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Con il contributo di Dogana telematica: opportunità e adempimenti per le imprese Prof. Avv. Benedetto Santacroce Treviso, 13 novembre 2009
SERVIZI TELEMATICI n A. I. D. A. “Automazione Integrata Dogane e Accise” ¨ n F. A. L. S. T. A. F. F. “Fully Automated Logical Sys. Tem Against Forgery Fraud” ¨ n Controllo elettronico del flusso delle merci nei porti e negli aeroporti A. E. S. “Automated Export System” ¨ Procedura comune di transito CARGO ¨ n Lotta alla contraffazione N. C. T. S. “New Computerized Transit System” ¨ n Sistema informativo doganale Controllo elettronico delle esportazioni
A. I. D. A. n “Dogana virtuale” n Consente: ¨ ¨ digitalizzazione degli adempimenti doganali e completa telematizzazione degli scambi di documenti e di informazioni con gli operatori economici interoperabilità della dogana con gli enti coinvolti nello sdoganamento per la realizzazione di uno sportello unico “single window” ottimizzazione dell’analisi dei rischi per aumentare le capacità di controllo senza ostacolare la fluidità degli scambi integrazione dei servizi telematici della dogana con i servizi di porti e aeroporti (CARGO).
F. A. L. S. T. A. F. F. n Lotta alla contraffazione attraverso: ¨ ¨ n Verifica delle informazioni contenute nelle istanze di tutela attraverso la le basi dati di riferimento del Mi. S. E. Mediante la banca dati FALSTAFF, il Circuito Doganale di Controllo analizza le dichiarazioni di importazione ed esportazione presentante in dogana e le indirizza automaticamente ai canali di controllo abbinati ai profili di rischio elaborati Costituzione di una banca dati multimediale dei prodotti autentici inserita nel sistema informativo AIDA
N. C. T. S. Obiettivi: ¨ ¨ ¨ n Unificare e semplificare le procedure di transito tra i Paesi dell’Unione Europea (e EFTA) Agevolare la circolazione delle merci Prevenire e combattere le frodi Benefici: ¨ ¨ ¨ Appuramento in tempo reale della procedura di transito mediante l’utilizzo del messaggio elettronico in luogo della restituzione dell’esemplare cartaceo n. 5 del DAU, talché lo svincolo della garanzia è immediato Ridotti tempi di attesa presso l’ufficio di destinazione (l’avviso della spedizione è anticipato già al momento della partenza) Riduzione dei costi e dei ritardi associati al sistema cartaceo di dichiarazione delle merci Maggiore trasparenza dell’operazione di transito a vantaggio degli operatori commerciali Tracciamento elettronico della spedizione Possibilità di presentare mediante E. D. I. (Electronic Data Interchange) le dichiarazioni di transito e di esportazione abbinata a transito
CARGO n È finalizzato al controllo elettronico del flusso delle merci nei porti e negli aeroporti n Consente: ¨ l’invio telematico dei manifesti merce in arrivo (MMA) in ambito aeroportuale ¨ l’invio telematico dei manifesti merce in partenza (MMP) in ambito portuale
Il progetto AES
PROGETTO AES - SVILUPPO (Automated Export System) Sviluppo incrementale del progetto in 2 fasi funzionali Prima fase ECS Seconda fase ECS Automazione del “Visto Uscire” Automazione dichiarazione sommaria di pre-partenza, di prearrivo …. 8
PROGETTO AES - SVILUPPO (Automated Export System) In accordo al M. A. S. P. (Multi Annual Strategic Plan) Prima fase ECS Seconda fase ECS 01/07/2007 Tutti gli Stati membri sono operativi 01/07/2009 Tutti gli Stati membri devono essere operativi 9
PROGETTO AES q FASE 1 : pieno controllo delle operazioni di esportazione attraverso lo scambio dei dati tra ufficio doganale di esportazione ed ufficio doganale di uscita dal territorio comunitario (prima fase E. C. S. ) q FASE 2: presentazione con sistema telematico della dichiarazione doganale d’esportazione in procedura ordinaria e domiciliata e dei dati relativi alla sicurezza (seconda fase E. C. S. ) 10
ECS fase 1
ECS – FASE 1 (Export Control System) n Le operazioni interessate all’E. C. S. -Fase 1 sono le esportazioni per le quali la normativa prevede che l’esemplare 3 del DAU scorti la merce dall’ufficio di esportazione all’ufficio di uscita. n Le operazioni di esportazioni in procedura di domiciliazione presentate mediante invio telematico secondo il disposto della Circolare 18/D/2004 12
ECS – FASE 1 Casi di esclusione Non sono incluse: n Le esportazioni effettuate in procedura domiciliata mediante preavviso e successiva dichiarazione complementare n Le esportazioni abbinate al transito n Le esportazioni di prodotti in sospensione di accisa (la merce è scortata da DAA) n Le esportazioni contratto di trasporto unico verso Paese terzo (art. 793 Reg. CEE 2454/93) 13
LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE Art. 787 DAC con decorrenza 1° luglio 2009 n Deve recare le indicazioni previste nell’Allegato 37 DAC (e 30 bis DAC) e deve essere di regola presentata mediante un procedimento informatico n Può essere presentata solo in via eccezionale su supporto cartaceo e cioè quando non funziona il sistema informatizzato delle autorità doganali e/o quello del dichiarante 14
A. E. S. PROCEDURA ORDINARIA n Dichiarazione cartacea acquisita a sistema da Ufficio di Esportazione n Dichiarazione accompagnata da floppy n PROCEDURA DOMICILIATA Dichiarazione trasmessa all’Ufficio con sistema telematico n Dichiarazione inviata telematicamente ai sensi della Circolare 18/D/2004 15
