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CONVEGNO La Manovra correttiva 2011 -2012, la Legge di Stabilità 2011, e le nuove CONVEGNO La Manovra correttiva 2011 -2012, la Legge di Stabilità 2011, e le nuove opportunità di entrata per gli Enti Locali nel percorso del Federalismo fiscale a cura di Dott. Nicola Tonveronachi Dottore commercialsita e Revisore contabile, Consulente e Formatore Amministrazioni Enti e Società pubbliche, Presidente Commissione Fiscalità Enti pubblici Cndcec Roma Palermo 14 marzo 2011

PANORAMA ATTUALE SISTEMA AUTONOMIE LOCALI: Riforma del Titolo V della costituzione (Dlgs. n. 267/00 PANORAMA ATTUALE SISTEMA AUTONOMIE LOCALI: Riforma del Titolo V della costituzione (Dlgs. n. 267/00 Tuel, Legge costituzionale n. 3/2001, Legge n. 131/03, Legge n. 42/09, Dlgs. n. 85/10, Dlgs. n. 156/10, Dlgs. n. 216/10, artt. 114, 117 e 119 Costituzione): - autonomia gestionale, federalismo amministrativo e fiscale, autoregolamentazione, autocontrollo, responsabilità (!? = incompleta) - novità: Legge n. 196/09 di contabilità e finanza pubblica; Ddl. recante “Individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonchè delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali, razionalizzazione delle Province e degli Uffici territoriali del Governo. Riordino di enti ed organismi decentrati“. Contestualizzato al tema della gestione fiscale erariale: - gestione attiva della soggettività ai tributi erariali, per minimizzare legittimamente e lecitamente il carico fiscale e generare economie di spesa e quindi maggiore disponibili di risorse; - necessario introdurre nella struttura organizzativa tecnica e nella direzione politica la nuova visione dei tributi erariali come risorsa; - investire nelle persone e nei mezzi (formazione e aggiornamento del personale interno, supporto professionalità esterne solo di eccellenza) 2

NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA ERARIALE (IVA COME FONTE DI ENTRATA CORRENTE) Conferma dalla Direzione NOVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA ERARIALE (IVA COME FONTE DI ENTRATA CORRENTE) Conferma dalla Direzione centrale Normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate di Roma degli orientamenti espressi da una parte della dottrina su: - rilevanza commerciale dell’attività di affidamento a terzi a titolo oneroso della gestione di IMPIANTI SPORTIVI (Rm. n. 292/E, 10 luglio 2008); - rilevanza commerciale dell’attività di affidamento a terzi a titolo oneroso della gestione della rete del Servizio DISTRIBUZIONE GAS (Rm. n. 348/E, 7 agosto 2008); - riconoscimento del principio della “detraibilità prospettica” ex art. 19 Dpr. n. 633/72 e della compensabilità orizzontale con F 24 on-line “a saldo zero” di Irap ed Addizionali Irpef (Rm. n. 321/E, 29 luglio 2008); - Corte di Giustizia europea – Sentenza 14 settembre 2008 (parcheggi, pubblica autorità, distorsione concorrenza); - Corte di Giustizia europea – Sentenza 4 giugno 2009 (parcheggi, pubblica autorità, distorsione concorrenza); - Gestione immobiliare patrimonio piccoli Enti Locali: dal “mero godimento” all’esercizio di un’attività commerciale autonoma (Rm. Entrate 1° luglio 2009, n. 169/E – art. 58 Manovra d’estate 2008 Legge n. 133/08). 3

