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Legacoop E. R. Servizi pubblici locali settore rifiuti e’ tempo di affidamenti? Ufficio ambiente e territorio Bologna, 4 dicembre 2014 1
Novità e prospettive nel settore dei rifiuti O - Indice argomenti: O - evoluzione normativa O - gli affidamenti nel settore rifiuti O - situazioni locali O - politiche e strategie 2
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Nel corso degli ultimi 20 anni abbiamo assistito ad un susseguirsi O O di provvedimenti in tema di liberalizzazioni dei mercati, caratterizzati da fughe in avanti ed improvvisi arresti di percorso. Con il referendum del 2011, si decreta la caducazione dell’art. 23 bis L. 133/2008 e del relativo regolamento attuativo (Dpr 168/2010). Il vuoto normativo per tutti i servizi a rilevanza economica (unico riferimento, parte dell’art. 113 e le norme comunitarie) porta il governo Berlusconi a varare un ulteriore provvedimento (molto simile al 23 bis) Si tratta del D. L. 138/2011 recante “ulteriori misure per la stabilizzazione finanzia e lo sviluppo”, pubblicato il 13 agosto 2011 A quadro ormai definito o meglio ridefinito, la Corte costituzionale, ha cancellato (con sentenza n. 199/2012), in termini definitivi e perentori, la regolamentazione in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica. 3
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Il panorama normativo, dopo l’intervento della Corte Costituzionale, è improntato all’ordinamento europeo O A questo punto il legislatore italiano si è limitato a disporre l’obbligo di conformare gli affidamenti rispetto all’ordinamento europeo, con particolare riferimento: alla parità tra gli operatori, alla economicità della gestione ad una adeguata informazione alla collettività di riferimento. 4
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Classificazione dei servizi pubblici O Sono servizi pubblici locali (art. 112 TUEL): i servizi erogati direttamente al pubblico: O - a rilevanza economica, qualora caratterizzati da margini significativi di redditività, anche se solo potenziale, es. la raccolta dei rifiuti, illuminazione votiva O - privi di rilevanza economica, concetto dinamico. Va, tuttavia, considerata assenza di scopo lucrativo, mancata assunzione di rischi, presenza finanziamenti pubblici. (es. gestione canile) 5
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Alla luce della normativa (comunitaria) la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica può avvenire in una delle seguenti modalità: O - tramite società individuata mediante procedura di gara ad evidenza pubblica (art. 30 codice dei contratti) O - tramite società mista pubblica e privata, maggioritaria o minoritaria, con individuazione tramite gara a doppio oggetto del socio privato (operativo) O - tramite società in house (senza limiti massimi di affidamento), purchè conforme al diritto europeo 6
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O L’in house providing era stato, quindi, regolamentato dalla giurisprudenza ed in particolare da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che aveva definito con precisione i confini dello stesso [2]. O [2]. . A partire da Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 18 novembre 1999, C 107/98, Teckal, in http: //curia. europa. eu/juris, punto n. 50, ove si afferma che “A questo proposito, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva 93/36, basta, in linea di principio, che il contratto sia stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall’altra, da una struttura giuridicamente distinta da quest’ultimo. Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo, l’ente locale eserciti sulla struttura di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa struttura realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano. Un riferimento espresso all’istituto lo si ritrova nel Libro Bianco “Gli appalti pubblici nell’Unione Europea“, COM (98) 143 def. , 1. 3. 1998, punto 2. 1. 3, p. 11, nt. 10. 7
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Da notare: O che l’affidamento del servizio deve essere effettuato sulla base di un’apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dovrà dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale (art. 34, comma 20, dl 179/2012) 8
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O La verifica degli affidamenti in essere andava compiuta, dall’ente affidante, entro il 31 dicembre 2013, mediante pubblicazione sul sito di apposita relazione O Gli affidamenti non conformi dovevano cessare a tale data. O Gli affidamenti conformi cessano alla scadenza prevista sul contratto di servizio O In assenza di scadenza, il contratto deve essere integrato, pena la cessazione al 31. 12. 2013 (art. 34, comma 21) 9