DAE (All. 45 quater DAC) n Per le operazioni in procedura ordinaria il DAE viene emesso dalla dogana di esportazione qualunque sia il mezzo di presentazione della dichiarazione n In procedura domiciliata, con invio telematico, il DAE viene stampato direttamente dall’operatore economico sulla base dei messaggi scambiati con il servizio telematico doganale. 16
LE FUNZIONI DEL DAE n Scorta la merce n Presso l’ufficio di uscita: è utilizzato dalla dogana e dagli altri enti e Autorità per espletare le medesime formalità a cui era assoggettato l’esemplare 3 del DAU (esclusa l’apposizione del timbro, sostituito con il visto telematico) 17
LA DISTINTA DEGLI ARTICOLI Art. 796 bis p. 2 Reg. CEE 2454/93 Se la spedizione contiene più di un articolo, il DAE è integrato da una Distinta degli articoli conforme all’ Allegato 45 quinquies DAC che diventa parte integrante del DAE 18
FLUSSO PROCEDURALE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. La dichiarazione di esportazione viene compilata dall’esportatore/dichiarante e acquisita dall’ufficio di esportazione L’esportatore/dichiarante riceve il documento di accompagnamento dell’esportazione (DAE) dall’ufficio di esportazione L’ufficio di esportazione invia all’ufficio di uscita la dichiarazione di esportazione Il veicolo con la merce (accompagnata dal DAE) si reca all’ufficio di uscita L’ufficio di Uscita riceve la merce e processa l’uscita della stessa La notifica dell’uscita della merce è inviata all’ufficio di esportazione L’ufficio di esportazione finalizza l’operazione di esportazione 19
UFFICIO DI ESPORTAZIONE n art. 161 § 5 CDC art. 201 DAC ¨ Luogo in cui è stabilito l’esportatore ¨ Luogo in cui le merci sono imballate o caricate 20
LA DICHIARAZIONE: COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE n Dichiarazione cartacea o dichiarazione cartacea + floppy: presentazione dell’esemplare 1 e, ove occorra, degli esemplari 3 a e 3 b n Dichiarazione telematica firmata digitalmente: presentazione dei soli, ove occorra, esemplari 3 a e 3 b IN QUESTI CASI L’ UFFICIO DI ESPORTAZIONE STAMPA IL D. A. E. 21
LO SVINCOLO 796 bis DAC L’ufficio doganale di esportazione 1. Esegue l’eventuale controllo selezionato dal sistema 2. Rilascia il movimento 3. Stampa il DAE (e l’eventuale elenco degli articoli) 4. Convalida il DAE con la firma del funzionario e il timbro dell’ufficio Autorizza lo svincolo delle merci consegnando il DAE al dichiarante 22
L’UFFICIO DI USCITA Art. 4, punto 4 quinquies CDC “Ufficio doganale designato dall’autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all’applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi” 23
L’UFFICIO DI USCITA – COMPITI 1. Si assicura che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato sulla base del messaggio di esportazione ricevuto 2. Sorveglia l’uscita fisica delle merci 3. Trasmette alla Dogana di esportazione il messaggio “risultati di uscita” 24
POSSIBILI ESITI DEL CONTROLLO art. 793 bis DAC Se nel corso dell’esame (eventuale) l’ufficio rileva n Una deficienza: ne informa l’ufficio di esportazione (visto uscire parziale) n Una eccedenza: ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione n Una differenza nella natura delle merci: ne rifiuta l’uscita finché non siano state espletate le formalità di esportazione e ne informa l’ufficio esportazione 25
MESSAGGIO DI ESPORTAZIONE n L’ufficio di esportazione, una volta svincolata la merce, trasmette elettronicamente all’ufficio di uscita gli elementi relativi all’esportazione attraverso il messaggio di esportazione (Art. 796 ter DAC) n Se le merci, frazionate in più spedizioni, devono essere inviate a più uffici di uscita, ciascuna spedizione forma oggetto di un messaggio di esportazione e di un DAE (art. 796 quinquies p. 3 DAC) 26
MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA” Art. 796 quinquies DAC n L’ufficio di uscita invia il messaggio “risultati di uscita” all’ufficio di esportazione al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità n Tuttavia, in casi giustificati da circostanze particolari, l’ufficio di uscita può trasmettere il messaggio in una data successiva 27
MESSAGGIO “RISULTATI DI USCITA” Possibili esiti UFFICIO DI USCITA UFFICIO DI ESPORTAZIONE 1. Considerato conforme 1. Nessun adempimento 2. Conforme con difformità 2. 3. Non conforme 3. Rettifica della dichiarazione di esportazione in A. I. D. A. sulla base delle difformità riscontrate da Uff. di Uscita Annullamento della dichiarazione causale “esportazione respinta” merci che non hanno lasciato il territorio della Comunità. 28
LA PROVA DELL’USCITA A FINI IVA n È costituita dal messaggio “risultati di uscita” che l’ufficio di uscita invia all’ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA); n Tale messaggio contiene l’informazione relativa all’uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale; n Equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell’esemplare 3 del DAU. 29
