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Accreditamento delle sedi formative di: Costanza Bettoni, con la collaborazione di Laura Evangelista per le schede 18, 19, 20 e 21. Roma, Luglio 2001
Scheda n° 1 Riferimenti normativi n Legge n. 196/97 art. 17 n Decreto Legislativo n. 112/1998 n Accordo Stato-Regioni del 18/2/2000, all. A
Scheda n° 2 L’art. 17 L. 196/97 dice … … il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali …: a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell’offerta di lavoro…. ; … c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti secondari e con enti privati aventi requisiti predeterminati.
Scheda n° 3 Il Decreto legislativo 112/1998 all’art. 142 dice Ai sensi di … sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: …. d) la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale
Scheda n° 4 L’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio (All. A) stabilisce Chi accredita chi Le Regioni e Province Autonome La sede operativa Le aree di applicazione: Orientamento e Formazione Professionale I 5 indicatori per gli standard Chi definisce gli standard minimi: ministero del Lavoro e della previdenza sociale d’intesa con le Regioni
Scheda n° 5 Gli indicatori per gli standard
Scheda n° 6 Il gruppo di lavoro nazionale (nominato secondo l’Accordo Stato-Regioni) Da chi è composto Ministero del Lavoro – Regioni con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e di Tecnostruttura n n Cosa ha fatto Standard minimi nazionali Quadro delle competenze professionali n Cosa deve ancora fare Standard minimi nazionali per le competenze professionali
Scheda n° 7 Il gruppo di lavoro nazionale Ha redatto il Regolamento, nel quale si esplicita: n Cos’è l’accreditamento n In che ambito si applica e quali sono le tipologie n Chi accredita chi n Qual è la struttura e quali le procedure n Quali sono i tempi
Scheda n° 8 Il gruppo di lavoro nazionale Ha definito qual è la sede operativa da accreditare La sede operativa è un: soggetto organizzativo flessibile in cui si erogano servizi di qualità, responsabile dei processi ed erogatore dei servizi
Scheda n° 9 Il gruppo di lavoro nazionale Ha prodotto un modello operativo Definendo un set di requisiti discriminanti per selezionare le sedi da accreditare n Individuando un set minimo di requisiti che fosse base comune irrinunciabile per tutte le Regioni n
Scheda n° 10 Il gruppo di lavoro nazionale Ha definito le tipologie di intervento relative a formazione e orientamento n Tipologie di formazione n n n corsuale individualizzata Tipologie di orientamento n n n informazione orientativa consulenza orientativa
Scheda n° 11 Il gruppo di lavoro nazionale Ha individuato 3 macrotipologie formative per le quali le sedi possono accreditarsi: n Formazione iniziale n Formazione superiore n Formazione continua
Scheda n° 12 Le tappe procedurali del decreto Il decreto relativo all’accreditamento delle sedi formative, con tutti gli allegati: n 24 maggio 2001: Approvato in Conferenza Stato-Regioni n 25 maggio 2001: firmato dal Ministero del Lavoro 14 luglio 2001: pubblicato sulla gazzetta ufficiale suppl. ord. N. 185, G. U. N° 162 del n
Scheda n° 13 Regioni e Province Autonome sono responsabili delle procedure di accreditamento, e cioè: n. Definiscono criteri/indicatori/parametri di accreditamento a partire dagli standard minimi nazionali n. Introducono eventuali criteri/indicatori/ parametri aggiuntivi, comunicandoli al Ministero del Lavoro n. Stabiliscono le modalità dei controlli
Scheda n° 14 Regioni e Province Autonome sono responsabili delle procedure di accreditamento, e cioè: n Redigono un elenco regionale delle sedi operative accreditate, da trasmettere al Ministero del Lavoro n Comunicano alle sedi non accreditate le situazioni di non conformità ai requisiti n Verificano annualmente, secondo modalità proprie, il mantenimento dei requisiti n Sospendono o revocano l’accreditamento in caso di riscontrata difformità
Scheda n° 15 I tempi Nei Programmi Operativi 2000 -2006 delle Regioni e Province Autonome e nei successivi Complementi di Programmazione è indicato il termine per la realizzazione dell’accreditamento 30 giugno 2003
Scheda n° 16 I tempi intermedi n Entro il 31 dicembre 2001, il Ministero del Lavoro, d’intesa con le Regioni, definisce gli standard minimi di competenze professionali degli operatori n Entro il 30 giugno 2002, le sedi operative devono essere accreditate rispetto ad alcuni criteri: n n alle sedi attive da tempo andranno applicati i criteri a 2, b, d e e alle sedi di nuova costituzione andranno applicati i criteri a 1 a 2 e b
Scheda n° 17 La sperimentazione n Con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del decreto legislativo (n. 166 del 25 maggio 2001) sull’accreditamento prende avvio la fase sperimentale n In questa fase vengono sottoposti a monitoraggio i sistemi avviati dalle Regioni e Province Autonome definiti sulla base del Regolamento n. I risultati della sperimentazione costituiscono la base per le eventuali modifiche e/o integrazioni del modello n La sperimentazione si concluderà entro il 1 marzo 2003
Scheda n° 18 Accreditamento e certificazione ISO 9001 n Solo i soggetti accreditati hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici, infatti: n La certificazione è un processo libero messo in atto dalla scelta del singolo soggetto che eroga formazione n L’accreditamento è un processo vincolante messo in atto da una pubblica amministrazione
Scheda n° 19 L’accreditamento per i soggetti certificati Per le sedi operative già in possesso di certificazione è prevista una procedura di accreditamento abbreviata n Verifica del possesso dei requisiti relativi a: n n n Efficacia ed efficienza nelle attività già realizzate Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio Controllo del possesso degli indicatori non compresi nel sistema di qualità relativi a: n n n Capacità gestionali e logistiche Situazione economica Competenze professionali
Scheda n° 20 La normativa di riferimento Il rapporto tra accreditamento e certificazione del sistema qualità è regolamentato: n Nell’Allegato A dell’accordo Stato/Regioni del 18 febbraio 2000 n Nell’art. 7 del decreto n. 166 del 25 maggio 2001 sull’accreditamento n Nell’Allegato 3 del decreto n. 166 del 25 maggio 2001 n. 166
Scheda n° 21 L’Allegato 3 del decreto n. 166 del 25 maggio 2001 in materia di accreditamento delle sedi formative Le sedi formative per ottenere l'accreditamento devono essere sottoposte a controllo, in base alle procedure contenute nell'Allegato 3 (Sistema di qualità, norme ISO 9001). LE SEDI CERTIFICATE POSSONO Aggiungere tali procedure nel proprio manuale qualità OPPURE sottoporle ad accertamento da parte della pubblica amministrazione responsabile (Regione o Provincia Autonoma)
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