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Dl n. 179/2012 (convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste” (comma 20); - “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20” (comma 21); 10
Servizi Pubblici locali a rilevanza economica O Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio negli atti che regolano il rapporto; 11
SERVIZI PUBBLICI LOCALI I nuovi indirizzi comunitari O Direttiva 2014/23/UE/ del 26 febbraio 2014 “aggiudicazione dei contratti di concessione” O Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 O “Appalti pubblici tra enti nell’ambito del settore pubblico”” Evoluzione dell’in house providing “L’assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell’Unione Europea l’aggiudicazione dei contratti di concessione dà luogo ad incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel finanziamento del mercato interno. Di conseguenza, gli operatori economici, in particolare le PMI, vengono private dei loro diritti nell’ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali…. . ” 12
SERVIZI PUBBLICI LOCALI I nuovi indirizzi comunitari O Con queste direttive, si passa da una fonte prettamente O O giurisprudenziale ad una legislativa, con l’importante effetto di cristallizzare le regole valevoli in una determinata materia. La direttiva europea sugli appalti pubblici, come quella sulle concessioni, hanno avuto una lunga fase di gestazione che si è conclusa con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo 2014, Rispetto tale direttiva, gli ordinamenti degli Stati membri dovranno adeguarsi entro il termine del 18 aprile 2016. Fra gli altri temi di rilievo, ricordiamo la previsioni delle clausole sociali, la preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa. “il prezzo non deve scomparire dai parametri di valutazione, ma deve essere sempre rapportato all’efficacia”. 13
SERVIZI PUBBLICI LOCALI I nuovi indirizzi comunitari O Nonostante che le direttive sugli appalti pubblici e sulle concessioni richiederanno un’apposita normativa di attuazione da parte del legislatore italiano, la nuova regolamentazione dell’in house providing, contenuta nel testo dell’art. 12 e 17 della direttiva medesima, sono in realtà discipline immediatamente vincolanti e applicabili nei confronti degli Stati membri. O A questa conclusione si può pacificamente giungere sulla considerazione che si tratta di una materia che fa capo alla competenza esclusiva del legislatore europeo, quale diretta attuazione dei trattati. O La norma di riferimento, sulla quale la competenza esclusiva del legislatore europeo, trova fondamento nell’art. 106 del trattato sull’Unione europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione europe, che corrisponde all’art. 86 del trattato delle comunità europee. 14
SERVIZI PUBBLICI LOCALI I nuovi indirizzi comunitari O Gli elementi essenziali dell’istituto dell’in house providing sono, quindi, rimessi in via esclusiva alla normativa europea. Si tratta di un nucleo essenziale che risulta del tutto intangibile da parte del legislatore italiano, sia regionale che nazionale, che non può in alcun modo derogarvi. La norma di cui all’art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici, o l’art. 17 della direttiva sulle concessioni sono direttamente applicabili, dal momento dell’entrata in vigore delle stesse direttive, senza la necessità di attendere l’adeguamento della legislazione nazionale. 15
SERVIZI PUBBLICI LOCALI le direttive comunitarie O Norme consimili sono previste anche art. 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, rubricato “Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico” e l’art. 28 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, rubricato “Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici”. L’analisi del citato art. 12 della direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 è dunque esaustiva anche delle altre norme appena indicate. 16
SERVIZI PUBBLICI LOCALI le direttive comunitarie – contenuti art. 12 e 17 O O O Le disposizioni contenute nella direttive per la prima volta traducono in norme gli elementi di principio fissati nella sentenza Teckal e sviluppati dalla giurisprudenza (corte di giustizia), fornendo elementi specificativi dei requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente a favore dell’ente affidante le due norme (ar 12 e art. 17) stabiliscono che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva un affidamento di servizio tra un’amministrazione aggiudicatrice e una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando la prima eserciti sulla seconda proprio un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi. Rispetto al secondo elemento costitutivo dell’in house, le norme gemelle direttive introducono la prima rilevante novità, stabilendo che l’attività è prevalente quando oltre l’ 80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice “affidante”. 17