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Art. 58, Legge n. 133/08 – Ricogn. e PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI Art. 58, Legge n. 133/08 – Ricogn. e valorizz. del patrim. immob. di Enti Locali Regioni, Province, Comuni ed altri EE. LL. devono redigere un “piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, da allegare al bilancio di previsione, per RIORDINO, GESTIONE e VALORIZZAZIONE proprio patrimonio imm. Con Delibera consiliare individuati i singoli beni immobili NON STRUMENTALI all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Con l’inserimento degli immobili nel “piano” questi sono classificati patrimonio disponibile e acquisiscono destinazione urbanistica, mentre alla Deliberazione consiliare di approvazione del “piano” si attribuisce valore di variante allo strum. urb. generale, non necessitante di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza di Province e Regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta solo nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente e nelle fattispecie che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente. Elenchi degli immobili pubblicati secondo le forme previste per ciascun Ente e riconosciuti di effetto dichiarativo della proprietà, e produzione effetti ex art. 2. 644 Cc. , e sostitutivi dell'iscrizione in Catasto. Gli Uffici competenti provvedono, se necessario, alla trascrizione, intavolazione e voltura Contro l'iscrizione ammesso ricorso amministrativo entro 60 gg. dalla pubblicazione. Possibilità ulteriore di applicare la procedura di “valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione” ex art. 3 -bis Dl. n. 351/01. Fatta salva la possibilità di utilizzare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi. Inoltre, possibilità di conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare o promuoverne la costituzione ex artt. 4 e segg. del Dl. n. 351/01 (Legge n. 410/01, “Conferimento di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare”), e per le dismissioni, i commi 18 e 19 dell'art. 3 del Dl. n. 351/01. 4

IVA COME “CROCE E DELIZIA”: - “CROCE” per gli adempimenti da eseguire; - “DELIZIA” IVA COME “CROCE E DELIZIA”: - “CROCE” per gli adempimenti da eseguire; - “DELIZIA” per le risorse che può generare con l’adozione di una gestione attiva, attraverso il meccanismo della detrazione sulle spese sostenute; - è da notare che l’Ente Locale è un ente non commerciale qualificato come imprenditore ai fini Iva solo e soltanto per le attività per essa rilevanti, attività che solitamente sono in forte disequilibrio finanziario (più spese – con Iva a credito – che entrate – con Iva a debito) 5

Certificazione Iva servizi non commerciali Certificazione servizi non commerciali esternalizzati per rimborsi tramite trasferimento Certificazione Iva servizi non commerciali Certificazione servizi non commerciali esternalizzati per rimborsi tramite trasferimento Mininterno (art. 6, comma 3, Legge n. 448/99, Dpr. n. 33/01, art. 1, comma 711, Legge n. 296/06) Certificazione Servizio Tpl per rimborsi tramite trasferimento Mininterno(art. 9, Legge n. 472/99; Dm. Interno 22 dicembre 2000, Sentenza Tar Piemonte n. 78 del 2006, Consiglio Stato 2008). 6

LIMITI A COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI” CON CREDITO IVA Art. 10, Dl. n. 78/09, Legge n. LIMITI A COMPENSAZIONI “ORIZZONTALI” CON CREDITO IVA Art. 10, Dl. n. 78/09, Legge n. 102/09 – Limiti di 10. 000 Euro e 15. 000 Euro 1. Entro 10. 000 solari: nessun vincolo 2. Tra 10. 000 e 15. 000: prima invio Modello Iva 2010 3. Oltre 15. 000: Visto di conformità professionisti abilitati o in alternativa il Revisore controllo contabile Cm. Entrate n. 57/E – Provvedimento direttoriale 21 dicembre 2009 Cm. Entrate n. 1/E del 2010 Rm. Entrate n. 90/E del 2010 Art. 31 Dl. n. 78/10 – Preclusione all’autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi Dal 1° gennaio 2011 è vietata la compensazione dei crediti relativi ad Imposte erariali fino a concorrenza dell’importo dei debiti scaduti, iscritti a ruolo e di importo superiore a Euro 1. 500; in caso d’inosservanza, la sanzione è stabilità nel 50% dell’importo indebitamente compensato. La vigilanza su tale divieto è deputata all’Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza. 7

