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CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del d. lgs. 81/2008 e s. m. i. Modulo 1. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza

MODULO 2. GESTIONALE– gestione ed organizzazione della sicurezza A. B. C. D. E. F. MODULO 2. GESTIONALE– gestione ed organizzazione della sicurezza A. B. C. D. E. F. G. H. I. I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi. La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. Il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie). I modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. La gestione della documentazione tecnico amministrativa. L’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi ü ü ü Fase Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi ü ü ü Fase preliminare (raccolta documentazione). Valutazione della documentazione. Fase analitica (studio del ciclo e delle sostanze). Sopralluogo. Giudizio finale e stesura del documento di cui all’art. 28 del D. Lgs 81/08). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni generali ü Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni generali ü ü ü ü Individuazione del tipo di attività. Numero dei dipendenti. Orari di lavoro. Turni. Ricostruzione del ciclo tecnologico. Raccolta delle schede tossicologiche delle sostanze usate (materie prime, materiale di consumo, prodotti finiti). Planimetrie. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni tecniche ü Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi Raccolta informazioni tecniche ü ü ü ü Individuazione del tipo di attività. Certificazioni C. E. di macchine, attrezzature e DPI. Agibilità locali. Denuncia impianto di messa a terra. Certificazione Prevenzione Incendi (eventuale). Registro Infortuni. Disposizioni aziendali. Organizzazione gerarchica. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi L’analisi delle informazioni consente Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi L’analisi delle informazioni consente di valutare se dal punto di vista burocratico/amministrativo, l’azienda è in linea con il rispetto delle norme vigenti. Si tratta, infatti, della base per poi poter procedere alla integrazione/produzione della documentazione mancante. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi FASE ANALITICA ü ü Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi FASE ANALITICA ü ü ü Studio del ciclo tecnologico. Analisi delle schede tossicologiche. Identificazione dei pericoli. Formulazione delle ipotesi di rischio. Identificazione delle priorità di intervento. SOPRALLUOGO Consente di verificare “ sul campo” la correttezza delle informazioni raccolte. ü Deve coprire nel modo più completo possibile l’intera attività e analizzare eventuali situazioni anomale o difficilmente ripetibili. ü R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi A seconda delle ipotesi Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi A seconda delle ipotesi di rischio formulate bisogna procedere a: a) individuare i soggetti esposti; b) suddividere gli stessi in GRUPPI OMOGENEI di rischio; c) quantificare i tempi di esposizione. IL DOCUMENTO E’ necessario a questo punto procedere alla stesura di una relazione conclusiva che riporti i risultati dell’analisi condotta su tutte le situazioni di rischio, specificando i criteri adottati per la valutazione stessa. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_A

La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi INCIDENTE E La considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi INCIDENTE E INFORTUNIO MANCATO: evento dovuto a carenze organizzative, errori umani e causa fortuita che ha la potenzialità di condurre ad un infortunio o di provocare danni alle cose. Sin dal 1931 lo studioso H. W. Heinrich, oggi considerato uno dei padri della moderna scienza della previsione degli infortuni, teorizzò la nota “piramide della sicurezza” 1 1 29 300 29 “Ad 1 infortunio mortale oppure a 29 infortuni gravi o minori, corrispondono 300 incidenti (senza infortunio) che non vengono registrati o analizzati “ 300 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B

Piramide di Heinrich Dalla corretta raccolta e stratificazione dei dati (es: 5 perché) si Piramide di Heinrich Dalla corretta raccolta e stratificazione dei dati (es: 5 perché) si desume che all’origine (causaradice) c’è sempre un’azione pericolosa per scarsa informazione, per distrazione, imprudenza, mancata conoscenza, attrezzature, mancato uso dpi, ecc…. Infort. mortali Infortuni gravi Infortuni lievi Fase reattiva l’azione correttiva serve solo a evitare che il fatto si ripeta Medicazioni Segnalazioni incidenti mancati Segnalazioni condizioni pericolose Segnalazioni pericolose n. b. : ogni “fascia” della piramide contiene anche i dati delle fasce soprastanti R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_B Fase preventiva l’azione correttiva, rimuovendo la causa, evita l’istaurarsi del pericolo

La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori Ecco perché, imparando a La considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori Ecco perché, imparando a riconoscere e identificare le cause-radice e impegnandosi a rimuoverle e farle rimuovere, si ha una duratura azione preventiva e reale riduzione degli eventi infortunistici Molti sono i metodi di lavoro o le procedure che possono essere adottate per raccogliere, analizzare i dati degli eventi della Piramide di Heinrich perché gli stessi diventino input per le azioni correttive e di miglioramento continuo della sicurezza nei luoghi e nelle postazioni di lavoro (particolarmente l’ergonomia) mediante il coinvolgimento fattivo degli stessi lavoratori per le segnalazioni e i preposti per le segnalazioni e per le risoluzioni R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_C

. . La valutazione dei rischi dell’azienda. . (ai sensi dell’art. 17 comma 1, . . La valutazione dei rischi dell’azienda. . (ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/ 2008 e s. m. i. )

COS’E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI? Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per COS’E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI? Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza [Definizione come da D. Lgs. n. 81/08] E’ un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Ad esempio: ü Bonifica; ü Prevenzione dei rischi professionali; ü Informazione dei lavoratori; ü Formazione professionale dei lavoratori; ü ecc. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

