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CISL Medici Sardegna Dr. Nicola Mascotti La Previdenza per il Medico e l’Odontoiatra: aspetti medico-legali. Infortunio, Malattia Professionale, Malattia comune
Stato di Salute-Lavoro-Guadagno Lo STATO DI SALUTE di una persona è una determinante fondamentale della CAPACITA’ LAVORATIVA, dalla quale dipende la sua CAPACITA’DI GUADAGNO.
La doppia relazione fra malattia e povertà
Definizione di Previdenza PREVIDENZA: capacità di valutare in anticipo e di tutelarsi dalle difficoltà future dal latino: praevideo [scorgere da lontano, prevedere, provvedere] Previdenza Sociale: insieme di istituzioni e norme rivolte ad assicurare ai cittadini i mezzi di sussistenza in caso di infortuni, malattie, disoccupazione, o nella vecchiaia
Previdenza Si devono considerare: • Infortunio • Malattia professionale • Malattia comune • Invalidità • Inabilità Temporanea Permanente
Medico ed Odontoiatra: differenti fattispecie di attività esercitata • • Dipendente SSN Convenzionato SSN Dipendente di Struttura Privata Libero Professionista
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Causa di Servizio (Pubblici Dipendenti: statali, parastatali ed enti locali) • Pensione privilegiata/equo indennizzo • Abrogata dalla Legge 214/11 (con eccezione comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico) • Conseguenza: dal 2012 equiparazione a dipendenti privati (infortuni sul lavoro e malattie professionali INAIL)
Infortunio sul Lavoro • Definizione: “ogni lesione, originata in occasione di lavoro, da causa violenta, che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque ne menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa”. • Oggetto dell’Assicurazione INAIL (D. P. R. 30 -6 -1965 n. 1124, art. 2): “ … tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. …”
Infortunio sul Lavoro • • • . E’ considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da disposizioni speciali.
Malattia Professionale • Definizione: “qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa” • Differenze con infortunio: causa non violenta, causante la malattia, evoluzione lenta e progressiva
Invalidità ed Inabilità • Invalidità: menomazione con riduzione della capacità lavorativa • Inabilità: menomazione con abolizione della capacità lavorativa • Invalidità ed Inabilità temporanea: durata limitata nel tempo • Invalidità ed Inabilità permanente: dopo la stabilizzazione clinica con postumi
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro INFORTUNI SUL LAVORO INDENNIZZATI (anno evento) Medici: Odontoiatri:
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro Infortuni sul Lavoro indennizzati per regione - 2011 Medici: Odontoiatri:
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) Infortuni sul Lavoro indennizzati per natura lesione- 2011 Medici: Odontoiatri:
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Statistiche INAIL Infortunio sul Lavoro Infortuni sul Lavoro indennizzati per sede lesione- 2011 Medici: Odontoiatri:
Infortunio non lavorativo • Definizione: “lesione, verificatasi per causa violenta, che provoca la morte della persona, oppure un danno biologico e che abolisce, o comunque determina una riduzione, permanente o temporanea, della capacità lavorativa”. • Non si verifica in occasione di lavoro, né per finalità di lavoro
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Infortunio non lavorativo: incidente stradale incidente domestico infortunio in attività ludico-ricreative incidente marittimo od aereo incidente di caccia • Se determina uno stato di inabilità, temporanea o permanente, è equiparato per il Dipendente S. S. N. alla Malattia comune
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Malattia Professionale: il riconoscimento INAIL avviene attraverso un “sistema misto” 1. Presunzione legale di origine (malattia in assicurato, occupato in attività protetta, da agente nocivo tabellato, entro periodo di indennizzabilità) 2. Onere della prova a carico dell’assicurato (effettiva esposizione al rischio lavorativo, tipicità della malattia rispetto alle malattie comuni, dimostrazione nesso causalità materiale tra lavoro e malattia) • Tabelle, periodicamente aggiornate