SERVIZI PUBBLICI LOCALI le direttive comunitarie O O La seconda innovazione rispetto agli orientamenti giurisprudenziali consolidati è data dalla previsione di un terzo elemento necessario per la definizione del rapporto interorganico, quale l’assenza nella persona giuridica controllata di partecipazioni dirette di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata (partecipazione di minoranza. Attenzione patti parasociali) La norma permette l’ingresso dei privati negli organismi affidatari in house, a condizione che questi non possano incidere sulle decisioni strategiche. Proprio l’affermazione della sussistenza del controllo analogo sulla persona giuridica affidataria da parte dell’amministrazione quando essa esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata, costituisce il fondamento anche per l’ulteriore grande novità: il controllo tramite holding. 18
SERVIZI PUBBLICI LOCALI le direttive comunitarie O O Le norme delle due direttive stabiliscono infatti che l’amministrazione può esercitare il controllo sull’organismo affidatario per mezzo di una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione aggiudicatrice. La disciplina codifica anche la situazione in cui l’organismo affidatario sia partecipato da più enti, anche con quote minoritarie, determinando la sussistenza del controllo analogo quando questo sia esercitato in forma congiunta. La situazione si concretizza quando gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Peraltro, singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. “Le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti”. 19
SERVIZI PUBBLICI LOCALI le direttive comunitarie Le direttive definiscono per la prima volta anche i parametri per escludere dal loro ambito applicativo le forme di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, quando il contratto definisce un rapporto collaborativo finalizzato a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune e l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico 20
Direttiva 23/2014/UE O O Termini applicazione direttiva La nuova direttiva si applica alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5. 186. 000 euro. Per concessione si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto, mediante il quale una o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori affidano, a uno più operatori economici l’erogazione e la gestione dei servizi. Ove il corrispettivo consiste nel diritto a gestire i servizi oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo “Il valore di una concessione è costituito dal fatturato del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’Iva, stimato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. ” 21
Ulteriori elementi delle direttive europee O obiettivi principali: tutela della concorrenza e creazione di un mercato comune, semplificazione e trasparenza, nonché previsione di un sistema normativo efficiente, efficace ed economico. O L’obiettivo della normativa europea è quello della costruzione di un mercato unico e comune. Così che è necessario che non vi siano ostacoli all’entrata nello stesso; entrata che deve essere consentita a tutti gli operatori del settore. Di qui il principio dell’evidenza pubblica, ossia della scelta del soggetto con il quale l’amministrazione dovrà concludere un contratto pubblico previa applicazione di quei principi - di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità - che costituiscono a loro volta corollari del principio di concorrenza. 22
Ulteriori elementi delle direttive europee O Il carattere di “eccezione” dell’in house (affermato anche dal Consiglio di Stato, con la sentenza dell’adunanza plenaria 3 marzo 2008, n. 1), e la conseguente sua interpretazione restrittiva, sono confermati, da ultimo, dalla Corte di giustizia dell’UE, con la sentenza della sez. V, 8 maggio 2014 (causa C-15/13), nota come quella sul cosiddetto in house orizzontale. O Ma la giurisprudenza interna appare in controtendenza, spostando l’in house dall’ottica dell’eccezione all’applicazione delle direttive a quella di una delle modalità organizzative di gestione dei servizi. O Recentemente il Consiglio di Stato (sez. V, 10 settembre 2014, n. 4599) ha ritenuto, infatti, che l'affidamento diretto, in house, costituisca una delle tre normali forme organizzative degli stessi servizi pubblici 23