OPERAZIONI IVA CON NON RESIDENTI Direttiva 8/Ce (Dlgs. n. 18/10) + Cm. n. 58/09: OPERAZIONI IVA CON NON RESIDENTI Direttiva 8/Ce (Dlgs. n. 18/10) + Cm. n. 58/09: Enti Locali mai più come Consumer bensì sempre Business, nemmeno quando operano in veste istituzionale, se hanno Partita Iva Adempimenti dichiarativi: - 25 del mese successivo per mensili e trimestrali: Invio Modelli Intra 2 presentare telematicamente i nuovi Modelli Intra 2 riferiti ad acquisti di beni e servizi intracomunitari, operati anche in ambito istituzionale, relativi al mese (obblighi mensili) o al trimestre (obblighi trimestrali), approvati con Determinazione Agenzia delle Dogane 22 febbraio 2010, n. 22778 e Decreto Mef 22 febbraio 2010; - 31 del mese successivo per mensili e trimestrali: Presentazione Modelli Intra 12 per presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte degli Enti Locali che hanno assunto il ruolo di soggetti passivi Iva in base alle nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2010 - recepenti i contenuti delle Direttive 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008 e 2008/117/Ce del 16 dicembre 2008 - i nuovi Modelli Intra 12 approvati dall’Agenzia con il Provvedimento 16 aprile 2010 - per dichiarare gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti effettuati nel mese di dicembre 2010. 8

ADEMPIMENTI IVA ARCHIVIO “VIES” OPERAZIONEINTRACOMUNITARIE ART. 27 DL. N. 78/10 Adempimenti per gli Enti ADEMPIMENTI IVA ARCHIVIO “VIES” OPERAZIONEINTRACOMUNITARIE ART. 27 DL. N. 78/10 Adempimenti per gli Enti Locali A seguito dell’introduzione di questo nuovo adempimento, per gli Enti Locali si possono sintetizzare due fattispecie: - la più ricorrente, rappresentata dall’obbligo di presentare, entro il prossimo 29 gennaio 2011, un’apposita Istanza all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate per farsi inserire nell’archivio Vies degli operatori intracomunitari, in modo tale da poter effettuare senza limitazioni eventuali operazioni intracomunitarie di acquisto (e vendita) di beni, per quegli Enti Locali che, pur avendo presentato la Dichiarazione annuale Iva 2010, non hanno invece inoltrato Modelli Intrastat (qualunque, anche solo quello rubricato “Intra 12” per gli acquisti della sfera istituzionale piuttosto che “Intra 2” per gli acquisti del regime commerciale) nel 2009 e nel 2010; - la meno diffusa, che invece non richiede alcun adempimento, per quegli Enti Locali che hanno presentato la Dichiarazione annuale Iva 2010 così come i Modelli Intrastat (qualunque, anche solo quello rubricato “Intra 12”) nel 2009 e nel 2010. In conseguenza di ciò, si invitano tutti gli Enti Locali ( e gli altri Enti pubblici non commerciali) che solitamente operano o che hanno intenzione in futuro di effettuare operazione intracomunitarie, a verificare la fattispecie in cui ciascuno di essi si colloca ed a procedere, se del caso, alla presentazione della già citata Istanza al locale Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 9

ADEMPIMENTI IVA COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3. 000 EURO ART. 21 DL. N. 78/10 ADEMPIMENTI IVA COMUNICAZIONE OPERAZIONI SUPERIORI A 3. 000 EURO ART. 21 DL. N. 78/10 - Comunicazione telematiche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, di importo superiore a 3. 000 Euro netto Iva (3. 600 lordi con emissione fattura): scadenza a regime 30 aprile anno successivo; - Anno 2010: soglia di 25. 000 Euro e scadenza il prossimo 31 ottobre 2011. 10