Malattie Professionali Tabellate INAIL • G. U. N° 169 serie generale del 21 -07 -2008 “NUOVA TABELLA DELLE MALATTIE PROFESSIONALI – allegato N° 4 al DPR 1124/1965 • Tabella che riporta: q Malattie professionali (ICD X) q Lavorazioni q Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione • Per i Medici/Odontoiatri sono di interesse: 51) ASMA BRONCHIALE CON LE SUE CONSEGUENZE DIRETTE CAUSATA DA LATTICE, FARMACI AD AZIONE ALLERGIZZANTE (18 MESI) 77) ERNIA DISCALE LOMBARE CAUSATA DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI SVOLTA IN MODO NON OCCASIONALE IN ASSENZA DI AUSILI EFFICACI (1 ANNO) 78) E 79) MALATTIE DA SOVRACCARICO BIOMECCANICO DELL’ARTO SUPERIORE E DEL GINOCCHIO CAUSATE DA MOVIMENTI RIPETUTI E MANTENIMENTO PROLUNGATO DI POSTURE INCONGRUE (1 -4 ANNI) 82) MALATTIE CAUSATE DA RADIAZIONIZZANTI (1 -5 ANNI/ ILLIMITATO PER I TUMORI)
Malattie soggette a Denuncia: Il D. M. del 27 Aprile 2004 elenca le malattie dell’apparato osteomuscolare che possono avere origine professionale raggruppandole in tre liste: Lista 1: malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità (osteoangioneuropatie causata da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, spondilodiscopatie del tratto lombare, ernia discale lombare per movimentazione manuale dei carichi eseguita continuità durante il turno lavorativo, sindromi da sovraccarico biomeccanico della spalla, sindromi da sovraccarico del gomito e del polso-mano per microtraumi, posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno di lavoro, borsite, tendinopatia del quadricipite femorale e meniscopatia degenerativa da microtraumi e posture incongrue a carico del ginocchio, Tunnel Carpale). Lista 2: malattia la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (sindromi da sovraccarico dell’arto superiore da micro-traumi e posture incongrue degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del turno lavorativo, talalgia plantare, tendinite del tendine di Achille e sindrome del tunnel tarsale per traumi e posture incongrue a carico di piede e caviglia per attività eseguite durante il turno lavorativo, ernia discale lombare in lavoratori esposti a vibrazioni trasmesse al corpo intero per attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici) Lista 3 malattia la cui origine lavorativa è possibile (sindrome dello stretto toracico non su base vascolare e Morbo di Dupuytren da esposizione a microtraumi e posture incongrue degli arti superiori per le attività eseguite con ritmi continuativi e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo) •
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Statistiche INAIL Malattia Professionale MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE (anno di manifestazione) Medici: Odontoiatri:
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Statistiche INAIL Malattia Professionale MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE PER CODICE SANITARIO (COD. M) ANNI 2009 -2011 Medici: Odontoiatri:
PRESTAZIONI INAIL • Indennità giornaliera (solo se cessata attualità di lavoro) • Assegno una tantum (se danno biologico 6 -15%) • Rendita (se danno biologico <16%) • Assegno una tantum/Rendita ai superstiti (in caso di morte) • Cure ed accertamenti(esenzione ticket/ assistenza indiretta) • Fornitura apparecchi protesici
Malattia comune • Non correlata a causalità di lavoro • Processo morboso, evolutivo, e con incidenza funzionale (determina incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni, abituali e lecite)
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Malattia comune: invalidità od inabilità temporanea invalidità permanente Conseguenze pratiche sul lavoro: v assenza (congedo per malattia) v idoneità con prescrizioni o limitazioni D. Lgs. 81/08 vinvalidità civile e Legge 104
CCNL 05 -12 -1996 Dir. Med. e Veterinaria • Art. 24 - Assenze per malattia • 1. Il dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti. 2. Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all’accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’azienda o ente può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso. Il trattamento economico spettante al dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza; b) 90 % della retribuzione per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione per gli ulteriori 6 mesi; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. • •
CCL 10 -02 -2004 integrativo CCNL Dir. Med. e Veterinaria 08 -06 -2000, artt. 9 -15 • Art. 9 Assenze per malattia • In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnosky), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lett. a). Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le aziende favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro, ove prevista, nei confronti dei soggetti interessati. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dirigente ed il beneficio riconosciuto decorre dalla data della domanda di accertamento, ove l’esito sia favorevole”.