Servizi Pubblici - le Agenzie territoriali O Il nuovo ruolo delle agenzie territoriali O Le Agenzie territoriali affidano i servizi pubblici locali a rilevanza economica (acqua, rifiuti) in conformità alle determinazioni della Regione in tema di ambiti territoriali ottimali ed omogenei, che di norma non dovrebbero essere inferiori al territorio provinciale, in modo da garantire rilevanti economie di scala ed assicurare l’efficienza dei predetti servizi (art. 3 bis dl 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011) 24
Servizi Pubblici locali - le origini delle agenzie d’ambito E’ la normativa nazionale che prevede questa forma di cooperazione di fra enti, per l’esercizio unitario di funzioni e servizi, attraverso norme di settore (vedi legge 36/1994 per le risorse idriche e d. lgs. 22/1997 per i rifiuti). Con l’approvazione del codice dell’ambiente (d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e la relativa abrogazione delle richiamate norme, la disciplina delle ATO (per acqua e rifiuti) viene disciplinata nel nuovo codice. La regione Emilia Romagna ha disciplinato la materia con la legge 25/99, la legge 10/2008 e da una serie di direttive regionali. Il legislatore nazionale con la legge 42/2010, in sede di conversione del D. L n. 2/2010 ha introdotto all’art. 2 della legge del 23 dicembre n. 191/2009, il comma 186 bis, che prevede – decorso un anno dall’entrata in vigore della legge (28 marzo 2010) – la soppressione delle autorità d’ambito territoriali. Saranno le regioni, con proprio provvedimento, ad attribuire le funzioni già esercitate dalla “agenzie”. Successivi decreti hanno ulteriormente prorogato i termini di soppressione 25
Servizi Pubblici - legge regionale n. 23/2011 - Principali contenuti della legge regionale di riordino delle Ato provinciali - viene individuato l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale - “Per l’esercizio associato delle funzione pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dlgs 152/2006), già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali, quali forme di cooperazione degli Enti locali, viene costituita l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione. - Le deliberazione dell’agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico, sono assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazione da parte degli organi degli enti locali. 26
Servizi Pubblici - organi di Atersir l’Agenzia opera su due livelli (centrale e locale) Sono organi dell’agenzia: 1) Il presidente 2) Il consiglio d’ambito 3) I consigli locali 4) Il collegio dei revisori Il presidente è nominato dal consiglio d’ambito Il consiglio d’ambito è nominato dai consigli locali ed è costituito dai sindaci, dai presidenti delle province o loro amministratori da loro delegati. Il consiglio rimane in carica 5 anni. 27
Servizi Pubblici localicompetenze consiglio d’ambito - approvazione e ricognizione infrastrutture Definizione ed approvazione costi totali del servizio Approvazione, sentiti i consigli locali, del piano economico finanziario Approvazione del piano d’ambito e dei suoi eventuali piani stralcio (I piani specificano gli obiettivi da raggiungere nel periodo di affidamento e definiscono gli standard prestazionali di servizio necessari al rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa) Assunzioni delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio Definizione di linee guida vincolanti per l’approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all’utenza da parte dei consigli locali Controllo sulle modalità di erogazione dei servizi Monitoraggio e valutazione andamento tariffa deliberate dal consigli locali, con possibilità di proposta di modifica ed aggiornamento Pareri ai comuni sull’assimilazione rifiuti speciali Approvazione carta servizi 28
Servizi Pubblici locali – competenze consigli locali - Individuare i bacini di affidamento dei servizi Proporre al consiglio d’ambito le modalità di organizzazione e gestione del servizio Approvazione del piano degli interventi nel rispetto delle linee guida (consiglio d’ambito) Definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza, Controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori e predisposizione di relazione annuale per il consiglio d’ambito 29
Servizi Pubblici Locali - le funzioni della regione - formula indirizzi e linee guida vincolanti per l’organizzazione, la gestione ed il controllo degli interventi strutturali - Definisce elementi di dettaglio relativi alla regolazione economica - Definisce la modalità di conferimento delle informazioni dati (gestionali, infrastrutturale, ecc. ) - Esercita potere di sanzione - Svolge attività a tutela del consumatore - Valuta i risultati ottenuti dalla presente legge. E’ la giunta regionale che con cadenza triennale presenta - alla competente commissione assembleare - una relazione sugli effetti della legge. - La regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori - La regione può segnalare all’agenzia ed al gestore la necessità di modificare le clausole contrattuali, quando sia richiesto da rilevante esigenze degli utenti 30