3 DIVERSI MODI DI EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO Il datore di lavoro può scegliere liberamente sulla 3 DIVERSI MODI DI EFFETTUARE L’ADEMPIMENTO Il datore di lavoro può scegliere liberamente sulla base delle condizioni previste dagli articoli 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008: valutare tutti i rischi secondo criteri liberamente definiti dal datore di lavoro, che dovrà però esplicitarli come prevede l'articolo 28 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 valutare tutti i rischi utilizzando le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell'art. 29 D. Lgs. n. 81/2008 valutare tutti i rischi utilizzando il modello ministeriale previsto per le attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi*. * Attività a basso rischio…decreto che dovrà essere emanato in futuro. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

IL DOCUMENTO Per stimare il rischio complessivo, vengono in genere utilizzati indicatori derivanti dalla IL DOCUMENTO Per stimare il rischio complessivo, vengono in genere utilizzati indicatori derivanti dalla combinazione della gravità del danno potenziale (lesioni, disturbi, patologie) con il livello di probabilità di accadimento del danno stesso, ad esempio… Entità del possibile danno: danno ü lieve (lesione, patologia o disturbo di piccola entità, rapidamente reversibile); ü modesta (lesione, patologia o disturbo di non particolare gravità e durata, generalmente reversibile); ü grave (lesione o patologia particolarmente significativa, di lunga durata e/o irreversibile con postumi rilevanti). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

IL DOCUMENTO Probabilità: ü improbabile ü possibile ü probabile STIMA DEL RISCHIO COMPLESSIVO (combinazione IL DOCUMENTO Probabilità: ü improbabile ü possibile ü probabile STIMA DEL RISCHIO COMPLESSIVO (combinazione dei giudizi di gravità e probabilità) R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

MISURE DI MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO A conclusione della valutazione, è necessario indicare le misure MISURE DI MIGLIORAMENTO E MANTENIMENTO A conclusione della valutazione, è necessario indicare le misure di miglioramento e mantenimento definite, nonché il programma per la loro attuazione. La scelta e la programmazione delle misure sono generalmente dettate dai criteri contenuti nell’art. 15 del D. Lgs. 81/08 (misure generali di tutela), facendo in particolare riferimento ai principi gerarchici della prevenzione in esso indicati. Vengono quindi, definite le periodicità dei piani degli interventi di miglioramento e controllo, del piano di formazione, nonché le procedure di attuazione e i responsabili per l’attuazione degli stessi. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_D

Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Se ad Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Se ad oggi non sembra imposta l'adozione di un SGSL, tuttavia l'Articolo 30 Modelli di organizzazione e di gestione del D. Lgs. 81/08 si preoccupa di normare i sistemi SGSL indicando quelli ritenuti conformi, (Linee guida UNI-INAIL SGSL del 28 settembre 2001 o British Standard OHSAS 18001: 2007) definendone prioritariamente le caratteristiche. Leggendo quanto riportato nell'articolo 30 del D. Lgs. 81/08, si capisce che se l'Azienda dimostra di aver adottato ed applicato efficacemente un modello di organizzazione e di gestione, questa viene sollevata dalla responsabilità amministrativa in caso di reato presupposto (omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro). Implementare un sistema SGSL testimonia concretamente e in modo oggettivo la volontà e lo sforzo organizzativo del datore di lavoro per prevenire in modo efficace gli incidenti sul lavoro. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Art 30 Decreto 81/2008 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad Art 30 Decreto 81/2008 1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d. alle attività di sorveglianza sanitaria; e. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Art 30 Decreto 81/2008 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma Art 30 Decreto 81/2008 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Art 30 Decreto 81/2008 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione Art 30 Decreto 81/2008 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001: 2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11. …. . concludendo: questo modello organizzativo è un modello esimente e comporta anche l’effettività delle deleghe e l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro è attuato efficacemente R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • salvaguardare Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • salvaguardare la salute del personale • accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro; • condurre ogni funzione aziendale a gestire con responsabilità e competenza gli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza; • garantire agli interlocutori maggiore affidabilità nella gestione dei rischi relativi alla salute e sicurezza dell'azienda, secondo un modello organizzativo riconosciuto a livello internazionale; • offrire garanzie oggettive alle eventuali responsabilità del top management aziendale a seguito di eventi dannosi; • monitorare continuamente la conformità legislativa (compliance); • limitare la probabilità di accadimento di eventi negativi, potenzialmente in grado di screditare l'immagine societaria, per l'impatto emotivo che può suscitare l'evento stesso in relazione alla elevata visibilità dell'azienda; R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • instaurare Implementare e mantenere attivo un Sistema di gestione della sicurezza consente di: • instaurare un rapporto di collaborazione con gli interlocutori interni ed esterni, pubblici o privati; • attuare un maggior controllo sui fornitori, selezionati e monitorati secondo procedure specifiche. …. . inoltre. adottare un SGSL consente di ridurre i costi della non sicurezza: indiretti perché riduce la probabilità di accadimento degli infortuni e i costi che ne conseguono diretti perché si può chiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione dopo i primi due anni di attività (DM 12/12/2000, come modificato dal DM 3/12/2010) applicato ai sensi dell'ex art. 24 delle Modalità di Applicazione delle Tariffe dei premi (MAT) R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Modello 231 e Sistemi di Gestione certificati come strumenti di supporto e loro aree Modello 231 e Sistemi di Gestione certificati come strumenti di supporto e loro aree di integrazione Sd. G Qualità ISO 9001 Linee Guida UNI-INAIL Sd. G sicurez. informatica ISO 27001 Sd. G Ambiente ISO 14001 EMAS Sd. G Energia UNI CEI EN 16001 Sd. G ex D. Lgs. 231/2001 Sd. G Sicurezza OHSAS 18001 Certificazione Etica SA 8000 Rapporto sostenibilità ambientale R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E Codice Etico o di condotta

Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di integrazione ISO 9001 (qualità) OHSAS 18001 (sicurezza) ISO 14001 (ambiente) regolamenti volontari o requisiti contrattuali SA 8000 (etica) Sistema di Gestione Integrato (SGI) B. S. PAS 99 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di Sistemi di Gestione come strumenti di supporto del modello 231 e loro aree di integrazione Miglioramento continuo act check Riesame direzione Controlli delle attività e misure correttive Qualità beni/servizi politica Sicurezza sul lavoro plan Protezione ambiente Codice etico Attività R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E pianificazione do

I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica uno standard internazionale per un sistema di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001: costituisce standard internazionale per il quale può esser rilasciata certificazione di conformità. Essa attesta l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo e miglioramento continuo riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. LG UNI-INAIL: In accordo con le Parti sociali, nonché con ISPESL e UNI, l'INAIL ha pubblicato le "Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", un valido aiuto per le imprese che intendono volontariamente adottare un sistema di gestione della sicurezza. Le stesse, di valore nazionale, hanno in comune con lo standard internazionale la filosofia di fondo, le logiche, il percorso ed in più la disponibilità di monografie di comparto produttivo. Possono anche essere utilizzata come “ponte” nel cammino di “avvicinamento” alla certificazione OHSAS 18001 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro I punti della norma OHSAS 18001 I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro I punti della norma OHSAS 18001 Come in tutti i Sistemi di Gestione. è evidente la necessità di formalismo cartacei e computerizzati ma l'uso di questi o di atri mezzi devono essere adatti al messaggio da comunicare e al pubblico per il quale è previsto, infatti è importante che la documentazione sia proporzionale al livello di complessità, ai pericoli, ai rischi associati e sia mantenuta al livello minimo necessario per efficacia ed efficienza". L’altro aspetto del formalismo riguarda le registrazioni che sono sempre necessarie per dare evidenza essenziale della conformità sia ai requisiti del sistema di gestione sia a quelli della norma. Come si potrà notare, i requisiti generali sono comuni con gli altri Sistemi di Gestione (Qualità, Ambiente, ecc. . ) e, pertanto fortemente integrabili tra loro. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 4. 1 - Requisiti generali 4. I Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 4. 1 - Requisiti generali 4. 2 – Politica 4. 3. 1 - Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e controlli 4. 3. 2 - Requisiti legali e altri 4. 3. 3 - Obiettivi e programmi 4. 4. 1 - Risorse, ruoli, responsabilità, posizioni, autorità 4. 4. 2 - Competenza, formazione e consapevolezza 4. 4. 3 - Consultazioni e comunicazione 4. 4. 4 – Documentazione 4. 4. 5 - Controllo dei documenti e dei dati 4. 4. 6 - Gestione (controlli) operativa 4. 4. 7 - Preparazione e risposta all'emergenza 4. 5. 1 - Misurazione delle prestazioni e sorveglianza 4. 5. 2 - Valutazione della conformità 4. 5. 3 - Infortuni, incidenti, non conformità ed azione correttiva 4. 5. 4 - Registrazioni e gestione delle registrazioni 4. 5. 5 - Audit (verifiche ispettive interne) 4. 6 - Riesame della Direzione R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Altri Sistemi di Gestione Aziendali SA 8000 (SA sta per Social Accountability) identifica uno Altri Sistemi di Gestione Aziendali SA 8000 (SA sta per Social Accountability) identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (CSR - corporate social responsibility). Questi sono: • il rispetto dei diritti umani, • il rispetto dei diritti dei lavoratori, • la tutela contro lo sfruttamento dei minori, • le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. La ISO 14001 fornisce i requisiti guida per l´implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA). è una Norma internazionale, a carattere volontario, che permette ad un´organizzazione di sviluppare una politica ambientale e di fissare che tengano conto sia delle prescrizioni legali sia degli aspetti ambientali significativi con il miglioramento continuo oltre al rispetto delle norme cogenti. La norma definisce in che modo deve essere implementato un SGA che, integrato con le altre esigenze di gestione, aiuti l´organizzazione stessa a raggiungere i propri obiettivi ambientali ed economici. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Altri Sistemi di Gestione Aziendali Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie Altri Sistemi di Gestione Aziendali Con la sigla ISO 9000 si identifica una serie di normative e linee guida sviluppate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), le quali definiscono i requisiti per la realizzazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. EN 16000, procedure di certificazione dei Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE), intesi come “la parte del sistema di gestione aziendale che ricomprende la struttura organizzativa, la pianificazione, la responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per implementare, migliorare, ottenere, misurare e mantenere una politica energetica aziendale”. UNI CEI ISO/IEC 27001: (Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni) è una norma internazionale che definisce i requisiti per impostare e gestire un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni, ed include aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO I sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 180001) si possono integrare perfettamente con quelli ambientali (ISO 14001 ed EMAS), dell'energia (UNI CEI EN 16001) e della qualità (ISO 9001), sia quando prendono vita contemporaneamente all'interno di un'organizzazione, sia se vengono introdotti in momenti diversi. Le norme che li definiscono, infatti, si basano su principi ispiratori comuni: - minimizzare i rischi per i lavoratori, l’ambiente e il contesto sociale; - migliorare la competitività aziendale; - creare un'immagine responsabile, credibile e affidabile sul mercato. Elementi di integrazione sono possibili anche tra questi sistemi di gestione e quello per la prevenzione degli incidenti rilevanti (previsto, per determinate aziende, dal D. Lgs. 334/99), sebbene la struttura in questo caso non sia completamente assimilabile, in quanto si fa riferimento a norme con finalità ed origini diverse. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO BS PAS 99 (Specification of common management system requirements as SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO BS PAS 99 (Specification of common management system requirements as a framework for integration), lo standard redatto dal BSI (British Standard Institution) relativo all’integrazione dei sistemi di gestione per la qualità, l’ambiente, la sicurezza, la responsabilità sociale. Questo modello utile all’integrazione dei suddetti sistemi, in quanto consente alle organizzazioni che decidono di adottarlo di: • avere un approccio finalizzato alla gestione del rischio; • ridurre i conflitti e le inefficienze tra i vari sistemi; • ottimizzare le risorse e le sinergie presenti nei differenti sistemi; • realizzare la semplificazione burocratica ed organizzativa per la loro implementazione e per il loro mantenimento; • porre la dovuta enfasi sui processi principali; • migliorare l’integrazione delle competenze; • eseguire audit interni ed esterni più efficienti ed efficaci; • migliorare l’efficienza gestionale intesa nella sua globalità. L'approccio di un sistema di gestione integrato mira dunque a strutturare un modello organizzativo complessivo che, soddisfacendo tutti i requisiti delle norme scelte come riferimento, semplifichi l'organizzazione del lavoro attraverso economie di scala e sinergie gestionali. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