CCL 10 -02 -2004 integrativo CCNL Dir. Med. e Veterinaria 08 -06 -2000 • Art. 10 Aspettativa 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. …. . . 4. L’aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia previste dagli artt. 24 e 25 del CCNL 5 dicembre 1996 e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
CCNL 05 -12 -1996 Dir. Med. e Veterinaria • • • ART. 29 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica 1. Nei confronti del dirigente di I livello riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni attribuitegli, l’Azienda o Ente esperisce ogni utile tentativo, compatibilmente con le proprie strutture organizzative, per recuperarlo al servizio attivo. 2. A tal fine l’Azienda od Ente deve accertare, per il tramite del Collegio Medico Legale dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, quali attività il dirigente, in relazione alla disciplina od area di appartenenza, sia in grado di svolgere senza che ciò comporti cambiamento delle medesime. 3. Qualora non si rinvengano incarichi ai quali il dirigente possa essere adibito, lo stesso, a domanda, può essere assegnato ad altro incarico di graduazione inferiore a quello di provenienza, compatibile con lo stato di salute. 4. Per i dirigenti appartenenti al II livello dirigenziale che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, a domanda, le disposizioni previste dall’art. 59, comma 11, in caso di mancato rinnovo del rapporto ad incarico quinquennale. 5. Qualora per i dirigenti di I e II livello non sussistano le condizioni per procedere alla nuova assegnazione prevista dai commi 3 e 4, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro di cui all’art. 24.
Dipendente SSN (Dirigente Medico od Odontoiatra) • Malattia comune: - permanente non idoneità alla mansione specifica (D. Lgs 81/08), art 41 - inabilità permanente (Legge 335/95) • ENPAM • Assicurazioni Private: facoltative
Convenzionato SSN (MMG, PLS, Specialista Ambulatoriale) • Non assicurazione INAIL (eccezione: Malattie Professionali in esposti a radiazioni) • Non sorveglianza sanitaria D. Lgs. 81/08, art. 40 -41 (SISAC Prot. 583/2011 del 05 -07 -2011) • AACCNN: artt. per infortunio, malattia, gravidanza • Tutela previdenziale: ENPAM • Assicurazioni Private (facoltative)
Convenzionato SSN MMG: ACN 29 -07 -2009 art. 29 e art. 60, comma 4, ACN 23 marzo 2005 PLS: ACN 15 -12 -2005, art. 59 (simile) “… per far fronte al pregiudizio economico derivante dall’onere della sostituzione per eventi di malattia ed infortunio, anche in relazione allo stato di gravidanza …” Ø Apposita Assicurazione (ENPAM)
Convenzionato SSN MMG e PLS: ACN 23 marzo 2005/15 -12 -2005, art. 18: Sospensione dalle attività di medicina generale/pediatria di libera scelta: a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attività professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque; c) per la durata complessiva della inabilità temporanea totale, in caso di infortunio o malattia occorsi nello svolgimento della propria attività professionale; d) per inabilità temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell’arco di cinque. Il medico di medicina generale ha diritto ad usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con sua sostituzione part-time e periodi anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell’arco di cinque anni, per: a) Allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita; b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall’adozione; c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti; d) Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilità pari al 100% e titolari di indennità di accompagnamento. Il medico in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente Accordo, può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per tutto o per parte del periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attività lavorativa. Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non già previsto dai Capi specifici può richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico dall’attività lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
Convenzionato SSN MMG e PLS: CESSAZIONE DALL’INCARICO (ACN 23 -03 -2005/15 -12 -2005, art. 19, lettera f): “per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale”
Convenzionato SSN MMG/PLS: CESSAZIONE DALL’INCARICO DGR 20 -3 -08 N° 17/1 – 11 -2 -09 N° 10/45 ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI, art. 73:
Convenzionato SSN Specialista Ambulatoriale: ACN 23 -3 -2005, art. 37/ACN 29 -7 -2009, art. 29 1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi - l'azienda corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione. 2. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, radioterapia, trapianti, trattamento per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’azienda competente per territorio, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dalle competenti aziende, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 6 del presente articolo. 3. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, spetta l'intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo. 4. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, a tempo indeterminato, che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, o adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Nel caso di gravidanza a rischio, il periodo di assenza non è computato nei sei mesi. 5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le norme di cui al comma 3, dell'art. 33, della legge n. 104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività. 6. Per gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l’azienda conserva l’incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso. 7. L'Azienda può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
Convenzionato SSN Specialista Ambulatoriale: ACN 23 -3 -2005, art. 41 – ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI 1. L'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede ad assicurare gli specialisti ambulatoriali e i professionisti, comunque operanti sia in attività istituzionale o in intramoenia, negli ambulatori in diretta gestione e nelle altre strutture aziendali, contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio, sempreché' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonché in occasione dello svolgimento di attività esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i danni comunque verificatisi nell’utilizzo del proprio mezzo di trasporto per attività istituzionale. 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali: a) per la responsabilità verso terzi: euro 1. 549. 370, 68 per sinistro euro 1. 032. 913, 80 persona euro 516. 456, 90 per danni a cose o ad animali b) per gli infortuni: euro 1. 032. 913, 80 per morte o invalidità permanente; euro 154, 94 giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50% per i primi tre mesi. 3. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13 entro sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo. 4. I medici e i professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art. 44 vengono individuati quali esposti alle radiazionizzanti, sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
Convenzionato SSN SPECIALISTA AMBULATORIALE: CESSAZIONE DALL’INCARICO (ACN 23 -03 -2005, art. 19, lettera f): “per incapacità psico-fisica a svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione medico-legale aziendale, ai sensi della legge n. 295/90. Il componente della medicina generale, di cui all’art. 1, comma 3 della legge citata, è nominato dal Comitato aziendale”
Dipendente di Struttura Privata • Assicurazione INAIL per Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali • Tutela previdenziale INPS (malattia e invalidità) • ENPAM • Assicurazioni Private (facoltative)
PRESTAZIONI INPS • Indennità di malattia (garantisce la retribuzione in caso di assenza per malattia) • Visita fiscale (disposta dal’INPS o richiesta dal datore di lavoro) • Periodo di comporto: oltre 180 giorni, risoluzione del rapporto di lavoro (salvo eccezioni)
PRESTAZIONI INPS • Assicurazione obbligatoria per Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (Legge 222/1984) • Invalidità (art. 1): permanente riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini a meno di 1/3 = assegno ordinario di invalidità (con prosecuzione attività lavorativa) • Inabilità (art. 2): impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa = pensione ordinaria di inabilità (cessazione dal lavoro) • Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa (art. 5): impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognare di un'assistenza continua
Libero Professionista • Tutela Previdenziale: ENPAM
Libero Professionista • Ulteriori prestazioni ENPAM (Fondo B):
Libero Professionista • Tutela Previdenziale: ENPAM Ulteriori prestazioni assistenziali straordinarie: - Spese per interventi chirurgici, anche se effettuati all’estero, e spese accessorie, purché non siano state rimborsate a qualsiasi altro titolo; - Malattie che abbiano richiesto cure sanitarie o fisioterapiche non a carico del S. S. N. ; - Spese di assistenza per anziani, malati non autosufficienti e portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare; - Difficoltà contingenti del nucleo familiare, sopravvenute entro i dodici mesi successivi alla malattia o al decesso dell’iscritto; - Spese funerarie per il decesso di un familiare convivente; - Spese straordinarie sostenute per eventi imprevisti. La misura della prestazione non può essere, di norma, superiore ad € 7. 000, 00= indicizzati. Le prestazioni assistenziali straordinarie possono essere concesse al sanitario e/o all’intero nucleo dei superstiti aventi diritto non più di due volte ogni anno solare.