DAE Casi residuali di apposizione del timbro A) La dogana di uscita comunitaria per motivi tecnici non è ancora operativa ai fini ECS (non è il caso degli uffici nazionali) B) Eventi eccezionali ed imprevedibili che hanno coinvolto il sistema informativo della dogana di uscita comunitaria (disastri, eventi naturali) C) Accensione di regime TIR o transito presso dogana nazionale successivamente al vincolo della merce al regime dell’esportazione in ambito ECS: ¨ se la dogana di esportazione è di altro Stato membro: la dogana nazionale timbra il DAE ed accende il regime TIR o Transito ¨ se la dogana di esportazione è nazionale: l’esportazione è appurata in ambito ECS dalla dogana nazionale che accende il regime TIR o Transito n Per le operazioni escluse dall’applicazione ECS restano ferme le disposizioni in materia di prova dell’uscita della merce fornita dall’esemplare 3 del DAU vistato sul retro (cfr. nota Dogane n. 3945/07) 30
GROUPAGE E TRIANGOLAZIONI n Nulla è innovato - ai fini IVA - in ordine a formalità da espletare su altri documenti e, in particolare, su fatture (groupage, triangolazioni, etc: circ. 35/E del 13. 2. 1997) n Il visto telematico, infatti, sostituisce esclusivamente il timbro prima apposto sul retro della copia 3 del DAU 31
ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE n Art. 792 -ter, § 2 DAC: qualora le merci non siano state presentate per l’uscita entro 90 giorni, la dogana di esportazione annulla la dichiarazione doganale n Nota n. 6661/08 Dogane: la condizione essenziale per l’annullamento della dichiarazione doganale è la certezza che la merce non sia stata presentata all’ufficio doganale di uscita Nel caso di ritardi dell’ufficio doganale di uscita nell’invio del messaggio “risultati di uscita” all’ufficio doganale di esportazione, non si verifica la condizione prevista dal citato art. 792 -ter, § 2. e conseguentemente non si può procedere all’annullamento della dichiarazione doganale 32
ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE n n Una volta spirato il termine di cui all’art. 792 -ter, § 2, l’ufficio di esportazione potrà richiedere all’operatore economico una mera informazione sullo stato dell’operazione Tale dichiarazione è richiesta solo al fine di non procedere all’annullamento della dichiarazione doganale e nella fase contingente Attualmente, quindi, l’annullamento potrà avvenire solo qualora l’operatore abbia comunicato la mancata presentazione della merce per l’uscita (cfr. nota 6661/08) 33
ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE Prove alternative n Possono essere richieste prove alternative dell’esportazione solo se la dogana di esportazione non avendo ricevuto il messaggio “risultati di uscita” possa ragionevolmente dedurre che ciò sia effettivamente dovuto alla mancata presentazione della merce per l’uscita La richiesta di documenti alternativi e l’adozione di misure di regolarizzazione postume non operano per situazioni di ritardo nell’appuramento di operazioni relative a merce già esportata (cfr. nota 6661/08) 34
ANNULLAMENTO DELLA DICHIARAZIONE Prove alternative n Nel caso di ritardi imputabili alla dogana di uscita, non trova applicazione quanto disposto dalla circolare 75/D dell’ 11. 12. 2002 in materia di istruzioni per rilascio del duplicato dell’esemplare 3 del DAU nell’ipotesi di smarrimento o mancato recapito all’esportatore dell’esemplare medesimo Tale circolare era stata emanata al fine di sanare situazioni di criticità dovute sistema cartaceo. Con l’applicazione ECS Fase 1, il sistema cartaceo è venuto meno e pertanto la circolare in questione non è più applicabile per le operazioni svolte in ambito AES/ECS (cfr. nota 6661/08) 35
PROCEDURA DI CHIUSURA DEI MOVIMENTI SCADUTI E NON ANCORA APPURATI Comunicato Ag. Dogane 20 maggio 2009 n La procedura ECS fase 1 si è chiusa il 30 giugno 2009. n Per gli MRN nazionali non appurati, di cui gli Uffici non dispongono delle necessarie informazioni per la regolare chiusura delle operazioni a sistema, sono interessati in una seconda fase gli uffici di esportazione nazionali che hanno emesso a suo tempo gli MRN. n Tali uffici possono procedere a dare esito sul sistema agli MRN di competenza, sulla base della prova dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità che gli operatori economici sono in grado di fornire a tale scopo n La procedura di regolarizzazione è stata prorogata con la nota 82556 del 30 giugno 2009 36
PROCEDURA DI CHIUSURA DEI MOVIMENTI SCADUTI E NON ANCORA APPURATI Comunicato Ag. Dogane 20 maggio 2009 n Prove alternative: ¨ n dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari: n la regolare uscita della merce di cui all’MRN……, dal territorio comunitario; n che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde a quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN…; n la data dell’uscita (certa o presunta); n qualora nota, la dogana di effettiva uscita; n la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti prodotti in allegato. Allegati: ¨ ¨ ¨ copia del documento di trasporto oppure copia della bolla di consegna sottoscritta dall’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario; copia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale Particolari formalità sono previste per i prodotti agricoli e per le merci fornite alle piattaforme petrolifere 37
ECS fase 2