Servizi Pubblici Locali – il comitato consultivo degli utenti O O O O O -Il Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse nell'esercizio delle proprie funzioni concorre al raggiungimento dello sviluppo sostenibile dei servizi pubblici ambientali. In particolare: a) coopera con l'Agenzia e la Regione nello svolgimento delle proprie attività; b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento ed attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali ed isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio; c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore; d) fornisce informazioni agli utenti e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi; e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi; f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi; g) segnala all'Agenzia e al soggetto gestore del servizio la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio al fine di una loro abolizione o sostituzione; h) trasmette all'Agenzia e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio. 31
Il regime degli affidamenti O La situazione in Emilia Romagna O - determinazione bacini di affidamento a cura di atersir O - affidamento nuovi servizi 32
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Servizi Pubblici - le funzioni di Atersir Disposizioni specifiche relativa all’impiantistica - A fronte di un soggetto privato, proprietario dell’impiantistica per lo smaltimento rifiuti. L’affidamento della gestione del servizio dei rifiuti urbani non ricomprende detta impiantistica che resta comunque inclusa nella regolazione pubblica del servizio. - L’agenzia regola i flussi verso tali impianti, stipula il contratto di servizio e sulla base di indirizzi regionali definisce il costo della smaltimento da imputare a tariffa. 34
Servizi Pubblici locali -Atersir e le principali criticità - - La new entry della provincia non risponde ad alcun criterio di semplificazione sul piano istituzionale, a fronte anche del processo di riordino avviato dal nuovo governo Accanto ai temi dello smaltimento non v’è traccia del recupero e dei relativi costi che pur entrano nella tariffa. Non è stata prevista alcuna autority regionale Servizio rifiuti di fatto non regolato e caratterizzato da complessità crescente (definizione di “gestione integrata” sempre più ampia che va dallo spazzamento, al riciclaggio, comprendendo la gestione postmortem degli impianti) esigenza di forte accompagnamento regolatorio. Solo di recente attraverso alcune direttive regionali sono stati disciplinati alcuni ambiti relativi agli impianti di smaltimento Presenza di forte conflitto di interesse; i comuni che hanno partecipazione nelle aziende di servizio, comparteciperanno in Atersir a definire le modalità di affidamento ed i relativi bandi. 35
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La gestione del servizio dei rifiuti urbani – distribuzione per ambito territoriale 37
Politiche e strategie di Legacoop O Il quadro di riferimento rimangono ancora molte incertezze O Allo stato attuale si profilano alcune gare vedi: Ravenna, da verificare Parma Sussiste, tuttavia, una trasversale e generalizzata volontà di procedere verso forme di internalizzazione del servizio con eventuali (da verificare) aperture a soggetti privati, attraverso la gara a doppio oggetto (Piacenza e Modena e Bologna) Le procedure avviate si presentano non conformi ai dettati legislativi (vedi caso di Forlì e possibile caso di Ferrara) O O 38
Politiche e strategie di Legacoop O Diventa importante: O presidiare la materia definire precise strategie e nuove progettualità, che possano pienamente integrarsi con i piani d’ambito in fase di definizione e con il Piano dei rifiuti Approfondire, attraverso una puntuale analisi della proposta del Piano regionale dei rifiuti, il tema delle dotazioni impiantistiche, con particolare riferimento agli impianti di pre-trattamento, selezione, stoccaggio, recupero, compostaggio Avviare con il sistema delle aziende pubbliche momenti di confronto e di analisi degli scenari in evoluzione Mantenere relazioni e contatti con Atersir Presidiare a livello locale le possibili scelte adottate dai comuni Valutare l’intrapresa di eventuali iniziative politiche di “contrasto”, su percorsi volti ad eludere i principi comunitari in tema di servizi pubblici locali e ad avvallare forme di internalizzazione O O O 39
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