WCM (World Class Manifacturing) Non è un sistema di gestione ma un metodo di WCM (World Class Manifacturing) Non è un sistema di gestione ma un metodo di lavoro che, laddove implementato, reca una serie di ricadute positive su tutti gli aspetti dell’organizzazione aziendali inclusa l’area della sicurezza dei lavoratori poiché - promuove i possibili margini di miglioramento - individua le fonti degli sprechi (anche i più nascosti) mediante il coinvolgimento e la motivazione di tutti i lavoratori che ritengono di parteciparvi (facendo squadra e sinergia) e che sono lì, nel quotidiano, dove gli uni e gli altri sono talvolta celati, non sempre visibili ai tecnici e spesso insospettabili. Questa metodica deriva dal Toyotismo che ha portato ai grandi risultati della Casa automobilistica ma può essere applicata, senza esclusione, in ogni organizzazione produttiva con gli adeguamenti “culturali” relativi allo specifico contesto. I lavoratori, singolarmente o in gruppo, propongono miglioramenti d’impegno differenziato (quick, standard o mayor kaizen) con una valutazione b/c (benefici/costi) di progetti realizzabili nei vari pillar tecnici. Un sistema premiante incentiva l’attività. I pillar gestionali sono invece di appannaggio dell’alta direzione e “facilitatori” di metodo. In stabilimento è previsto auding periodico e l’assegnazione di punteggio crescente in relazione al raggiungimento graduale di obiettivi prefissati (7 step) dai singoli leader dei pillar tecnici e gestionali. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

MANAGEMENT'S PILLARS 11. MANAGEMENT COMMITMENT 16. COMPETENCE OF ORGANIZATION TOWARD IMPROVEMENT 12. CLARITY OF MANAGEMENT'S PILLARS 11. MANAGEMENT COMMITMENT 16. COMPETENCE OF ORGANIZATION TOWARD IMPROVEMENT 12. CLARITY OF OBJECTIVES – KPI 17. TIME AND BUDGET 13. ROUTE MAP TO WCM 18. LEVEL OF DETAIL 14. ALLOCATION OF HIGHLY QUALIFIED PEOPLE TO MODEL AREAS 19. LEVEL OF EXPANSION 15. COMMITMENT OF THE ORGANIZATION 20. MOTIVATION OF OPERATORS R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

segnalazioni infortuni SAFETY ROAD 2012 2013 Valutazio ne del posto di lavoro Analisi degli segnalazioni infortuni SAFETY ROAD 2012 2013 Valutazio ne del posto di lavoro Analisi degli infortuni e della cause REACTIVE 2014 2015 2016 -1 Contromisu re ed estensione sulle aree simili Standard iniziali di sicurezza (lista di tutti i problemi) Ispezione generale per la sicurezza (addestramen to e formazione persone) PREVENTIVE 2017 Standard autonomi di sicurezza 2016 -2 Ispezione autonoma (contromisur e preventive contro i potenziali problemi) step 7 step 6 step 5 step 4 2013 step 2 step 1 step 0 MAP 2018 Piena implementa zione del sistema di gestione della sicurezza PROACTIVE R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