ECS fase 2 1° luglio 2009 Obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni di esportazione e di esportazione abbinata al transito, a prescindere dalla procedura ordinaria o semplificata utilizzata per l’assolvimento delle connesse formalità doganali n Da tale data, con riferimento alle dichiarazioni di esportazione in procedura domiciliata trattate con modalità non telematiche, viene meno l’obbligo di presentazione del preavviso seguito dalla produzione della dichiarazione complementare n 39
ECS fase 2 n La dichiarazione di esportazione può essere di due tipi: ¨ Dichiarazione doganale di esportazione con i dati sicurezza, contenente gli elementi attualmente previsti per la dichiarazione doganale individuati dall’allegato 37 delle DAC a cui devono essere aggiunti i dati sicurezza previsti dall’allegato 30 bis ¨ Dichiarazione sommaria di uscita, presentata all’ufficio di uscita dalla Comunità per merce per la quale non è previsto l’obbligo della presentazione di una dichiarazione doganale 40
ECS fase 2 n Invio della dichiarazione in formato elettronico ¨ Il sistema comunitario ECS non supporta da un punto di vista tecnico le dichiarazioni doganali contenenti i dati ridotti relativi alla dichiarazione semplificata/domiciliata/incompleta di cui alla tabella 7 dell’allegato 30 bis ¨ Anche nelle procedure domiciliate, decorre dal 1° luglio 2009 l’obbligo di presentazione della dichiarazione di esportazione completa, comprensiva dei dati sicurezza ¨ Fase transitoria: per le operazioni di esportazione svolte fino al 30 giugno 2009 con modalità cartacee (preavviso e DAU esemplare 3), per le quali le dichiarazioni complementari sono presentate nei giorni successivi al 1° luglio, resta ferma l’osservanza delle precedenti regole 41
ECS fase 2 n Invio della dichiarazione in formato elettronico: procedura di “fall back” ¨ L’utilizzo del sistema cartaceo è ammesso solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui non funzioni il sistema informatico dell’autorità doganale o dell’operatore ¨ In questi casi deve essere utilizzato solo ed esclusivamente il formulario relativo al documento amministrativo unico esportazione/sicurezza conforme al modello figurante nell’allegato 45 duodecies delle DAC 42
ECS fase 2 n Malfunzionamento del sistema informatico dell’Agenzia – Procedura ordinaria ¨ La dichiarazione doganale deve essere compilata e presentata all’ufficio di esportazione in tre copie conformemente agli allegati 37, 38 e 45 duodecies/terdecies delle DAC ¨ La dichiarazione deve essere registrata nei corrispondenti registri manuali dall’ufficio di esportazione ed il numero così attribuito sarà riportato nella Casella A del DAU esportazione/sicurezza (DES) ¨ Nelle tre copie della dichiarazione cartacea deve essere fatto esplicito riferimento all’utilizzo della procedura di “fall-back” apponendo un apposito timbro ad inchiostro rosso ¨ Nella medesime copie deve essere apposto anche il timbro doganale dell’ufficio di esportazione ¨ L’Ufficio di uscita che riceve la copia 3 della dichiarazione cartacea provvede, dopo aver effettuato gli adempimenti di uscita ad apporre il timbro doganale, comprensivo di data e firma del funzionario, sul retro dello stesso e a restituirlo alla persona che lo ha consegnato 43
ECS fase 2 n Malfunzionamento del sistema informatico dell’Agenzia – Procedura domiciliata ¨ L’operatore attiva la procedura che prevede l’emissione del preavviso e della successiva dichiarazione complementare, adottando i formulari e il timbro previsti per le procedure di di fallback 44
ECS fase 2 n Malfunzionamento del sistema elettronico dell’operatore ¨ Si applicano le modalità previste per la procedura di fall-back dovuta al malfunzionamento del sistema dell’Agenzia ¨ In aggiunta, l’operatore produce, all’atto di presentazione della dichiarazione doganale o del preavviso, una richiesta in cui motiva le ragioni per le quali chiede l’utilizzo della procedura di fall-back e ne comunica l’orario di inizio 45
ECS fase 2 n Malfunzionamento del sistema elettronico dell’ufficio di uscita ¨ Il malfunzionamento del sistema implica che i risultati del controllo debbano essere riportati nella casella K del DAE ¨ Al ripristino del sistema l’ufficio di uscita registra i dati riportati sul DAE a sistema e conclude l’operazione inviando il messaggio “risultati di uscita” 46
ECS fase 2 n Documenti da presentare all’ufficio di uscita ¨ le merci, oggetto di dichiarazione doganale inviata e svincolata per l’esportazione a far data del 1° luglio 2009, devono essere presentate all’ufficio doganale di uscita insieme al DAE (Documento Accompagnamento Esportazione) ¨ L’esemplare 3 cartaceo è accettato solo nel caso di procedura di fall-back 47
ECS fase 2 n Dati da inserire nella dichiarazione ¨ I dati da inserire sono quelli attualmente richiesti ai sensi dell’allegato 37 delle DAC integrati con i dati sicurezza di cui all’allegato 30 bis ¨ Dal 1° luglio 2009 sono in vigore anche le norme sul codice di identificazione degli operatori economici EORI n Per le dichiarazioni di esportazione, il codice EORI deve obbligatoriamente essere indicato da parte del dichiarante/rappresentante (casella 14). n Il codice va altresì obbligatoriamente indicato per lo speditore/esportatore (casella 2); n Per quanto concerne invece il destinatario (casella 8), il codice EORI va indicato qualora noto al dichiarante 48
ECS fase 2 n Riduzione dei dati sicurezza per gli AEOS e AEOF ¨ I titolari di Certificato AEOS o AEOF tenuti come dichiaranti alla presentazione di una dichiarazione doganale possono beneficiare della riduzione dei dati sicurezza di cui alla Tabella 5 dell’Allegato 30 bis 49