COLLABORAZIONE RECUPERO EVASIONE FISCALE ERARIO NAZIONALE Art. 83, Legge n. 133/08 - Efficienza dell’Amministrazione COLLABORAZIONE RECUPERO EVASIONE FISCALE ERARIO NAZIONALE Art. 83, Legge n. 133/08 - Efficienza dell’Amministrazione finanziaria Inps ed Entrate dovranno realizzare, in convenzione, un piano di controllo per verificare gli adempimenti fiscali e contributivi dei non residenti e di coloro che risiedono in Italia da meno di 5 anni. Nel 2009 -2011 le Entrate dovranno migliorare del 10% la propria capacità operativa destinata all’attività di prevenzione e repressione dell’evasione fiscale. Con cadenza semestrale (comma 4), il Dipartimento delle Finanze fornisce ai Comuni l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti per i quali i Comuni abbiano partecipato attivamente, (art. 1, Dl. n. 203/05). Per assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all’appena citato art. 1, i Comuni, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Aire, confermano all’Ufficio delle Entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. I Comuni segnalano alle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza, partecipando così al piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle pf ex art. 38, Dpr. n. 600/73 (comma 11). Ai Comuni è demandata la vigilanza per il triennio successivo al trasferimento della residenza all’estero da parte di cittadini italiani e per tale attività sono incentivati con un riconoscimento pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo (comma 16). Dal 2009 gli “studi di settore” vengono gradualmente elaborati anche su base regionale o comunale; le modalità di attuazione verranno stabilite con Decreto Mef. Le somme versate, per errore, in eccesso dal contribuente, rispetto a quelle iscritti a ruolo e non richieste entro 30 giorni dalla comunicazione dell’agente, confluiranno nel Fondo ceti meno abbienti (commi 21 -22). Per incrementare le entrate ed incentivare la riscossione a rate, eliminazione dell’obbligo di prestare garanzia fidejussoria a garanzia della rateizzazione delle imposte a ruolo (comma 23). Accesso al Sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate (comma 28 -septies). Art. 18 del Dl. n. 78/10 11

Art. 23 -bis -Servizi pubblici locali di rilevanza economica come modificato dall’art. 15 del Art. 23 -bis -Servizi pubblici locali di rilevanza economica come modificato dall’art. 15 del Dl. n. 135 del settembre 2009, convertito con Legge n. 166/09 (G. U. n. 274 del 24. 11. 09) La norma modifica la normativa in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, correggendo buona parte dell’art. 23 -bis della Legge n. 133/08. Verificare impatto dell’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10 Alcune Regioni (tra cui la Toscana e la Puglia) hanno presentato ricorso alla Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 15 del Dl n. 135/09: Sentenza 17 novembre 2010, n. 325 12

MODALITA’ ORDINARIA DI CONFERIMENTO: 1. a favore di imprenditori o società individuati con gara MODALITA’ ORDINARIA DI CONFERIMENTO: 1. a favore di imprenditori o società individuati con gara 2. a favore di società miste con la gara a “doppio oggetto”: scelta del socio privato e attribuzione di specifici compiti operativi + la partecipazione del socio privato non può essere inferiore al 40%. DEROGA: (comma 3) è sempre ammesso l’in house favore di società a capitale interamente pubblico a per situazioni che a causa di peculiari caratteristiche non permettono un efficace e utile ricorso al mercato (ragioni economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento) nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di CONTROLLO ANALOGO. 13

(comma 5 da coordinare con l’art. 113 del Tuel) La proprietà delle reti deve (comma 5 da coordinare con l’art. 113 del Tuel) La proprietà delle reti deve rimanere pubblica La gestione può essere affidata a soggetti privati (comma 6) È consentito l'affidamento simultaneo con gara di più servizi pubblici locali nei casi in cui si dimostri che tale scelta è economicamente vantaggiosa (comma 8) FASE TRANSITORIA: a) le gestioni in-house, conformi ai principi comunitari, esistenti al 22 agosto 2008, cessano automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre 2011 (Stabilità 2011) oppure cessano alla scadenza prevista nel contratto a condizione che entro il 31. 12. 11 diventino società miste secondo le modalità di cui al comma 2, lett. b) b) le gestioni affidate direttamente a società miste, qualora vi sia stata la sola gara per la scelta del socio privato e che non abbiano avuto il doppio oggetto, cessano automaticamente ed improrogabilmente al 31 dicembre 2011 c) le gestioni affidate a società mista in cui l’unica gara abbia avuto ad oggetto, sia la scelta del socio privato che l’attribuzione dei compiti operativi, non decadono, ma cessano alla naturale scadenza prevista nel contratto di servizio; d) gli affidamenti diretti in essere alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che la partecipazione pubblica si riduca, anche progressivamente, entro il 31 dicembre 2013 ad una quota non superiore al 40% ed entro il 31 dicembre 2015 al 30% e) de residuo, tutte le altre gestioni cessano automaticamente entro e non oltre il 31 dicembre 2010. 14