Libero Professionista • Assicurazioni Private (FACOLTATIVE) Polizze specifiche per la previdenza integrativa che prevedano anche la possibilità di ampliare la copertura con la sottoscrizione di polizze mediche con differenti livelli di copertura (infortunio, malattia, inabilità temporanea o permanente). Questo genere di polizze ha ovviamente carattere facoltativo, e la copertura sanitaria funziona comunque in modo svincolato da quella relativa alla creazione di una rendita o pensione ad integrazione: questa ultima si otterrà nel momento in cui matureranno i requisiti di pensionamento, mentre la copertura sanitaria svolge le proprie funzioni non appena sarà stato superato il periodo di carenza, per gli eventi “infortunio”, “malattia” ed “inabilità”.
Previdenza ed Assistenza • • • Invalidità Civile Legge 104/92 Legge 210/92 Legge Regionale 26/91 (Sardegna) D. Lgs. 151/01 (Tutela della Gravidanza)
INVALIDITA’ CIVILE • Definizione (Legge 118/71): “si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. " L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. • Benefici economici (soglie reddituali: € 16. 127, 30 per pensione/€ 4. 738, 63 per assegno) e non economici: q Agevolazioni auto, protesi ed ausili, sussidi tecnici ed informatici, telefonia, ristrutturazioni ed abbattimento barriere, ausili per non vedenti q Agevolazioni pensionistiche: per invalidità >74%: due mesi di contributi figurativi/anno per massimo 5 anni per invalidità >79%: riduzione età pensione di vecchiaia INPS(60/55 anni) q Agevolazioni lavorative (collocamento mirato per invalidità >45%, riserva categorie protette) q Agevolazioni sulle spese sanitarie (per invalidità > 66 % esenzione totale dal ticket su cure e diagnostica)
INVALIDITA’ CIVILE e LEGGE 104/92 • Indennità di Accompagnamento: • • viene erogata indipendentemente dall'età; ai cittadini italiani o UE residenti in Italia, od ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; riconoscimento di un'inabilità totale al 100% ed impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore , o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; non spetta ai ricoverati in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico). • Legge 104/92 art. 3 q 1° comma: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” q 3° comma: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”
LEGGE 104/92 • Legge 104/92: agevolazioni Handicap connotazione di gravità: q 3 giornate di permesso al mese q 2 ore di permesso al giorno q sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; no trasferimento senza consenso Handicap : q Precedenza nell’assegnazione di sede nei pubblici concorsi (se invalidità >2/3) •
LEGGE 210/92 • INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE E TRASFUSIONI • L’indennizzo riguarda anche il personale sanitario, di ogni ordine e grado, che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV. • La Corte Costituzionale, con la sentenza 476 del 26 novembre 2002, ha riconosciuto l’indennizzo previsto dalla legge 210/92 anche a favore degli operatori sanitari che, in occasione di servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti all’integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
LEGGE REGIONALE 26/91 Quando una prestazione sanitaria non è erogabile tempestivamente presso le ASL della Regione Sardegna, l’assistito può ottenere un contributo per le spese di viaggio e di soggiorno (se del caso, con accompagnatore) per effettuare tali cure presso strutture pubbliche del territorio nazionale, in regime di assistenza diretta. Se una prestazione sanitaria non è erogabile nel territorio nazionale, l’assistito può ottenere il rimborso delle spese di cura ed un contributo per le spese di viaggio e di soggiorno (se del caso, con accompagnatore) per effettuare tali cure presso strutture sanitarie all’estero.
D. Lgs 151/01 - TUTELA DELLA GRAVIDANZA • L’art. 17, comma 2, lettera b) e c), prevede che “quando le condizioni di lavoro od ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni”, l’astensione dal lavoro per gravidanza sia anticipata. • L’art. 6, comma 1, e l’art. 7, comma 6, prevedono inoltre che, quando tali condizioni sussistano anche dopo il parto e la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il congedo di maternità venga prolungato fino al 7°mese post-partum. • Tali fattispecie riguardano la professione di Medico ed Odontoiatra, quando per le mansioni sussistano: Ø Rischio Biologico Ø Rischio da radiazionizzanti
RIEPILOGO SINOTTICO PREVIDENZA
E poiché è stata messa molta carne al fuoco …
…potremo continuare la discussione nel pomeriggio! Grazie per l’Attenzione