ECS fase 2 n Tempo limite per la presentazione delle dichiarazioni ¨ Ai sensi degli artt. da 592 ter a 592 septies delle DAC, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione doganale con i dati sicurezza entro un tempo limite, determinato con riferimento al momento dell’uscita dalla Comunità, differenziato in relazione alla modalità di trasporto della merce 50
ECS fase 2 n Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Nota Agenzia Dogane 30 giugno 2009, n. 82556 ¨ l’ufficio di uscita, sulla base delle informazioni disponibili, certifica l’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, inviando al competente ufficio di esportazione il messaggio “risultati d’uscita” al massimo il giorno lavorativo successivo all’uscita effettiva della merce ¨ Nel caso in cui l’ufficio di esportazione non abbia ricevuto il “messaggio di uscita” dalla competente dogana di uscita dopo 90 giorni dalla data di svincolo della merce è avviata da parte dell’ufficio di esportazione la procedura di ricerca “follow-up” dei movimenti ECS ¨ I casi in cui è attivata la procedura di ricerca da parte dell’ufficio di esportazione sono i seguenti: n d’iniziativa dell’ufficio di esportazione se, decorsi 90 giorni dallo svincolo delle merci, tale ufficio non ha ricevuto il messaggio “risultati di uscita” da parte dell’ufficio di uscita n d’iniziativa del soggetto che ha presentato la dichiarazione di esportazione, anche prima dei 90 giorni previsti per l’uscita della merce, qualora tale soggetto sia a conoscenza del fatto che la merce ha lasciato il territorio comunitario 51
ECS fase 2 n Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Nota Agenzia Dogane 30 giugno 2009, n. 82556 ¨ L’Ufficio di esportazione può attivare la procedura di ricerca solo previa comunicazione da parte dell’operatore economico della data di uscita e della dogana presso cui la merce è uscita ¨ Sulla base di tali informazioni, l’Ufficio di esportazione invia il messaggio di richiesta chiusura movimento all’ufficio di uscita. Se l’ufficio di uscita non conferma l’uscita delle merci, entro 10 giorni l’ufficio di esportazione informa l’esportatore o il dichiarante e richiede le prove alternative dell’avvenuta uscita delle merci ¨ Sulla base delle disposizioni contenute all’art. 796 quinquies bis delle DAC, si dispone che in tale evenienza l’operatore economico presenti i seguenti documenti: n la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a n copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore 52
ECS fase 2 n Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità Nota Agenzia Dogane 30 giugno 2009, n. 82556 ¨ Una volta avuta evidenza dell’uscita della merce dal territorio comunitario, l’ufficio di esportazione chiude il movimento a sistema e ne dà comunicazione all’ufficio di uscita. L’Ufficio di esportazione notifica l’uscita all’interessato secondo le regole stabilite per l’ECS fase 1 ¨ Nel caso in cui l’ufficio di esportazione, entro 150 giorni dalla data di svincolo delle merci, non abbia ricevuto il messaggio di uscita o non abbia avuto dall’esportatore la prova dell’uscita della merce, può invalidare la dichiarazione informando la persona che ha presentato la stessa ¨ Tale procedura si applica per le operazioni che hanno inizio dal 1° luglio 2009 e gestite con l’ECS Fase 2 ¨ L’ECS Fase 1 si protrarrà oltre la data precedentemente stabilita (30 giugno 2009) essendo tuttora in corso la fase del procedimento concordato a livello comunitario che prevede il coinvolgimento degli uffici di uscita e di esportazione 53
ECS fase 2 n Prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità ¨ La descritta procedura si applica per le operazioni poste in essere a partire dalla data del 1° luglio 2009 e gestite con l’ECS Fase 2. È dunque essenziale che gli operatori economici anche eventualmente modificando al propria prassi commerciale, acquisiscano e siano in grado di esibire, a richiesta dell’Amministrazione, le prove alternative per comprovare l’uscita fisica delle merci dal territorio comunitario 54
NCTS fase 4
NCTS fase 4 1° luglio 2009 Tutti gli Stati membri dell’Ue, i Paesi EFTA, Andorra e la Repubblica di S. Marino devono procedere all’attivazione delle nuove procedure di ricerca e recupero diritti per le operazioni di transito previste dalla quarta fase funzionale del progetto N. C. T. S. n n Tali procedure: ¨ Modificano le procedure di ricerca attivate a gennaio 2006 ¨ Attivano la gestione informatizzata della procedura di recupero diritti connessi all’insorgenza dell’obbligazione doganale. 56
NCTS fase 4 n Colloquio tra l’ufficio di partenza e l’obbligato principale/garante ¨ L’ufficio di partenza, nel caso in cui non abbia ricevuto dall’ufficio di destinazione il messaggio “notifica di arrivo” e le informazioni relative alla casella 8 della dichiarazione di transito non siano sufficienti ad individuare il destinatario, avvia la procedura di ricerca richiedendo informazioni all’obbligato principale e registra nell’applicazione S. TRA. D. A. l’avvenuta richiesta di informazioni ¨ L’obbligato principale è tenuto a fornire riscontro alla richiesta entro 28 giorni ¨ L’ufficio di partenza è tenuto ad inserire a sistema le informazioni ricevute in risposta alla richiesta ¨ Il sistema provvede in automatico a registrare l’esito negativo della richiesta qualora tali dati non siano inseriti entro 30 giorni ¨ L’ufficio di partenza deve notificare all’obbligato principale ed al garante l’avvio della procedura di recupero diritti 57