Regolamento di attuazione dell’art. 23 -bis , comma 10, Legge n. 133/08 … il Regolamento di attuazione dell’art. 23 -bis , comma 10, Legge n. 133/08 … il nuovo termine per l’emanazione del Regolamento era il 31 dicembre 2009. . . Dopo la BOZZA PROVVISORIA del 12 dicembre 2009 sui siti specializzati, il Cd. M 19 dicembre 2009 ha approvato lo Schema di Dlgs. attuativo dell’art. 23 -bis, comma 10, Legge n. 133/08 Dpr. n. 168 del 7 settembre 2010 pubblicato in G. U. n. 239 del 12 ottobre 2010 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Segnalazione al Governo ed al Parlamento del 26 novembre 2008: esigenza di una chiara disciplina delle procedure di affidamento per appalti e concessioni, coordinandole con il Codice dei Contratti pubblici (Dlgs. n. 163/06) 15

Le Società al di fuori dei Servizi pubblici locali: le “Società strumentali” Dl. Bersani Le Società al di fuori dei Servizi pubblici locali: le “Società strumentali” Dl. Bersani (art. 13, Dl. n. 223/06, Legge n. 248/06) Verificare impatto dell’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10 Riflessi sulle procedure di esternalizzazione Compatibilità con l’art. 113, Tuel (servizi a rilevanza economica) SCADENZA PER L’ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON STRUMENTALI 04. 01. 2010 1 DELLE SOLUZIONI: “separazione funzionale” 16

Limiti alla detenzione di partecipazioni in società (art. 3, comma 27, Legge Finanziaria 2008 Limiti alla detenzione di partecipazioni in società (art. 3, comma 27, Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244/07) AL FINE DI TUTELARE LA CONCORRENZA E IL MERCATO E’ AMMESSA LA COSTITUZIOPNE E/O LA PARTECIPAZIONE DIRETTA e anche DI MINORANZA IN SOCIETA’ AVENTI PER OGGETTO: - attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell’Ente; - attività per la produzione di servizi di interesse generale. entro il 31 dicembre 2010 (36 mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 244/07) le PA di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 devono attivare le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni contrarie a quanto sopra. Verificare impatto dell’art. 14, comma 32, del Dl. n. 78/10 Delibera Lombardia n. 861/10: in assenza regolamento attuativo ? 17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L’assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali devono DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE L’assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate con apposita Delibera del Consiglio comunale in quanto organo competente ai sensi dell’art. 42 del Tuel: - necessità di porre in essere un’attività ricognitiva di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente; attenta valutazione dell’attivata dalle stesse svolta; motivazione dell’atto; dismissione delle partecipazioni non ammesse; rispetto delle procedure ad evidenza pubblica per le eventuali dismissioni (la procedura dovrà recare il minoro nocumento economico possibile per l’Ente), invio della Deliberazione alla sezione competente della Corte dei Conti. 18

(art. 3, commi 30 – 32, Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244/07) ASSEVERAZIONE (art. 3, commi 30 – 32, Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244/07) ASSEVERAZIONE TRASFERIMENTI RISORSE UMANE E FINANZIARIE DA PARTE DEI COLLEGI DEI REVISORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INTERNO Nelle fattispecie di: COSTITUZIONE SOCIETA’ O ENTI COMUQNUE DENOMINATI; ASSUNZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’, CONSORZI O ALTRI ORGANISMI; che comportano provvedimenti di trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali, RICHIEDONO ASSEVERAZIONE SU ADEGUATEZZA ALLE FUNZIONI ESERCITATE MEDIANTI I SOGGETTI IN QUESTIONE. Deve anche essere rideterminata la Pianta organica, e fino al perfezionamento dei Provvedimenti di rideterminzione le dotazioni sono bloccate al 31 dicembre dell’anno precedente all’istituzione e all’assunzione di partecipazioni. Trasmissione Relazione alla PCM – Dipartimneto Fp ed al Mef – Dipartimento Rg. S, e segnalazione eventuali inadempimenti anche alla competente Sezione della Corte dei conti. 18