DASHBOARD Del perseguimento degli obiettivi aziendali, della corretta applicazione dei sistemi di gestione, del DASHBOARD Del perseguimento degli obiettivi aziendali, della corretta applicazione dei sistemi di gestione, del loro mantenimento, della loro efficacia e del conseguente miglioramento continuo, all’alta Direzione dello stabilimento occorre avere riscontro costante e sollecito mediante indicatori di performance (KPI) o di attività (KAI) misurabili e confrontabili nel tempo. QUADRANTE ENERGIA QUADRANTE SICUREZZA n° infortuni Indice frequenza n° ore formazione Produzione rifiuti Consumo EE Consumi idrici Consumo combustibili n° incidenti R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Responsabilità Sociale d’Impresa, ovvero la CSR (Corporate Social Responsibility, GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Responsabilità Sociale d’Impresa, ovvero la CSR (Corporate Social Responsibility, uno dei concetti fondanti dell’ Agenda 21 = letteralmente: cose da fare nel 21 sec. ), indica l’approccio volontario che un’azienda (particolarmente in quelle a proiezione sovranazionale e se comunque previsto nella propria corporate governante) adotta nella conduzione del proprio business quando, oltre a considerazioni di natura economica, include da un lato l’analisi e la valutazione degli impatti ambientali e sociali della propria attività e dall’altro tiene conto delle istanze dei portatori di interesse (stakeholders) nei confronti dell’impresa. Uno strumento idoneo a tale scopo è rappresentato dal Rapporto di Sostenibilità elaborato annualmente seguendo le linee guida del GRI (Global Reporting Initiative). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Tra le altre, in questo documento destinato agli stakeholders, GOVERNANCE E RAPPORTO DI SOSTENIBILITA’ Tra le altre, in questo documento destinato agli stakeholders, vengono illustrate le prestazioni aziendali (e la loro tendenza al miglioramento continuo) secondo le tre variabili tipiche della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica. In particolare vengono raccolti i dati provenienti dai singoli stabilimenti in ordine ad esempio, a: • diminuzione incidenti sul lavoro; • diminuzione incidenti ambientali; • diminuzione emissioni di CO 2; • aumento efficienza energetica; • diminuzione produzione di rifiuti; • aumento separazione e riciclo rifiuti; • diminuzione consumo risorse idriche; Il progredire nel percorso è dato dalla votazione espressa come “Livello di applicazione” delle linee guida GRI R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

DUE DILIGENCE SALUTE-SICUREZZA e AMBIENTE In preparazione di operazioni straordinarie, come fusioni, quotazioni in DUE DILIGENCE SALUTE-SICUREZZA e AMBIENTE In preparazione di operazioni straordinarie, come fusioni, quotazioni in borsa o vendite, le aziende sono sottoposte a verifiche accurate da parte di esperti per stimarne correttamente il valore. La due diligence salute/sicurezza e ambiente serve ad evidenziare: - Rischi - Passività - Violazioni normative palesi o latenti in materia di sicurezza e ambiente Generalmente le attività di analisi riguardano i costi per la messa a norma di impianti, macchine e luoghi di lavoro nonché, sotto il profilo ambientale, per bonifiche, smaltimenti ecc. . L'importanza della due diligence salute-sicurezza e ambiente sta nella rilevanza economica dei risultati, che spesso incidono significativamente sul valore dell'azienda esaminata e della quale ci si deve poi far carico. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_E

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione Tornando all’art. 26 Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione Tornando all’art. 26 del testo Unico, occorre quindividuare e prevenire i rischi di interferenza tra materiali e strumentazioni, il cui contatto potrebbe rivelarsi deleterio e pericoloso. È quindi una valutazione dei rischi, da scrivere, mostrare, e tener sempre presente. Il documento va allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. È responsabilità del committente, del titolare del potere decisionale o di spesa, ed è parte integrante del rapporto di lavoro con le ditte appaltatrici che devono utilizzarlo come punto di riferimento per la conoscenza della valutazione dei rischi, e prima di iniziare la lavorazione valutarlo e accettarlo e condividerlo all’interno della propria organizzazione. Sono esentati dalla stesura del modello DUVRI i servizi di natura intellettuale, le forniture di materiali o attrezzature, servizi di due giorni o meno, che non siano però in ambienti a rischio. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto. da 4 a 8 mesi o ammenda da 1. 500 a 6. 000 € - art. 55, comma 4, lett. d). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione TITOLO I – Principi comuni – Capo I - disposizioni generali 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: …. Continua …. b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2. 000 a 5. 000 € - art. 55, comma 4, lett. d) R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. (sanzione per Datore di Lavoro e Dirigente: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1. 500 a 6. 000 € - art. 55, comma 4, lett. d) R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. (per la sanzione vedasi l’articolo 18, comma 1, lettera p) R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Articolo 26 Decreto 81/2008 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. 8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. (la violazione del comma 8 comporta per Datore di lavoro e Dirigente: sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 € per ogni lavoratore – art. 55, co. 4, lett. m). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione In relazione alla Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione In relazione alla tipologia dei lavori che il Datore di Lavoro (anche Committente) affida ad imprese esterne possono esservi due ordini di obblighi: 1. appalti o forniture d’opera o di somministrazione > art. 26 D. 81/08 2. appalti per lavori di cui all’allegato XI (ex Direttiva Cantieri) > art. 89 D. 81/08 La stesura del Documento unico valutazione rischi da interferenze è un obbligo di legge introdotto dal D. Lgs. 81/08, integrato, modificato e corretto dal successivo D. Lgs. 106/2009. Essa riguarda nel caso 1 i responsabili di aziende che vogliano affidare mansioni e parti del lavoro a ditte esterne, in appalto. Avendo obblighi congiunti, l'obiettivo di tale documento è spingere i responsabili della committenza e del fornitore all'attenta osservanza delle norme e quindi alla conseguente dimostrazione agli organi competenti, di quanto si sia consapevoli dei rischi che si corrono i dipendenti dell’una e dell’altro nel luogo di lavoro oggetto dell’appalto. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Obblighi del committente in relazione al tipo di lavori da affidare Art. 26 D. Obblighi del committente in relazione al tipo di lavori da affidare Art. 26 D. 81/2008 Art 89 D. 81/2008 DUVRI PSC documento unico valutazione dei rischi da interferenze Piano della Sicurezza e di Coordinamento R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F POS piano operativo sicurezza Coordinatore Sicurezza in fase di costruzione sub-appaltatori POS piano operativo sicurezza Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione appaltatore POS piano operativo sicurezza Azienda committente POS piano operativo sicurezza RSPP sub-appaltatori Documento valutazione rischi appaltatore Documento valutazione rischi Ente committente Documento valutazione rischi in caso di “Direttiva Cantieri” Documento valutazione rischi negli appalti in generale