NCTS fase 4 Colloquio tra l’ufficio di partenza, l’ufficio di passaggio e l’ufficio di destinazione n ¨ L’ufficio di partenza avvia la procedura di ricerca presso l’ufficio di destinazione o di passaggio: il giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle merci all’ufficio di destinazione se non ha ricevuto il messaggio “notifica di arrivo” n il settimo giorno successivo al ricevimento del messaggio “notifica di arrivo” se non ha ricevuto il messaggio “esito del controllo” n in qualsiasi momento e senza indugio, se le autorità doganali sospettano che il regime non si sia concluso n ¨ L’ufficio di destinazione/passaggio è tenuto a rispondere entro 28 giorni 58
NCTS fase 4 Colloquio tra l’ufficio di partenza, l’ufficio di passaggio e l’ufficio di destinazione n ¨ La principale novità introdotta nell’NCTS fase 4 consiste nella gestione informatizzata della procedura di recupero diritti nel caso di un’operazione di transito la cui procedura di ricerca si è conclusa con esito negativo ¨ In assenza di risposta dell’ufficio di destinazione/passaggio, l’ufficio di partenza non può più inviare il messaggio di sollecito ma deve comunque procedere: all’avvio della procedura di recupero dei diritti oppure n all’appuramento “amministrativo” dell’operazione sulla base delle prove alternative fornite dall’obbligato principale n 59
NCTS fase 4 Colloquio tra l’ufficio di partenza, l’ufficio di passaggio e l’ufficio di destinazione n ¨ Il recupero del debito deve essere eseguito: Dall’ufficio di partenza, senza interpellare l’ufficio di passaggio o destinazione, se si accerta che l’irregolarità ha avuto luogo nel Paese di avvio dell’operazione di transito n Dall’ufficio di destinazione/passaggio, qualora l’ufficio di partenza accerti che l’irregolarità non ha avuto luogo nel proprio Paese. In tal caso, l’ufficio di partenza richiede all’ufficio di destinazione/passaggio di recuperare i diritti; in caso di rifiuto, l’ufficio di partenza è comunque tenuto ad avviare il processo di recupero diritti n Dall’ufficio di destinazione/passaggio, qualora tale ufficio accerti che l’irregolarità ha avuto luogo nel proprio Paese e acquisito il nulla osta dell’ufficio di partenza al recupero dei diritti; se l’ufficio di partenza rifiuta il nulla osta, provvede l’ufficio di partenza ¨ Al termine della procedura di recupero diritti, l’appuramento dell’operazione di transito è notificato automaticamente a tutti gli uffici coinvolti. n 60
NCTS fase 4 n Coesistenza tra le attuali e le nuove procedure di ricerca e recupero diritti ¨ Soltanto le operazioni di transito registrate in AIDA a partire dal 1° luglio 2009 sono soggette alle nuove procedure di ricerca e recupero diritti ¨ Per le operazioni di transito acquisite anteriormente al 1° luglio scorso, la procedura di recupero diritti è effettuata in modalità cartacea 61
Il sistema EORI
Generalità Definizione • Il “numero EORI” (Economic Operator Registration and Identification) è un numero unico a livello comunitario, attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro, oppure dalla o dalle autorità designate da uno Stato membro, agli operatori economici e ad altre persone • Il numero così attribuito è valido in tutti gli Stati membri 63
Generalità Autorità competenti • Il numero EORI è utilizzato per l’identificazione degli operatori economici e di altre persone nei loro rapporti con le autorità doganali. • Gli Stati membri designano le autorità incaricate della registrazione degli operatori economici e di altre persone e dell’assegnazione dei numeri EORI • In Italia il numero EORI è attribuito dall’Agenzia delle dogane 64
Generalità Struttura • Gli Stati membri possono utilizzare come numero EORI un numero già attribuito a un operatore economico o a un’altra persona dalle autorità competenti a fini fiscali, statistici o di altra natura • In Italia: o Per i soggetti titolari di partita IVA: il codice EORI è rappresentato dal numero di partita IVA preceduto dal codice “IT” o Per i soggetti non titolari di partita IVA (persone fisiche o giuridiche): il codice EORI è rappresentato dal codice fiscale preceduto dal codice “IT” 65
Generalità Rilascio • L’operatore economico stabilito nel territorio doganale della Comunità viene registrato dall’autorità doganale o dall’autorità designata dello Stato membro in cui è stabilito. • Gli operatori economici presentano una domanda di registrazione prima di avviare attività doganali. Gli operatori economici che non hanno presentato domanda di registrazione possono farlo al momento della loro prima operazione • Tuttavia, se lo Stato membro utilizza un codice già attribuito (p. es. partita Iva o codice fiscale), lo Stato può dispensare l’operatore dalla presentazione della domanda 66