Divieti e limitazioni all’assunzione di personale (art. 18, comma 2 -bis Legge n. 133/08, Divieti e limitazioni all’assunzione di personale (art. 18, comma 2 -bis Legge n. 133/08, come introdotto dal comma , 1, dell’art. 19 della Legge n. 102/09) I contenimenti riguardano: società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara (cosiddette in-house) società che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale società che svolgono attività nei confronti della P. A. a supporto di funzioni 70 amministrative di natura pubblicistica (esempio, le società strumentali di cui all’art. 13, del Dl. n. 223/06), inserite nel Conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione (elenco Istat pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 5, Finanziaria 2005) 20

Nuovo sistema dei controlli interni nell’Ente Locale: controlli di legittimità amministrativo-contabile, bilancio consolidato, controllo Nuovo sistema dei controlli interni nell’Ente Locale: controlli di legittimità amministrativo-contabile, bilancio consolidato, controllo sulle partecipate, customer satisfaction - Ddl. AC 3118 “Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni …. ”: -art. 29 (Modifiche del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), introduzione nel Tuel degli artt. 147 -bis (Controllo di regolarità amministrativa e contabile), 147 -ter (Controllo strategico), 147 -quater (Controlli sulle società partecipate), 147 -quinquies (Controllo sulla qualità dei servizi); - art. 30 (“Revisione economico-finanziaria”). - Ddl. Anticorruzione, art. 6 (Modifiche del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e 7 (“Revisione economico-finanziaria”). 21

AZIONI “VIRTUOSE” per l’equilibrio di bilancio e per i vincoli di finanza pubblica Utilizzare AZIONI “VIRTUOSE” per l’equilibrio di bilancio e per i vincoli di finanza pubblica Utilizzare leve di bilancio dirette a potenziare le entrate rilevanti Patto e a ridurre le spese correnti e in conto capitale. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. - potenziamento di entrate tributarie; - maggiore copertura di servizi a domanda individuale con leva tariffaria; - sviluppo delle entrate da sponsorizzazioni; - maggiore redditività del patrimonio; - maggiore redditività delle aziende partecipate con rilevanza economica; - maggiore incisività nell’alienazione di beni - maggiore utilizzo di concessioni edilizie per il finanziamento di opere; - maggiore ricorso a fonti di finanziamento europee, regionali e private (fondaz. bancarie); - minore incidenza della spesa di personale; - minore incidenza oneri acquisto di beni; - minore incidenza di oneri per contratti di servizio dalle proprie aziende; - minore incidenza di fitti passivi; - minore incidenza di contributi ad enti e associazioni; - rinegoziazione mutui e rimodulazione debito con riduzione interessi passivi; - utilizzo di crediti tributari in compensazione di debiti tributari (cessione dei crediti); - opzione Irap per attività commerciali; - riduzione impatto degli investimenti sul bilancio dell’Ente (Pf, concessioni di costruzione e gestione, leasing in costruendo, cessione di opere a scomputo di oneri). 22

AZIONI “VIRTUOSE” per gli equilibri di bilancio e per i vincoli di finanza pubblica AZIONI “VIRTUOSE” per gli equilibri di bilancio e per i vincoli di finanza pubblica a) analizzare gli stanziamenti di bilancio e stimare il gettito presumibile di incassi a titolo IV in conto competenza e di pagamenti a titolo II in conto competenza, tenendo presente l’andamento degli ultimi anni; b) analizzare i residui attivi a titolo IV e individuare i presumibili incassi (cessione dei crediti); c) analizzare i residui passivi, nel loro presupposto giuridico e nella loro struttura; d) rivedere il ciclo passivo della spesa in conto capitale, con particolare riferimento ai lavori pubblici, per programmare le fasi di Sal – fattura – mandato di pagamento; e) analizzare i rapporti con gli altri enti pubblici, soprattutto con la Regione, verificando la previsione di incassi e pagamenti; f) stimolare al massimo, in capo a tutti i responsabili di settore, i solleciti e le altre azioni esecutive nei confronti dei soggetti debitori dell’ente per favorire gli incassi a titolo IV; g) rallentare gli impegni di competenza a titolo II (che non siano obbligazioni già assunte) per ridurre l’incidenza e la tempistica dei pagamenti; h) non impegnare spesa in conto capitale (per il solo fatto che l’impegnato a titolo II non è più rilevante Patto) senza considerarne gli effetti sulla cassa negli anni successivi. 23