Premettendo che in questa sede tratteremo solo la procedura relativa alla prima tipologia, normata Premettendo che in questa sede tratteremo solo la procedura relativa alla prima tipologia, normata dall’art. 26 del Decreto 81 (appalti d’opera, forniture beni e servizi), per escludere di ricadere nel secondo caso ed avviare correttamente la commessa, occorre verificare che i lavori che s’intendono affidare NON ricadano nella cosiddetta Direttiva Cantieri ora art. 88 dello stesso Decreto (vedere schema slide successiva) che porterebbe ad obblighi ulteriori e diversi per la Committenza, per esempio: Designazione del CSP = Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione CSE = Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione Notifica preliminare apertura cantiere art. 99 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Tornando all’art 26, alcuni esempi di fornitura beni/servizi a imprese esterne ANALISI AMBIENTALI FACCHINAGGIO Tornando all’art 26, alcuni esempi di fornitura beni/servizi a imprese esterne ANALISI AMBIENTALI FACCHINAGGIO FATTORINI / SERVIZIO POSTA TELEFONIA / SISTEMI / DATI FOTOCOPIATRICI / FAX MONTAGGIO ELETTRICO MONTAGGIO MECCANICO MONTAGGIO IDRAULICO ANTINCENDIO / ANTINTRUSIONE MONTAGGI IMPIANTI AUDIO/VIDEO CURA AREE VERDI SERVIZI VARI - Ristorazione - Infermeria - Guardiania - MANUTENZIONE ELETTRICA Operazioni di movimentazione, caricamento, stivaggio, confezionamento materiali macchine impianti MAN. ASCENSORI/MONTACARICHI MANUTENZIONE MECCANICA MANUTENZIONE IDRAULICA MAN. ANTINCENDIO/ANTINTRUSIONE MANUTENZIONI AUDIO/VIDEO PITTURAZIONI, PAVIMENTAZIONI TERZIARIZZAZIONE TALUNE LAVORAZIONI PULIZIE CIVILI PULIZIE INDUSTRIALI SANIFICAZIONI, DERATTIZZAZIONI BONIFICHE, SMALTIMENTI FORNITURE IN OPERA ( es: installazione/avviamento macchinari, posa in opera di arredi, rivestimenti, pannellature, vetrate. impermeabilizzazioni ecc. . ) sono da escludere le attività intellettuali, di verifica, controllo, valutazione, progettazione finalizzate alla predisposizione di progetti/preventivi o riscontri qualitativi comunque condotte in presenza di personale interno, senza l’ausilio di attrezzature e macchine e della durata strettamente necessaria e le operazioni carico-scarico merci. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

obiettivi della procedura = Documento di valutazione dei rischi estratto del proprio Documento di obiettivi della procedura = Documento di valutazione dei rischi estratto del proprio Documento di valutazione dei rischi DUVRI documento unico valutazione dei rischi da interferenze R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto Appaltante o Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza dei lavori in appalto Appaltante o Committente: ai fini di quanto riportato nell’art. 26 si intende la Società di appartenenza dell’Ente Richiedente: l’ente aziendale che commissiona o richiede la fornitura del bene o servizio. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 81/08. Ente Approvvigionamento: funzione designata nell’organizzazione aziendale a mantenere i rapporti commerciali con il fornitore e che, in collaborazione con Ente Tecnico Richiedente e r. SPP assicura lo scambio documentale e d emette l’ordine unito al DUVRI se/quando dovuto. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il documento che l’appaltatore redige, in riferimento alle Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il documento che l’appaltatore redige, in riferimento alle attività di cui al contratto d’appalto o d’opera, ai sensi del decreto legislativo 81/08 e consegna al fornitore assegnandogli l’ordine di lavoro. Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza (DUVRI): unico documento di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per eliminare le interferenze consegna ai fornitori assegnando gli ordini di lavoro. Interferenze: situazioni di pericolo che possono venirsi a creare a causa dell’attività lavorativa, svolta nella stessa area e nello stesso momento, da lavoratori di imprese diverse. Fornitore abituale: fornitori che con regolarità svolgono diverse attività durante l’intero arco dell’anno all’interno dello stabilimento. Si tratta dunque di fornitori che conoscono lo stabilimento (ovvero hanno già operato almeno una volta negli ultimi 6 mesi all’interno dello stabilimento) e che sono di regola chiamati dalla Società per attività specifiche (esempio: fornitore con un contratto quadro annuale per la manutenzione ordinaria che interviene su ordine specifico per differenti attività). Appaltatore: datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo intendendosi per esso una persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione; Sub appaltatore: datore di lavoro dell’impresa in subappalto. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Costi Dovuti dal Committente per l’eliminazione o dei rischi da interferenze reciproche della sicurezza Costi Dovuti dal Committente per l’eliminazione o dei rischi da interferenze reciproche della sicurezza =/= Oneri della sicurezza Il fornitore indicherà in offerta le soluzioni e le misure tecniche, organizzative e procedurali concordate e necessarie per garantire le condizioni di sicurezza dell’attività oggetto di appalto, e i conseguenti eventuali costi aggiuntivi della sicurezza, da evidenziare separatamente ed in dettaglio nell’offerta (non trattabili). questo termine, derivato dal settore degli appalti pubblici (dalla Legge Merloni al Codice Appalti Pubblici ma estesa per similtudine alla Direttiva Cantieri anche per committenti privati) sta ad indicare modalità d’individuazione voci e di calcolo diverse da quelle qui trattate (vedere DETERMINAZIONE n. 37/2000 del 26 luglio 2000 “Calcolo degli oneri di sicurezza e dell'incidenza della manodopera in attesa del regolamento attuativo” dell’Autorità per i Lavori Pubblici). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Costi della sicurezza: in sintesi Il fornitore/appaltatore deve indicarli già in fase di offerta Costi della sicurezza: in sintesi Il fornitore/appaltatore deve indicarli già in fase di offerta (in voce separata e dettagliata). Es: 1. 200 € (per noleggio apparecchio sollevamento persone e segnaletica). NO formule generiche ed indefinite del tipo: 10% dell’ammontare dell’offerta. Essi sono analizzabili e confrontabili (es. : prezziari LL. PP, tariffe noleggi, ecc. . ) ma non sono assoggettabili a trattativa = vengono confermati nell’ordine e riconosciuti. Sono riconosciuti i costi da sostenere per eliminare o limitare i rischi da interferenza nell‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato e non i rischi propri del fornitore. Es: posa transenna per evitare l’accesso di terzi nella zona di operazione. Non sono riconosciuti i costi che il fornitore/datore di lavoro deve sostenere per la sicurezza dei propri lavoratori, indipendentemente dall‘esecuzione dello specifico lavoro appaltato, in osservanza alle Norme: Es: formazione del personale, d. p. i. , visite mediche, adeguamento attrezzature, materiali di consumo, ammortamenti proprie attrezzature ecc… (infatti il Committente non risponde dei rischi propri del Fornitore nè ne sostiene i costi). Se non sono previsti costi aggiuntiti per la sicurezza per eliminare/limitare i rischi da interferenza, il fornitore/appaltatore deve esplicitarlo nell’offerta; questo sarà ribadito nell’ordine di lavoro in caso di assegnazione. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Fase conoscitiva che precede l’offerta Prassi consolidate (capitolati, ecc. . ) permettono in genere Fase conoscitiva che precede l’offerta Prassi consolidate (capitolati, ecc. . ) permettono in genere di formulare offerte valide sotto il profilo tecnico-economico mentre non è affatto scontato siano chiare da subito le condizioni operative di lavoro e, di conseguenza, delle misure di prevenzione che dovranno poi essere adottate sul luogo dell’appalto. È quindi sempre opportuno che il fornitore/appaltatore sia invitato a confrontarsi con l’Ente Tecnico e con il RSPP, meglio se incontrandosi nel luogo ove, se gli verrà assegnato l’ordine, sarà chiamato ad operare, per conoscerne le caratteristiche e le possibilità d’interferenza. In questo modo condividerà con l’ET la conoscenza delle criticità eventuali connesse con l’esecuzione dei lavori e le misure tecniche, procedurali ed organizzative concretamente attuabili negli ambienti considerati al fine di evitare/limitare i rischi da interferenza. Da questa discenderà la scelta delle attrezzature/modalità operative da adottare ed i conseguenti costi supplementari da sostenere (costi della sicurezza) diversi da quelli comunque relativi alla sua normale gestione d’impresa ed obblighi a cui deve comunque attenersi per Normativa. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_F

Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento dei lavori in appalto Nel corso del sopralluogo preliminare o degli scambi informativi che precedono la formulazione dell’offerta tecnico-economica, sia il Committente che il possibile Fornitore, visti i rispettivi Documenti di Valutazione dei propri rischi e in considerazione della tipologia dei lavori oggetto dell’appalto e dei luoghi e modi in cui questi verranno svolti, individuano i conseguenti ulteriori, diversi rischi relativi all’interferenza degli uni rispetto ai dipendenti dell’altro. Sulla base delle misure concordate per l’eliminazione o la riduzione di tali rischi da interferenza verranno calcolati i costi per la sicurezza da riconoscere al fornitore che sarà individuato. Tali misure tecniche, organizzative e procedìurali dovranno essere indicate nel DUVRI e concretamente attuate comprese quelle che si rendessero necessarie in corso d’opera per avvenuti cambiamenti (e conseguente aggiornamento del DURI stesso) L’Ente tecnico che richiede la fornitura d’opera o del servizio coi i RSPP dovranno vigilare in concreto sul corretto e sicuro svolgimento dei lavori. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze La redazione del Documento Unico per Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze La redazione del Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze (più conosciuto con l'acronimo DUVRI) è un obbligo in materia di sicurezza introdotto dall'art. 26 del Testo Unico. Secondo il D. Lgs. 81/08 il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento delle imprese in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'interno della propria azienda non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6 -ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato*, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. * L’incaricato… questa “semplificazione” resta sospesa perché “l’individuazione dei settori di attività a basso rischio infortunistico è demandata a uno specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL”. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze Gli obblighi precedentemente illustrati non si Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze Gli obblighi precedentemente illustrati non si applicano ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, e (per effetto della Legge di Conversione n. 98/2013) viene anche estesa la possibilità di non elaborare il DUVRI ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno, intendendo per uomini giorno l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento delle attività considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze Nel DUVRI dovranno essere contenuti: • Art. 26 e valutazione dei rischi da interferenze Nel DUVRI dovranno essere contenuti: • i riferimenti di tutti i soggetti coinvolti nell’appalto (committente, appaltatori, subappaltatori, lavoratori autonomi); • descrizione particolareggiata dei lavori e delle fasi de loro svolgimento nonché dei luoghi e dei giorni interessati; Ditta: Datore di Lavoro: RSPP: RLS: Dirigente/Preposto/Responsabile Incaricati gestione emergenze: Numero lavoratori (max e medio): Lavori di: Aree interessate: Giorni svolgimento appalto 1) Elettrocuzioni per errato utilizzo corrente • elencazione dei rischi da interferenza individuati nelle aree di operazione; • individuazione delle rispettive misure preventive da adottarsi per evitare o limitare tali rischi da interferenza; elettrica 2) caduta di oggetti dall'alto 3) pericolo d'incendio derivante da operazioni a caldo (es: taglio, saldatura) 4) collisione con carrelli elevatori in transito 1) SEGNALARE IL RISCHIO E FAR SEZIONARE ALIMENTAZIONE ELETTRICA A MONTE 2) TRANSENNARE L’AREA SEGNALARE IL RISCHIO 3) VERIFICARE PRESENZA REQUISITI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIARE PERMESSO prima dell’inizio dei lavori 4) TRANSENNARE L’AREA E DEVIARE TRAFFICO CARRELLI OPPURE ESEGUIRE LAVORI IN FASCE ORARIE NON PRODUTTIVE R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Alcuni esempi di “incompatibilità “lavorazioni Vs. Vs. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed Alcuni esempi di “incompatibilità “lavorazioni Vs. Vs. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Tessere riconoscimento lavoratori esterni Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese Tessere riconoscimento lavoratori esterni Tessera di riconoscimento per i dipendenti di tutte le imprese esterne e lavoratori autonomi: l'obbligo dell’adozione riguarda tutti i lavori in appalto e subappalto, nelle aziende e negli enti pubblici e non solo nei cantieri. Infatti l’articolo 26, comma 8 del D. Lgs n. 81/2008 prevede che "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. ” Questo documento è da esibire ai funzionari degli Organi di Vigilanza e a coloro che, avendone titolo, devono poter in qualsiasi momento riconoscere i lavoratori non dipendenti del committente. 66 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Tessere riconoscimento lavoratori esterni La tessera di riconoscimento, predisposta dal Datori di Lavoro, è Tessere riconoscimento lavoratori esterni La tessera di riconoscimento, predisposta dal Datori di Lavoro, è corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. In particolare, nei cantieri la Legge n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" all'articolo 5 (titolato "Identificazione degli addetti nei cantieri"), prevede per i dipendenti della ditta appaltatrice o sub-appaltatrice, che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente". 67 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_G

Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze art. 43 del D. Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze art. 43 del D. Lgs 81/08 - Disposizioni generali: il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, c. 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla Vd. R. R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_I

Nella pratica si tratta di: • adottare tutte le misure tecniche di prevenzione e Nella pratica si tratta di: • adottare tutte le misure tecniche di prevenzione e protezione, segnalazione, intervento in relazione ai rischi gravi possibili (anche esterni); • installare e mantenere l’efficienza dei presidi antincendio, rilevatori, segnaletica e quant’altro deriva dalla valutazione del rischio incendio; • identificare e addestrare gli addetti alla gestione delle emergenze; • eseguire periodiche prove generali di esodo coinvolgendo tutti i presenti; • redigere e mettere a disposizione il Piano di Gestione delle Emergenze e suoi estratti. Piano Emergenza = documento ove è indicato CHI FA COSA in relazione alle varie situazioni che potrebbero crearsi (infortunio, incendio, incidenti a impianti o eventi naturali come alluvione, terremoto, ecc…). R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_I

Classificazione aziende INCENDIO Luogo di lavoro a rischio di incendio basso Quei luoghi di Classificazione aziende INCENDIO Luogo di lavoro a rischio di incendio basso Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Luogo di lavoro a rischio medio Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni dei locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato Quei luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni dei locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. 70 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_I

Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO Gruppo A Aziende a rischio rilevante Aziende con oltre 5 Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO Gruppo A Aziende a rischio rilevante Aziende con oltre 5 lavoratori riconducibili ai gruppi tariffari INAIL * con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 Aziende con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell' agricoltura. Gruppo B Aziende con più di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A Gruppo C Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel Gruppo A L'INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa, per l'attuazione dell'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G. U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale 71 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_I

Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO 72 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della Classificazione aziende PRIMO SOCCORSO 72 R. S. P. P. _Modulo 2_Gestionale_gestione ed organizzazione della sicurezza_I