Generalità Procedura nazionale • In Italia si è stabilito di costituire la banca dati EORI procedendo in modo automatico al censimento ed alla registrazione di tutti i soggetti nazionali che a vario titolo (in qualità di speditore/esportatore, importatore, rappresentante, obbligato principale) hanno effettuato operazioni doganali in Italia nel corso degli ultimi due anni • Le procedure automatiche di censimento e registrazione identificano i soggetti nazionali presenti nelle caselle 2, 8, 14, 50 delle dichiarazioni doganali presentate a partire dal 1° gennaio 2007, e attribuiscono loro un codice EORI secondo le regole viste (partita Iva per i soggetti passivi, codice fiscale per gli altri soggetti) • I soggetti italiani che effettuano operazioni rilevanti ai fini doganali (dopo il 30 giugno 2009) sono automaticamente registrati nella base dati EORI all’atto dell’effettuazione della prima operazione doganale In considerazione dell’automatismo del meccanismo di registrazione, nessuna comunicazione è fornita ai soggetti nazionali registrati in EORI. 67
Generalità Procedura nazionale • La richiesta di rilascio del codice EORI può comunque essere presentata anche dai soggetti stabiliti in Italia che intendano ottenere tale codice prima di effettuare una operazione doganale in Italia (ad esempio perché intendono operare in altro Stato membro). 68
Generalità Soggetti non residenti • Ai soggetti stabiliti in un altro Stato membro il codice EORI è attribuito dal proprio Paese • Agli operatori economici non stabiliti nel territorio doganale della Comunità (e privi del numero EORI) un numero EORI è rilasciato dallo Stato membro presso il quale effettuano per la prima una delle seguenti operazioni regolate dalla normativa doganale: o presentazione, nella Comunità, di una dichiarazione sommaria o di una dichiarazione in dogana o presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita o gestione di un magazzino di custodia temporanea o domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 324 bis o 372 della DAC o domanda di certificato di operatore economico autorizzato 69
Generalità Soggetti diversi dagli operatori economici • Le persone che non sono operatori economici vengono registrate solo in presenza della seguenti condizioni: o la registrazione è richiesta a norma della legislazione di uno Stato membro o alla persona non è stato precedentemente assegnato un numero EORI o la persona effettua operazioni per le quali è necessario un numero EORI 70
Utilizzo Dichiarazioni doganali • Dal 1° luglio 2009 il numero EORI va utilizzato per la compilazione delle dichiarazioni doganali relativamente alla caselle 2, 8, 14 e 50 del DAU: o casella n. 2: Speditore/Esportatore o casella n. 8: Destinatario o casella n. 14: Dichiarante/Rappresentante o casella n. 50: Obbligato principale • Il codice EORI sostituisce, nella compilazione dei relativi campi, partita Iva, codice fiscale e numero della patente del doganalista dal 1° luglio 2009 non è più consentita l’indicazione nella casella 14 del D. A. U. , nel caso di rappresentanza diretta, della patente del doganalista (dato sostituito dal codice EORI). 71
Scambio di informazioni Banca dati comunitaria • Gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di sviluppare un sistema elettronico centralizzato di informazione e comunicazione che contenga i dati elencati nell’allegato 38 quinques delle DAC • La Commissione prevede inoltre la pubblicazione sul proprio sito Internet delle informazioni anagrafiche dei soggetti registrati EORI nei 27 Paesi, i quali abbiano, tuttavia, fornito in forma scritta il loro assenso al riguardo 72
Scambio di informazioni Dati previsti all’allegato 38 quinques della DAC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Numero EORI Nome completo della persona Luogo di stabilimento/residenza Numero o numeri d’identificazione IVA attribuiti dagli Stati membri Se necessario, status giuridico quale indicato nell’atto di costituzione Data di costituzione o, per le persone fisiche, data di nascita Tipo di persona (persona fisica, persona giuridica o associazione di persone) Informazioni relative ai contatti: nome e indirizzo della persona di contatto e uno dei dati seguenti: numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica 9. Se la persona non è stabilita nel territorio doganale della Comunità: numero o numeri di identificazione attribuiti alla persona a fini doganali dalle autorità competenti di un paese terzo 10. Se necessario, codice dell’attività economica principale a 4 cifre in conformità della nomenclatura NACE, figurante nel registro delle imprese dello Stato membro interessato 11. Data di scadenza del numero EORI, se del caso 12. Eventuale accordo alla pubblicazione dei dati personali elencati ai punti 1, 2 e 3 73
Interrelazioni EORI e AEO • Il codice EORI è visto come “la chiave” per accedere in Europa ai benefici previsti per l’AEO • L’introduzione dell’obbligo di indicare il codice EORI nelle dichiarazione doganali consente ad un operatore economico autorizzato di essere riconosciuto univocamente tramite il codice EORI in ciascuno dei 27 Stati Membri accedendo così ai benefici connessi con tale status, sia ai fini doganali che di sicurezza (safety & security) 74
Accise: il sistema EMCS
EMCS L’EMCS (Excise. Movementand Control System) è un sistema totalmente informatizzato che consente il monitoraggio dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa in ambito comunitario. n Si basa su un documento amministrativo elettronico l’e-DA, in luogo del tradizionale DAA. n 76
EMCS Il canale informatico consente uno scambio di informazioni in tempo reale fra operatore ed Amministrazione e fra Amministrazioni di Stati comunitari diversi n Lo scambio di informazioni è veicolato dal sistema EMCS, integrato con i sistemi interni dei singoli Stati dell’Ue n 77
EMCS La spedizione in sospensione dall’accisa ha inizio con la presentazione da parte del mittente alle autorità competenti dello Stato membro di partenza, della bozza di documento amministrativo elettronico n Le autorità effettuano la verifica dei dati, procedendo al riscontro del codice accisa del mittente e del destinatario, dei codici prodotto movimentati, degli uffici amministrativi competenti. n Se il controllo ha esito positivo, viene attribuito al documento un Codice unico di Riferimento Amministrativo (“CRA”), valido in tutta la Comunità, che deve essere disponibile durante tutto il movimento e lo comunicano allo speditore. n Le autorità dello Stato di spedizione trasmettono l’e-DA ai propri omologhi dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato. n 78
EMCS Al momento del ricevimento dei prodotti, il destinatario presenta, non i oltre cinque giorni lavorativi successivi alla conclusione della circolazione mediante il sistema informatizzato, una nota di ricevimento dei prodotti, sulla quale le autorità dello Stato di destinazione svolgono una analisi volta ad accertare la correttezza dei dati. n Se i dati sono validi, le autorità confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. n A seguito dell’appuramento della movimentazione, il sistema EMCS comunica l’avvenuta presa in carico al deposito mittente, consentendo lo svincolo della garanzia impegnata. n La nota di ricevimento elettronica e la nota di esportazione rappresentano la prova della corretta conclusione della movimentazione dei prodotti in regime sospensivo e sostituiscono l'esemplare del documento cartaceo di accompagnamento che deve essere rinviato allo speditore per l’appuramento (terzo esemplare del DAA). n 79
Il funzionamento del sistema EMCS Stato membro di spedizione Mittente 1 Stato membro di destinazione 3 6 Flusso della merce Destinatario 7 10 5 2 8 4 Autorità dello Stato membro di spedizione 9 Autorità dello Stato membro di destinazione 1. 2. 3. 4. Invio messaggio Risposta ARC Emissione DAA Messaggio invio merce fra Stati membri 5. comunicazione spedizione 6. Consegna della merce 7. Comunicazione appuramento 8. Validazione comunicazione 9. Messaggio ricezione merce fra Stati membri 10. Comunicazione ricezione merce al mittente
EMCS Benefici • soppressione della bollatura preventiva dei DAA • eliminazione del visto sulla terza copia del DAA • maggiore efficacia, tempestività e snellezza delle procedure di controllo • semplificazione della circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo attraverso: o la possibilità per gli Stati membri di vigilare in tempo reale sulla circolazione e procedere alle eventuali verifiche o la gestione puntuale della garanzia prestata e la riduzione dei tempi di impegno della stessa grazie allo svincolo automatizzato o l’eliminazione del rischio di errori formali nella compilazione dei documenti. Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione 81
La nuova disciplina degli Intrastat
La nuova disciplina degli Intrastat Dal 1°. 1. 2010 Direttiva servizi Obbligo di presentazione degli elenchi anche per le prestazioni di servizi rese in regime di reverse charge a committenti soggetti passivi comunitari Rimangono coinvolti dall’obbligo anche i professionisti per le attività di cui all’art. 7. 4. d) del DPR 633/72 Direttiva 2008/117/CE • La presentazione assume cadenza mensile • Per le cessioni di beni gli Stati possono prevedere un termine trimestrale se il soggetto passivo non ha effettuato, né per il trimestre considerato né per alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie eccedenti la somma di 50. 000 euro • Per le prestazioni di servizi gli Stati membri possono (sempre) prevedere un termine trimestrale 83
La nuova disciplina degli Intrastat Recepimento nazionale Campo di applicazione oggettivo dell’obbligo • Presentazione per i servizi sia resi che ricevuti • Sono esclusi i servizi di cui agli artt. 7 -quater e 7 -quinques (per i quali non vi è obbligo di reverse charge) • Gli enti, associazioni e altre organizzazioni (soggetti di cui all’art. 7 -ter, lett. a) e b)) presentano gli elenchi relativamente alle prestazioni ricevute (per le quali vi è l’obbligo del reverse charge) • L’obbligo non sussiste per i servizi esenti da Iva nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile 84
La nuova disciplina degli Intrastat Recepimento nazionale Modalità di adempimento dell’obbligo • I modelli vanno presentati in via esclusivamente telematica all’Agenzia delle dogane • Modalità e termini di presentazione saranno oggetto di un decreto Ministeriale (a 90 gg. dall’entrata in vigore della nuova disciplina) • Modelli, istruzioni applicative e caratteristiche tecniche per la trasmissione saranno oggetto di un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane (a 90 gg. dall’entrata in vigore della nuova disciplina) 85
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