto a tempo indeterminato (senza esonero dall’insegnamento) tempo indeterminato senza esonero dall’insegnamento Æ orientare gli studenti rispetto agli assetti organizzativi e didattici orientare gli studenti della scuola e alle diverse attività e pratiche in classe, Æ accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione accompagnare e monitorare l'inserimento diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.
docenti tutor TUTOR ORGANIZZATORI (esonero totale dall’insegnamento) Æ organizzare e gestire i rapporti tra le università, le istituzioni organizzare e gestire i rapporti università, scolastiche e i relativi dirigenti scolastici; scolastiche Æ gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor gestire tutte le attività amministrative coordinatori, al rapporto con le scuole e con l’Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale; Æ coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole; Æ assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio. studenti
fase transitoria del tfa (laureati attualmente non abilitati) Conseguono l’abilitazione mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo: formativo attivo a) i laureati che, all’entrata in vigore del Regolamento, sono in possesso dei laureati requisiti stabiliti dal DM n. 22/05 per l’accesso alle SSIS e titoli equiparati ai sensi del DM 26 luglio 2007 b) gli iscritti a uno dei percorsi universitari finalizzati al conseguimento dei iscritti a uno dei percorsi universitari titoli di cui sopra per l’A. A. 2010 -2011 c) i soggetti in possesso del diploma ISEF già valido per l’insegnamento di soggetti in possesso del diploma ISEF educazione fisica, relativamente alle classi di concorso A 029 e A 030 Gli accessi al TFA durante il regime transitorio sono a numero TFA programmato La prova di accesso mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle disciplinari materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione ed è curata dalle università e istituzioni AFAM
fase transitoria del tfa La prova di accesso si articola in: prova di accesso Test preliminare Æ identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, identico predisposto dal Miur che ne fissa anche la data unica di svolgimento Æ comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti Æ consiste di 60 domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie opzioni diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi Æ ha la durata di tre ore Æ per l’ammissione alla prova scritta occorre dare almeno 42 risposte esatte (votazione minima: 21/30 punti) risposte esatte
fase transitoria del tfa Prova scritta: Æ è predisposta dalle università Æ consta di domande a risposta aperta relative alle discipline di aperta insegnamento nelle rispettive classi di concorso Æ per le lingue classiche sono previste prove di traduzione lingue classiche Æ per l’italiano una prova di analisi dei testi italiano Æ il punteggio è di massimo 30 punti Æ la prova è superata con una votazione non inferiore a 21/30, prova superata votazione 21/30 valida per l’ammissione alla prova orale;
fase transitoria del tfa Prova orale: Æ è organizzata dalla commissione d’esame tenendo conto delle d’esame specificità delle varie classi di laurea Æ per le lingue moderne è prevista una prova in lingua lingue moderne prova in lingua Æ per le classi di abilitazione AFAM l’orale può essere sostituito con classi di abilitazione AFAM una prova pratica Æ il punteggio è di 20 punti massimo Æ la prova è superata con una votazione di 15/20 Æ il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per superamento della prova orale condizione imprescindibile l’ammissione al TFA
fase transitoria del tfa Ulteriori punteggi: Servizio d’insegnamento prestato: Æ 360 giorni: 4 punti 360 Æ da 361 a 540 giorni: 6 punti 361 540 Æ da 541 a 720 giorni: 8 punti 541 720 Æ da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni, 2 punti Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale inoltre a coprire: Ø 10 CFU dei 19 previsti per il TFA svolto a scuola 19 previsti per il TFA Ø 9 CFU relativi alle didattiche disciplinari e ai laboratori pedagogico-didattici
fase transitoria del tfa Altri titoli valutabili: Æ dottorato di ricerca in ambito riguardante la relativa classe di abilitazione: 6 punti Æ attività di ricerca scientifica, svolta per almeno due anni anche non consecutivi, in ambito relativo agli specifici contenuti disciplinari della classe di abilitazione: 4 punti Æ laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o diploma accademico di II livello: max 4 punti Æ votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, o del diploma accademico di II livello: max 4 punti Æ pubblicazioni o altri titoli di studio (durata non inferiore a 60 CFU) strettamente inerenti la classe di abilitazione: max 4 punti
fase transitoria del tfa La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando: a) i punteggi delle prove di accesso b) il punteggio complessivo relativo ai titoli c) a parità di punteggio, prevale: - il candidato con più servizio - il - in mancanza di titoli di servizio, il candidato più giovane - in mancanza di titoli di servizio, Qualora, al momento di iniziare il TFA, i candidati di cui sopra , al momento di iniziare il TFA, i stiano svolgendo attività di insegnamento, le convenzioni per il tirocinio sono stipulate con le istituzioni scolastiche del sistema tirocinio nazione di istruzione dove essi prestano servizio (anche se non accreditate), in modo da consentire lo svolgimento del tirocinio senza interrompere l’attività didattica
convenzioni con le istituzioni scolastiche Per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici scolastici regionali. convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate I criteri per l’accredito delle scuole ai fini del TFA non sono ancora stati emanati; non ci l’accredito emanati sarà comunque alcuna distinzione tra scuole statali e paritarie. NB In regime transitorio: “Nel caso in cui gli iscritti al TFA svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività. ” (Art. 15 comma 13 a) Il caso particolare dell'assenza nella scuola di tutor abilitati nella disciplina deve ancora essere normato; lo sarà con normativa secondaria (circolare). Sino alla predisposizione degli elenchi delle istituzioni scolastiche accreditate, le accreditate università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa dell’istruzione con gli USR competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio. con gli USR
fase transitoria del tfa Le università possono attivare percorsi formativi, destinati ai diplomati con titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare, materna finalizzati al conseguimento della sola abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria. Per l’ammissione al percorso è necessario superare una prova di accesso Coloro che in precedenza hanno superato l’esame di ammissione alle SSIS, Coloro che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse, sono ammessi al TFA senza dover sostenere l’esame di ammissione, con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti Coloro che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, sono iscritti ai che corsi di Scienze della Formazione Primaria concludono il corso e conseguono la relativa abilitazione all’insegnamento secondo la vecchia normativa. Analogamente avviene per gli iscritti presso l’AFAM ai corsi ad indirizzo didattico abilitante all’insegnamento
cosa manca per partire Æ numero complessivo dei posti disponibili per l’accesso ai percorsi determinato sulla base della programmazione regionale del fabbisogno del personale docente nelle scuole statali Æ decreto con indicazioni per gli accessi a numero programmato ai percorsi e al tirocinio formativo attivo Æ attivazione dei percorsi di TFA (regime transitorio) da parte degli atenei Æ predisposizione da parte del MIUR della prova preliminare (test nazionale) e indicazione della data di svolgimento della prova. Æ predisposizione delle prove successive e caratteristiche da parte degli atenei Æ criteri di selezione degli aspiranti tutor, contingenti del personale della scuola necessari per lo svolgimento dei compiti tutoriali Æ criteri per accreditamento istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione Æ decreto con tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale Æ decreto che definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità